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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4560/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) della bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorrente ha sostenuto che la Corte territoriale si sarebbe limitata a motivare sulla sussistenza dell'elemento oggettivo (omessa tenuta delle scritture) senza dimostrare il dolo specifico richiesto per la fattispecie contestata

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, ritenendo che il motivo dedotto non si sia confrontato con le argomentazioni centrali della sentenza impugnata e costituisca una richiesta di rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello (e le argomentazioni di primo grado) fossero logiche e non contraddittorie: l'imputato aveva presentato l'ultima dichiarazione dei redditi nel 2005 ed omesso da allora la tenuta delle scritture contabili obbligatorie, la denuncia di furto del 2009 è stata ritenuta strumentale al momento dell'interruzione dell'attività, e tali comportamenti erano indicativi della volontà di impedire la ricostruzione patrimoniale e recare pregiudizio ai creditori. Pertanto la Corte ha ritenuto provata la sussistenza del dolo specifico per la bancarotta documentale nella forma contestata. Conseguentemente il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito della Corte d'appello resta quindi confermata nella parte non sopravvenuta dalla prescrizione

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    art. 216, comma primo, lett. b) e ultimo comma, legge fallimentare

    La norma distingue ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale: l'occultamento o l'omessa tenuta delle scritture, che richiede dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, è fattispecie autonoma rispetto alla fraudolenta tenuta dei libri (che integra il dolo generico). Nel caso la Corte ha ritenuto configurabile l'occultamento/omessa tenuta con dolo specifico

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'ambito dei motivi di cassazione; il ricorso deve rispettare i limiti formali e sostanziali previsti, evitando richieste di rivalutazione integrale del fatto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna, in caso di inammissibilità o rigetto per manifesta infondatezza del ricorso, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende; nel caso è stata fissata in euro 3.000

  • Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 (Dessinnone)

    Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944

    Principio secondo cui la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito per una rivalutazione degli elementi di fatto; la mera prospettazione di una diversa lettura delle risultanze processuali non integra un vizio di legittimità

  • Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020

    Sez.5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838

    Richiama la distinzione tra occultamento/omessa tenuta delle scritture (dolo specifico) e fraudolenta tenuta delle scritture (dolo generico), confermando che l'omessa tenuta volontaria può integrare l'occultamento con dolo specifico se diretta a pregiudicare i creditori

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita una semplice rivalutazione del merito o una diversa lettura delle prove: il ricorso deve evidenziare un vizio di diritto o una motivazione illogica, contraddittoria o mancante
  • Per la bancarotta fraudolenta documentale la mancata tenuta delle scritture contabili per un periodo prolungato e la cessazione di dichiarazioni fiscali possono essere elementi idonei a far sorgere il dolo specifico se collegati a comportamenti volti a ostacolare la ricostruzione patrimoniale
  • La denuncia di furto di documenti presentata in corrispondenza dell'interruzione dell'attività può essere valutata dal giudice come strumentale se compatibile con la volontà di occultare fatti gestionali e patrimoniali
  • Occorre distinguere sempre tra dolo generico (riguardante la fraudolenta tenuta di scritture effettivamente rinvenute) e dolo specifico (riguardante l'occultamento o l'omessa tenuta finalizzata a recare pregiudizio ai creditori); la qualificazione incide su elementi probatori richiesti
  • Chi impugna in Cassazione deve confrontarsi puntualmente con le motivazioni di merito: l'omissione di tale confronto rende il ricorso inammissibile e può comportare condanne alle spese e sanzioni per la Cassa delle Ammende

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