Sentenza n. 15857/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del provvedimento del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – registro ufficiale n. 62404 del 12 maggio 2023 - con cui sono state approvate le graduatorie definitive relative al procedimento d''interpello indetto dp prot. 155441 del 21 novembre 2022 e con cui sono state contestualmente chiuse le posizioni di Portici e Procida; b) del provvedimento del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - registro ufficiale U 0042529 del 31 marzo 2023 - con cui sono state pubblicate le graduatorie provvisorie relative a detto procedimento d''interpello; c) del provvedimento del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto U. 0079811 del 15 giugno 2023 con cui il ricorrente è stato trasferito presso la Capitaneria di Portoferraio; d) della nota di riscontro del 24 aprile 2023 dp 0053845 del Comando Generale del Corpo della Capitaneria di Porto di Napoli; e) per quanto di ragione della circolare pers. 01, ossia nella parte in cui stabilisce un periodo di permanenza massimo presso la Capitaneria di Napoli; f) di ogni altro atto preordinato connesso o consequenziale Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20/9/2023: a) del provvedimento – registro ufficiale n. 62404 del 12 maggio 2023 - con cui sono state approvate le graduatorie definitive relative al procedimento d''interpello indetto dp prot. 155441 del 21 novembre 2022 e con cui sono state contestualmente chiuse le posizioni di Portici e Procida; b) del provvedimento - registro ufficiale U 0042529 del 31 marzo 2023 - con cui sono state pubblicate le graduatorie provvisorie relative a detto procedimento d''interpello; c) del provvedimento U. 0079811 con cui il ricorrente è stato trasferito presso la Capitaneria di Portoferraio; d) della nota della nota di riscontro del 26 aprile 2023 dp 0054112; e) per quanto di ragione della circolare pers. 01, ossia nella parte in cui stabilisce un periodo di permanenza massimo presso la Capitaneria di Napoli; f) di ogni altro atto preordinato connesso o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie provvisorie e definitive dell’interpello per la copertura di posizioni presso le sedi del Corpo delle capitanerie di porto, trasferimento del ricorrente alla Capitaneria di Portoferraio e parte della circolare Pers. 01 relativa alla permanenza massima presso la Capitaneria di Napoli
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, in servizio da oltre quindici anni presso la Capitaneria di porto di Napoli, ha impugnato le graduatorie provvisorie e definitive dell’interpello indetto il 21 novembre 2022, lamentando anche la soppressione delle posizioni di Procida e Portici cui era interessato. Ha inoltre contestato il proprio trasferimento alla Capitaneria di Portoferraio e la previsione della circolare Pers. 01 che fissava un periodo massimo di permanenza presso la sede di Napoli. Nel corso del giudizio, il 26 agosto 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, essendo stato trasferito presso un’altra Capitaneria di porto sulla medesima isola d’Elba.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, compresi i motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La dichiarazione della difesa di non avere più interesse alla decisione impediva al giudice, in applicazione del principio dispositivo, di pronunciarsi sul merito delle censure. L’istanza cautelare era stata precedentemente respinta con ordinanza n. 6864 dell’11 ottobre 2023. Spese compensate per giustificate ragioni, tenuto conto del contegno processuale delle parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Alla luce di quanto dichiarato dalla difesa della parte ricorrente il Collegio non può che dichiarare improcedibile il ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La dichiarazione del difensore che attesti la sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione comporta l’improcedibilità dell’impugnazione; in applicazione del principio dispositivo, il giudice non può procedere all’esame del merito.
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