Cassazione Penale, Sentenza n. 5387/2022 del 15/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Baratti fu imputato per peculato avendo posto in vendita su subito.it gli stivali da motociclista in dotazione alla Polizia di Stato (9/3/2017). In primo grado (GIP Trib. Alessandria, giudizio abbreviato) fu ritenuto responsabile per la vendita degli stivali, condannato con pena sospesa e assoltO per gli altri indumenti. La Corte d'appello di Torino riformò parzialmente qualificando il fatto come tentato peculato e rideterminando la pena. Con ricorso per cassazione l'imputato dedusse: (a) motivazione carente/contraddittoria sulla sussistenza del tentativo di peculato; (b) motivazione carente/contraddittoria sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per desistenza volontaria (art.56, terzo comma, c.p.); (c) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.62 n.4 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha respinto il primo motivo (la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto che la pubblicazione dell'annuncio con foto e prezzo fosse atto univoco idoneo al tentativo di appropriazione). Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte d'appello ha escluso apoditticamente la desistenza volontaria sostenendo che l'azione era stata interrotta per intervento degli organi di controllo, senza però dimostrare che Baratti fosse a conoscenza della segnalazione o scoperta al momento della rimozione dell'annuncio; il riferimento al sequestro, eseguito cinque mesi dopo, non prova la non volontarietà della desistenza. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino; l'accoglimento del secondo motivo ha assorbito gli altri motivi.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e)
Fondamento formale del ricorso per cassazione relativo a motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica della sentenza impugnata; usato per censurare la motivazione della Corte d'appello
art. 56, terzo comma, cod. pen.
Disciplina la desistenza volontaria quale causa di esclusione della punibilità: la decisione di interrompere l'azione deve essere frutto di una scelta volontaria interna, non determinata da cause esterne o dalla conoscenza di essere scoperti
art. 62, n. 4, cod. pen.
Prevede una circostanza attenuante (richiamata dal ricorrente come non riconosciuta dalla Corte d'appello); la questione è stata assorbita dall'accoglimento del motivo sulla desistenza
art. 323-bis cod. pen.
Norma richiamata nella motivazione di primo grado come attenuante riconosciuta; citata nel quadro delle circostanze di fatto che il primo giudice aveva valutato
delitto di peculato (art. 314 c.p.)
La fattispecie di peculato può ammettere il tentativo quando la condotta sia frazionabile in più atti e non si sia perfezionata l'appropriazione del bene; la pubblicazione dell'annuncio con foto e prezzo può costituire atto idoneo al tentativo
Massime di principio
- Il tentativo di peculato è ammissibile quando la condotta è frazionabile in atti progressivi e l'appropriazione non si è perfezionata; atti idonei e palesi (annuncio con foto e prezzo) possono essere considerati univoci verso l'appropriazione
- Per riconoscere la desistenza volontaria (art.56, terzo comma c.p.) è necessario che emerga chiaramente che l'interruzione dell'azione sia stata una scelta interna e libera dell'agente, non determinata da fattori esterni o dalla conoscenza di essere scoperti
- La semplice rimozione di un annuncio può essere elemento fattuale rilevante per la desistenza, ma il suo valore dipende dal momento in cui è avvenuta e dalla prova che l'agente era o non era a conoscenza dell'intervento degli organi di controllo
- Il giudice d'appello non può esprimere conclusioni apodittiche sulla mancata volontarietà della desistenza senza fornire elementi probatori che dimostrino che l'agente ha agito sotto la spinta di circostanze esterne
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la ratio decidendi; riproporre in termini generici argomentazioni già disattese dal giudice di merito è inammissibile
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