Cassazione Penale, Sentenza n. 21084/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 20/01/2022 con plurime censure: rideterminazione della pena (presunta omissione o errata quantificazione della pena pecuniaria e calcolo della continuazione), illegittimità della qualificazione giuridica dei fatti (contestata riclassificazione tra truffa ed estorsione/violenza privata), vizio nel dispositivo rispetto alla parte motiva (discrasia nei capi indicati), mancato riconoscimento o esclusione della recidiva e delle circostanze attenuanti generiche, nonché doglianze sulla motivazione dei fatti (presunta rivalutazione probatoria o errata valutazione delle dichiarazioni della persona offesa).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per ciascun ricorrente la Corte ha ritenuto che le censure: derivavano da errati presupposti di fatto, richiedevano una rivalutazione del merito (vietata in sede di legittimità), o erano prive di interesse (es. recidiva non applicata nel calcolo della pena). Quanto alle presunte omissioni nella quantificazione della pena pecuniaria, la Corte ha rilevato che la misura è comunque indicata e che eventuali inesattezze favorevoli all'imputato non possono essere corrette d'ufficio in Cassazione in assenza di gravame del pubblico ministero. Per il difetto formale fra dispositivo e motivazione indicato da Berlingieri Massimo, la Corte ha osservato che si tratta di errore materiale da correggere in sede di appello su istanza di parte. Alla dichiarazione di inammissibilità è seguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ciascuno al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa per le ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Invocato dai ricorrenti sul tema della rideterminazione della pena nel rito abbreviato; la Corte ha ritenuto che le doglianze relative alla quantificazione della pena pecuniaria e alla modalità di applicazione della continuazione fossero basate su presupposti di fatto non consentiti in sede di legittimità
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare l'enunciazione dei motivi in sede di ricorso, la Corte ha osservato i limiti procedurali nell'esame delle censure
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022
Norme richiamate per la trattazione con contraddittorio scritto; la Corte ha rispettato tali disposizioni procedurali nell'istruttoria
art. 130 cod. proc. pen.
Rilevato in rapporto alla lamentata discrasia fra dispositivo e parte motiva della sentenza di primo grado; la Corte ha qualificato l'ipotesi come errore materiale correggibile in sede di merito su istanza di parte
art. 81 quarto comma cod. pen. (aumenti per continuazione)
Interpretato in senso che la scelta delle parti/giudice di applicare gli aumenti della continuazione solo sulla reclusione è valutazione di merito non sindacabile in Cassazione se favorevole all'imputato
art. 1 cod. pen.
Richiamato indirettamente nel discorso sulla possibilità e i limiti di intervento della Corte di Cassazione in materia di illegittimità della pena
art. 133 cod. pen.
Richiamato in relazione alle attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che la valutazione dell'applicabilità è di merito e insindacabile in Cassazione se motivata e non contraddittoria
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa per le ammende in caso di ricorsi inammissibili
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione del merito o per rinnovare la valutazione delle prove: i ricorsi che si fondano su diversa lettura fattuale sono di norma inammissibili
- Le contestazioni relative alla quantificazione della pena, se favorevoli all'imputato, difficilmente saranno corrette d'ufficio in Cassazione in assenza di specifico gravame del pubblico ministero; errori di favore non consentono la reformatio in peius
- Le asserite discrasie tra dispositivo e motivazione (errore materiale) devono essere segnalate e può essere chiesto il loro perfezionamento o correzione in sede di merito (Corte d'appello) su istanza di parte
- Le censure che prospettano una diversa riclassificazione giuridica del fatto (es. truffa vs estorsione) devono dimostrare errori di diritto nella motivazione e non limitarsi a proposte alternative di lettura dei fatti
- La decisione di non applicare recidiva o di non concedere attenuanti generiche è valutazione di merito: per essere cassata richiede illogicità, contraddittorietà o manifesta insufficienza della motivazione
- Le impugnazioni basate su presupposti di fatto errati (es. supposizioni di reati continuati quando non vi è continuazione) sono inammissibili perché il sindacato di legittimità opera su nodi di diritto e vizi di motivazione, non su ricostruzioni fattuali alternative
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