Cassazione Penale, Sentenza n. 19122/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il vizio di procedura (omessa notificazione del decreto di rinvio a giudizio), che costituisce nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.1 c.p.p.; tuttavia ha altresì rilevato che il reato ascritto è nel frattempo estinto per prescrizione. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello e ha annullato la sentenza di primo grado, con revoca delle statuizioni civili.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la nullità assoluta e insanabile delle sentenze di primo e secondo grado per omessa notificazione all'imputato del decreto che disponeva il giudizio dopo l'udienza preliminare del 23/01/2020; il Giudice di primo grado aveva ordinato la rinnovazione della notificazione con ordinanza del 25/09/2020, ma non è risultata nei atti la prova della notificazione diretta all'imputato (venne notificato solo il verbale d'udienza al difensore d'ufficio). I difensori hanno dedotto che l'omessa notificazione ha impedito la rituale vocatio in iudicium e integra omessa citazione dell'imputato.
Norme richiamate
art. 429 c. 4 cod. proc. pen. (versione ratione temporis)
il decreto di rinvio a giudizio fosse notificato all'imputato «comunque» non presente alla lettura del medesimo a conclusione dell'udienza preliminare
richiesta notificazione diretta all'imputato anche se rappresentato dal difensore; l'omissione impedisce la rituale vocatio in iudicium e determina nullità assoluta
art. 179 c. 1 cod. proc. pen.
la nullità per omessa citazione dell'imputato è assoluta e insanabile quando manca la notificazione richiesta, come accertato nel caso
art. 484 cod. proc. pen.
al giudice del dibattimento spetta l'accertamento della regolare costituzione delle parti; l'omissione di tale controllo nel processo non fa venir meno la nullità, ma è compito del giudice verificarla
art. 420-bis cod. proc. pen. (richiamato ratione temporis)
anche quando l'imputato è rappresentato dal difensore in udienza preliminare, restava l'obbligo di notificare il decreto di rinvio all'imputato personalmente secondo la normativa vigente all'epoca
d.lgs. n.150/2022 (c.d. riforma "Cartabia")
abrogazione o sostituzione di precedenti commi (menzionata nel provvedimento)
la Corte osserva la normativa antecedente alla riforma (ratione temporis) e segnala che alcuni commi richiamati sono stati successivamente modificati/abrogati dalla riforma
Massime di principio
- L'omessa notificazione all'imputato del decreto di rinvio a giudizio dopo l'udienza preliminare, anche se era presente il difensore, integra una nullità assoluta per omessa citazione ai sensi dell'art.179 c.1 c.p.p.
- La regolare costituzione delle parti deve essere accertata dal giudice del dibattimento (art.484 c.p.p.); l'assenza di tale controllo non elimina la nullità ma può essere rilevata in sede di impugnazione
- La notifica al solo difensore non è di per sé sufficiente a sostituire la notificazione all'imputato quando la legge richiede quest'ultima; pertanto l'avvocato difensore non ha l'onere procedurale di segnalare immediatamente il vizio durante il processo per evitare la nullità
- Se il vizio processuale è accertato ma nel frattempo è intervenuta la prescrizione del reato, la Corte può annullare senza rinvio le sentenze e revocare le statuizioni civili (annullamento senza rinvio per estinzione del reato)
- In casi analoghi, se non è intervenuta la prescrizione, l'accertata nullità può comportare l'annullamento con rinvio per la celebrazione di un nuovo giudizio rispettoso delle regole di notifica
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