Sentenza del 23/11/2018 n. 5386 - Comm. Trib. Prov. Caserta
Massima n.93/2018 - PROCESSO TRIBUTARIO - Spese di lite - Condanna - Atto di sgravio in corso di causa - Adozione oltre il termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza stabilisce che, quando lo sgravio viene adottato oltre 90 giorni dalla notifica dell'impugnazione, le spese del giudizio devono essere poste a carico dell'ente impositore. Lo sgravio intervenuto in corso di causa non esclude quindi la condanna alle spese se l'amministrazione avrebbe potuto definire tempestivamente la controversia e ha invece provveduto tardivamente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'atto tributario. Nel corso del giudizio l'ente impositore ha adottato lo sgravio, eliminando o annullando la pretesa, ma lo ha fatto oltre il termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso. La questione riguardava quindi l'attribuzione delle spese di lite dopo la cessazione della materia del contendere determinata dallo sgravio tardivo.
Norme richiamate
Regola dei 90 giorni richiamata nella massima
Se lo sgravio da parte dell'ente impositore interviene successivamente al termine di 90 giorni dalla data di notifica dell'impugnazione, le spese di lite vanno poste a carico dell'ente medesimo.
Lo sgravio adottato entro 90 giorni può giustificare una diversa valutazione delle spese; se invece è tardivo, l'ente impositore, cui è imputabile la protrazione del giudizio, deve sostenerle.
Principio della soccombenza virtuale e della causalità nella regolazione delle spese
Anche quando il giudizio termina senza una decisione sul merito perché l'atto è stato ritirato o sgravato, le spese possono essere attribuite valutando quale parte abbia causato la necessità del processo e il comportamento tenuto durante la causa.
Massime di principio
- Lo sgravio o l'annullamento dell'atto durante il processo non comporta automaticamente l'assenza di condanna alle spese.
- Se l'amministrazione interviene oltre il termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso, il ritardo costituisce un elemento rilevante per porre le spese a suo carico.
- In caso di cessazione della materia del contendere, occorre valutare il comportamento delle parti e la causa che ha reso necessario il giudizio, non soltanto il risultato finale.
- Il contribuente dovrebbe documentare la data di notifica del ricorso e quella dello sgravio, poiché il rispetto del termine di 90 giorni è decisivo per la regolazione delle spese.
- La regola riguarda la condanna alle spese e non implica necessariamente una pronuncia di merito sulla fondatezza originaria della pretesa tributaria.
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