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Sentenza

Sentenza del 09/11/2020 n. 3372 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Iva - Somme versate al Comune dal Gestore del servizio idrico - Omessa fatturazione di operazioni imponibili - Non sussiste - Corrispettività - Non sussiste - Mera cessione di denaro - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il Gestore aveva versato al Comune somme a titolo di rimborso di "passività pregresse" (rate di ammortamento dei mutui contratti dall'ente per investimenti nel settore idrico). Si contestava se tali versamenti costituissero corrispettivi per operazioni imponibili ai fini IVA o fossero invece mere cessioni di denaro non soggette a IVA.

La decisione

La Corte ha ritenuto che le somme versate costituiscono una mera cessione di denaro finalizzata al rimborso di specifici costi (passività pregresse) e non un sinallagma contrattuale: pertanto non si configurano come corrispettivi soggetti a IVA. La decisione si fonda sull'art. 2, comma 3, lett. a) del d.P.R. 633/72 (operazioni non imponibili) e trova ulteriore conferma nel fatto che, ai sensi dell'art. 153, comma 2, del d.lgs. 152/2006, l'assunzione del pagamento delle passività relative al servizio idrico integrato è prevista dalla legge e non dalla libera volontà delle parti.

Norme richiamate

  • d.P.R. 633/72, art. 2, co. 3, lett. a)

    Le somme oggetto del versamento sono qualificate come operazioni non imponibili ai fini IVA in quanto non rappresentano corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni di beni, ma mere cessioni di denaro.

  • d.lgs. 152/06, art. 153, co. 2

    L'obbligo dell'assunzione del pagamento delle passività relative al servizio idrico integrato è determinato dalla legge, il che rafforza l'assenza di un rapporto sinallagmatico volontario tra le parti e la natura non corrispettiva del versamento.

Massime di principio

  • Se il pagamento non corrisponde a un controprestazione sinallagmatica (cioè non c'è scambio di beni o servizi), si tratta in genere di una mera cessione di denaro e non di un'operazione imponibile IVA.
  • Quando la legge impone l'assunzione di determinati oneri o passività (art. 153 d.lgs. 152/2006 per il servizio idrico), i versamenti effettuati in esecuzione di tale obbligo assumono carattere non corrispettivo e sono normalmente non imponibili ai fini IVA.
  • Per qualificare correttamente un versamento è necessario valutare la natura economica dell'operazione: se l'obiettivo è semplicemente rimborsare un costo/prestito preesistente senza prestazione di servizi o cessione di beni, manca il presupposto dell'IVA.
  • La documentazione contrattuale e normativa che dimostra l'origine e la finalità del pagamento è fondamentale: indicazioni chiare che si tratti di rimborso di passività pregresse o di oneri imposti per legge supportano la non imponibilità.
  • In situazioni analoghe, occorre distinguere tra (a) versamenti a titolo di corrispettivo per servizi/forniture (imponibili) e (b) trasferimenti di denaro per ripianare costi o debiti già esistenti, specie se previsti dalla legge (non imponibili).

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