Sentenza n. 1118/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Palermo che aveva imposto al Ministero l’emissione della Carta del docente e l’accredito delle somme spettanti
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1470/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile. La sentenza civile aveva condannato il Ministero all’emissione in favore delle ricorrenti della Carta del docente e all’assegnazione, sulle rispettive carte, degli importi di euro 2.000,00, euro 3.000,00 ed euro 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione, da spendere secondo le finalità previste dalla normativa sulla Carta del docente. Il titolo era stato notificato al Ministero il 19 agosto 2024, mentre il passaggio in giudicato risultava attestato il 27 luglio 2025. Le ricorrenti hanno dedotto l’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento e la conseguente inerzia dell’Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza civile e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo al Ministero. Ha ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute nel titolo esecutivo, comprensive di interessi e rivalutazione secondo quanto stabilito dalla sentenza civile. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione. Il commissario dovrà svolgere il proprio incarico obbligatoriamente e senza compenso aggiuntivo, trattandosi di dirigente appartenente al Ministero resistente e rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR ha inoltre precisato che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico, mediante l’apposito modulo per gli ausiliari del giudice. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 857,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ne ha ritenuto integrati i presupposti in presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e dell’inerzia dell’amministrazione obbligata.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il termine per l’adempimento delle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione decorre, nel caso concreto, dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione; il suo inutile decorso consente di promuovere l’ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa alla nomina e al compenso del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza per condanne derivanti dalla legge Pinto può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne pecuniarie, con esclusione di un compenso aggiuntivo quando il commissario è un dirigente dell’amministrazione resistente.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Individua le forme e le finalità di utilizzo della Carta del docente, alle quali devono essere conformi le somme da accreditare in esecuzione del titolo civile.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato dal titolo esecutivo per la corresponsione di interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione quando sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare l’integrale adempimento entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.
- La disciplina sul commissario ad acta prevista per l’ottemperanza relativa alle condanne pecuniarie derivanti dalla legge Pinto può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’amministrazione resistente, l’incarico è obbligatorio e non può essere rifiutato sulla base di disposizioni interne; l’attività è svolta senza compenso aggiuntivo se rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico, utilizzando l’apposita procedura e il modulo previsto per gli ausiliari del giudice.
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