Cassazione Penale, Sentenza n. 8527/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la decisione della Corte di appello di Bologna che aveva annullato la sentenza del Tribunale di Piacenza per incompetenza per materia e aveva disposto la trasmissione degli atti direttamente alla Corte d'assise di Piacenza. I ricorrenti contestavano la trasmissione diretta, sostenendo che gli atti avrebbero dovuto essere trasmessi al Procuratore distrettuale competente (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna) ai sensi dell'art. 51, comma 3-bis c.p.p., anche in ragione di una presunta "immutazione del fatto" verificatasi dopo il primo grado (alcuni coimputati assolti con sentenza passata in giudicato), situazione che, a loro dire, richiederebbe la regressione del procedimento alle indagini preliminari per garantire piena possibilità di difesa
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha confermato il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 39746/2017) secondo cui, se la declaratoria di incompetenza riguarda reati elencati nell'art. 51, comma 3-bis c.p.p. e il giudice competente appartiene al medesimo distretto, gli atti devono essere trasmessi direttamente al giudice competente per il dibattimento (Corte d'assise) e non al pubblico ministero distrettuale. Ha ritenuto infondato il motivo della "immutazione del fatto", richiedendo che la trasformazione del fatto sia radicale e tale da pregiudicare concretamente l'orientamento della difesa; non sussistendo tale trasformazione, non si giustifica la regressione alle indagini. Ha inoltre precisato che l'errore, se strumentale, poteva essere rettificato con l'art. 619 c.p.p., ma i presupposti per la rettifica qui non erano presenti. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
La norma individua la competenza per i delitti elencati e, nelle ipotesi in cui il giudice competente per il dibattimento appartenga al medesimo distretto, la sentenza di incompetenza deve determinare la trasmissione diretta degli atti al giudice competente per il dibattimento (Corte d'assise) e non al pubblico ministero distrettuale
Sezioni Unite, sentenza n. 39746 del 23/03/2017 (A.)
Principio di diritto richiamato: in caso di declaratoria di incompetenza per materia rispetto a reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, quando il giudice competente appartiene allo stesso distretto la trasmissione degli atti deve avvenire direttamente al giudice competente per il dibattimento; la regressione alle indagini è prevista solo quando sia in discussione la competenza distrettuale (giudice di altro distretto)
art. 619 cod. proc. pen.
Prevede la procedura di rettifica da parte della Corte di cassazione per errori strumentali della decisione impugnata; la Corte osserva che tale rimedio è astrattamente disponibile ma non applicabile nel caso di specie per mancanza dei presupposti
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa correlata all'irritualità delle impugnazioni, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata dalla Corte per sanzionare i ricorrenti
Massime di principio
- Se il giudice del dibattimento o d'appello dichiara l'incompetenza per materia rispetto a reati elencati nell'art. 51, comma 3-bis c.p.p. e il giudice competente appartiene allo stesso distretto, gli atti vanno trasmessi direttamente al giudice competente per il dibattimento (es. Corte d'assise) e non al pubblico ministero distrettuale
- La mera riduzione del numero dei concorrenti al reato (per esempio per assoluzioni divenute definitive di alcuni coimputati) non implica automaticamente un 'fatto' diverso; perché si possa parlare di immutazione del fatto occorre una trasformazione radicale degli elementi essenziali dell'accadimento che pregiudichi concretamente l'orientamento della difesa
- La regressione del procedimento alle indagini preliminari è eccezionale e richiede che sia messa in discussione la competenza distrettuale o che sussista una reale e sostanziale modifica dell'oggetto dell'imputazione che renda necessaria una nuova fase istruttoria
- Gli errori sulla destinazione della trasmissione degli atti (giudice vs pubblico ministero) possono, se strumentali, essere rettificati in Cassazione mediante il rimedio previsto dall'art. 619 c.p.p., ma tale rimedio non è automatico: la Corte verificherà la sussistenza dei presupposti
- Promuovere ricorsi manifestamente infondati espone al rischio di condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p. e versamento alla Cassa delle ammende)
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