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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00991/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La controversia trae origine dalla liquidazione del compenso professionale dovuto a un difensore che aveva assistito una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio amministrativo. Il TAR aveva liquidato € 300; il difensore aveva proposto opposizione e il Tribunale di Ancona aveva riconosciuto € 837,55, calcolati sul valore medio della tariffa per cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000, con le decurtazioni previste dall'art. 4, comma 4, del D.M. n. 55/2014 e dall'art. 130 del D.P.R. n. 115/2002. I Ministeri ricorrono per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. e del contraddittorio, per avere il Tribunale erroneamente indicato la contumacia del Ministero della giustizia e omesso di considerare la costituzione e le difese del Ministero dell'economia e delle finanze; 2) violazione dell'art. 185 del D.P.R. n. 115/2002, degli artt. 100 e 112 c.p.c. e nullità della decisione, sostenendo che la legittimazione passiva nei giudizi di opposizione contro liquidazioni del compenso in patrocinio a spese dello Stato in ambito amministrativo spetterebbe solo al Ministero dell'economia e delle finanze e non anche al Ministero della giustizia; 3) violazione degli artt. 82 e 130 del D.P.R. n. 115/2002 e 5, comma 5, del D.M. n. 55/2014, per avere il giudice liquidato somme superiori a quanto consentito dal valore medio della tariffa, senza però indicare quali importi corretti avrebbero dovuto essere riconosciuti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile per difetto di specificità e in parte infondato, osservando che le eventuali erronee indicazioni sulla contumacia o sulla presenza di una delle amministrazioni non comportano nullità, ma solo irregolarità, e che entrambe le amministrazioni risultavano comunque costituite. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo per difetto di interesse, perché l'eventuale evocazione del Ministero sbagliato non incide sulla validità del rapporto processuale quando il soggetto effettivamente legittimato si è costituito. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di interesse e di specificità, poiché il giudice di merito aveva applicato lo scaglione tariffario corretto e la censura non indicava in concreto quali somme avrebbero dovuto essere liquidate né quali voci risultassero erronee. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire e a impugnare richiede un'utilità concreta e attuale; non è sufficiente dedurre questioni astratte o meramente ipotetiche.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile quando il giudice di merito abbia esaminato la questione in modo sostanziale, anche implicitamente disattendendo le difese.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e idonei a evidenziare il concreto error in iudicando o error in procedendo denunciato.

  • art. 185 del D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in relazione alla legittimazione passiva nei giudizi di opposizione sulla liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002

    La liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve rispettare i limiti previsti dalla disciplina speciale.

  • art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002

    Le somme liquidabili al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono soggette alle riduzioni previste dalla norma.

  • art. 4, comma 4, del D.M. n. 55 del 2014

    In assenza di specifiche questioni di fatto e diritto è prevista la decurtazione dei valori medi della tariffa professionale.

  • art. 5, comma quinto, del D.M. n. 55 del 2014

    Richiamato come parametro tariffario per la liquidazione del compenso professionale.

  • art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    La soccombenza comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura che denunci l'omesso esame di difese o questioni processuali deve essere specifica e indicare in modo chiaro il contenuto delle deduzioni asseritamente trascurate.
  • L'erronea indicazione della parte pubblica convenuta o la confusione tra amministrazioni statali diverse non determina automaticamente nullità del procedimento se il soggetto effettivamente legittimato si è comunque costituito e ha potuto difendersi.
  • L'evocazione in giudizio di un'amministrazione diversa da quella effettivamente legittimata non è di per sé causa di invalidità del rapporto processuale, ma può al più comportare la rinnovazione della notificazione, ove necessaria.
  • Chi contesta in cassazione la liquidazione giudiziale di compensi professionali deve allegare in modo puntuale il concreto pregiudizio economico subito, indicando le voci, gli importi e lo scaglione tariffario ritenuto corretto.
  • La doglianza sulla violazione dei limiti tariffari è inammissibile se il ricorrente non dimostra quali siano gli importi esattamente dovuti e come il giudice di merito si sia discostato dai parametri applicabili.
  • L'interesse ad agire o a impugnare richiede un'utilità giuridica concreta e attuale, non la mera prospettazione di questioni astratte o accademiche.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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