Cassazione Penale, Sentenza n. 25612/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti del Paradiso per il reato di danneggiamento aggravato dall'uso del "metodo mafioso". Il ricorso censurava: vizio di motivazione nella qualificazione come "metodo mafioso" (argomentando che gli spari erano avvenuti al buio, senza minacce esplicite, le vittime non percepivano intimidazione e non vi erano piste estorsive); illegittimità delle intercettazioni ambientali (art. 13 D.L. n. 152/1991) e del ricorso al "trojan"; mancata autonoma valutazione del compendio indiziario da parte del Tribunale e mancanza di motivazione sulla indispensabilità delle captazioni.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la legittimità della qualificazione del fatto come aggravato dall'uso del metodo mafioso, richiamando la giurisprudenza secondo cui tale aggravante è una circostanza oggettiva che non richiede l'accertamento di una specifica associazione mafiosa né l'appartenenza dell'autore. La condotta (numerosi colpi di arma da fuoco sparati da persone travisate contro autovetture di un'impresa pubblica) è ritenuta idonea a evocare il potere intimidatorio di un gruppo organizzato; inoltre risultavano indizi sulla vicinanza del Paradiso a esponenti del clan barese guidato da Savino Parisi, circostanza che ha rafforzato la valutazione. Le intercettazioni e l'uso del trojan sono state ritenute conformi alla disciplina applicabile ratione temporis (la riforma sui captatori informatici si applica ai procedimenti iscritti dal 1° settembre 2020) e la relativa autorizzazione è stata valutata secondo il criterio della "necessità" (non dell'indispensabilità). Il Tribunale ha effettuato un'adeguata autonoma valutazione del materiale indiziario e ha puntualmente risposto alle doglianze difensive. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020
art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020
Il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto ai sensi della disposizione citata; indicazione procedurale sul tipo di celebrazione del giudizio.
art. 13 del D.L. n. 152 del 1991
art. 13 d D.I. n. 152 del 1991
Disciplina derogatoria delle intercettazioni in materia di criminalità organizzata; il Tribunale ha ritenuto che le intercettazioni ambientali contestate rientrassero nella disciplina applicabile al procedimento, in quanto il fatto è stato ricondotto nell'area della criminalità organizzata.
art. 51 commi 3-bis e 3-quater c.p.p.
art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen.
Elenco delle fattispecie rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina derogatoria delle intercettazioni; la giurisprudenza richiamata delimita i reati per i quali si applicano le deroghe.
d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 e d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (convertito)
d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020
Riforma relativa alle intercettazioni mediante captatori informatici (trojan); la Corte afferma che la riforma si applica ai procedimenti iscritti dal 1/9/2020 e che per procedimenti anteriori si applica la disciplina previgente, con osservanza dei principi delle Sezioni Unite n. 26889/2016.
art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali della parte privata in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del c.p.p.
articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Prevede l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario se la decisione non comporta la rimessione in libertà, affinché siano adottati i provvedimenti di competenza relativi alla custodia cautelare.
Massime di principio
- L'aggravante dell'"uso del metodo mafioso" è una circostanza oggettiva collegata alle modalità dell'azione: non è necessario dimostrare l'esistenza concreta di un'associazione mafiosa né l'appartenenza dell'autore a essa.
- La percezione soggettiva della vittima (cioè se si sia effettivamente sentita intimidita) non è elemento decisivo: rilevano le modalità dell'azione e la sua idoneità oggettiva ad evocare il potere intimidatorio di un gruppo organizzato.
- Atti violenti ed eclatanti (es. colpi d'arma da fuoco sparati da persone travisate contro beni di un'impresa) possono integrare il metodo mafioso anche se appaiono "isolati" e non collegati immediatamente a richieste estorsive, purché evochino il potere intimidatorio tipico dell'organizzazione.
- Le intercettazioni in materia di criminalità organizzata sono disciplinate dalla normativa derogatoria (art. 13 D.L. n. 152/1991 e art. 51 c.p.p. citati) e, quanto ai captatori informatici, la disciplina da applicare dipende dal momento di iscrizione del procedimento (riforma applicabile ai procedimenti iscritti dal 1/9/2020).
- Per le intercettazioni autorizzate in materia di criminalità organizzata il requisito richiesto è la "necessità" dell'operazione investigativa e non l'"indispensabilità" in senso assoluto.
- Il giudice del riesame deve fornire una valutazione autonoma e motivata del compendio indiziario; la semplice ripetizione delle conclusioni del pubblico ministero sarebbe insufficiente, ma una motivazione puntuale e congrua è sufficiente a reggere il provvedimento cautelare.
- Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se la custodia cautelare permane, la comunicazione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai fini degli adempimenti previsti.
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