Cassazione Penale, Sentenza n. 45838/2023 del 14/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della revoca della detenzione domiciliare disposta dal Tribunale di sorveglianza di Roma: il ricorrente contestava (1) violazione dell'art. 47-ter, comma 6, Ord. pen. e difetto di motivazione, sostenendo travisamento della prova in relazione al luogo di detenzione degli stupefacenti e alla gravità dei fatti ritenuti sopravvenuti; (2) manifesta illogicità e travisamento in ordine al luogo di commissione dei fatti e all'operazione di sommatoria dei quantitativi di droga, rilevando che i fatti contestati risalgono a periodi e luoghi diversi rispetto alla detenzione domiciliare in esecuzione; (3) errata applicazione dell'art. 47-ter comma 6 omettendo di valutare la rilevanza del comma 7 e l'effetto interdittivo ex art. 58-quater Ord. pen., cioè che la revoca determinerebbe il divieto di concessione di nuovi benefici per tre anni se la revoca fosse per violazioni della misura.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero in gran parte contestazioni di fatto prive della documentazione necessaria (luogo della detenzione domiciliare, luogo dei fatti cautelari, entità dettagliata dei sequestri) e quindi non assoggettabili al sindacato in Cassazione; ha confermato la correttezza logica della motivazione del Tribunale, nella quale si è dato rilievo a fatti antecedenti alla concessione della misura che, conosciuti successivamente, modificano la prognosi sulla pericolosità del beneficiario (giurisprudenza consolidata). Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e non pertinente al giudizio in corso (la valutazione sull'operatività dell'art. 58-quater spetta in sede diversa). Per conseguenza, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47-ter Ord. pen.
Il Tribunale ha invocato il comma 6 (revoca per comportamenti incompatibili con la misura) e la Corte ha ricordato che anche fatti antecedenti alla concessione della misura, se successivamente emersi e idonei a modificare la prognosi favorevole, possono giustificare la revoca (secondo consolidata giurisprudenza di legittimità). Il comma 7, relativo agli effetti della revoca, non è stato ritenuto decisivo nel presente giudizio.
art. 58-quater Ord. pen.
Norma che prevede il divieto di concessione di nuovi benefici per tre anni in caso di talune revoche. La Corte ha ritenuto che la verifica dell'applicabilità di tale interdizione sia questione distinta e non risolvibile nel presente ricorso, se non specificamente dedotta e documentata.
Massime di principio
- La revoca di una misura alternativa (es. detenzione domiciliare) può fondarsi anche su fatti commessi anteriormente alla concessione della misura, purché emergano successivamente elementi nuovi che modifichino la prognosi favorevole che aveva giustificato il beneficio.
- Le doglianze fondate su ricostruzioni di fatto (luogo del reato, entità dei sequestri, circostanze temporali) richiedono in sede di gravame la documentazione probatoria necessaria: la mancata allegazione rende il motivo, in Cassazione, spesso inammissibile o non sindacabile.
- La somma di quantitativi di stupefacente per valutare la pericolosità può essere operata se il quadro probatorio supporta l'operazione e dimostra una maggiore gravità o continuità criminosa; in assenza di dati certi, il giudice può ritenere la valutazione fondata solo se non manifestamente illogica.
- La valutazione sull'operatività dell'effetto interdittivo ex art. 58-quater (divieto di benefici successivi) è distinta dalla decisione di revoca e va valutata specificamente, con riferimento alla causa della revoca (violazione delle prescrizioni vs. sopravvenienza di fatti gravi).
- Il tribunale di sorveglianza resta tenuto a valutare, ove utile, anche il percorso rieducativo e il comportamento tenuto durante la misura alternativa; tuttavia, la presenza di elementi nuovi di pericolosità può prevalere sulla buona condotta precedente se adeguatamente motivata.
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