Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5585/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha condannati per reati fiscali (frode fiscale, utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione) relativi al 2012-2013. Mancini deduce: (1) violazione del divieto di "ne bis in idem" invocando la normativa sovranazionale e la sentenza Corte cost. n. 149/2022, sostenendo che a carico degli imputati erano già intervenute sanzioni amministrative definitive; (2) vizio di motivazione e mancanza del dolo e della prova circa la sua responsabilità personale, anche rispetto alla tempistica della nomina ad amministratore. Angelini deduce: (1) travisamento della prova e vizio motivazionale circa la sua nomina e consapevolezza quale amministratore; (2) eccezione di prescrizione dei reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto il motivo sul ne bis in idem di Mancini aspecifico e non provato (mancata dimostrazione dell'identità del fatto e dei tempi di definizione del procedimento amministrativo pregiudicante). Gli altri motivi sono stati qualificati come aspecifici, meramente fattuali o manifestamente infondati: la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente la responsabilità penale sulla base di documentazione e valutazioni logiche (presenza all'assemblea, sottoscrizioni, gestione contabile) e aveva escluso le tesi alternative proposte. Per tali ragioni la Cassazione non ha nemmeno esaminato l'eccezione di prescrizione. I ricorrenti sono stati condannati a sostenere le spese del procedimento e a versare, in via equitativa, la somma di euro 3.000,00 (oltre oneri), ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020

    Autorizza la trattazione del ricorso senza trattazione orale; è la norma procedurale che ha consentito la decisione in forma scritta

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Indica i motivi di cassazione dedotti (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte valuta l'ammissibilità e la specificità di questi motivi

  • art. 4 Protocollo n. 7 CEDU

    Principio del ne bis in idem: tutela contro un secondo processo per gli stessi fatti; la Corte richiede prova precisa dell'identità del fatto e della definizione del procedimento precedente affinché l'eccezione sia accolta

  • artt. 111 e 117 Cost.

    Richiamati come coordinate costituzionali del diritto di difesa e del rispetto degli obblighi internazionali (v. rapporto con CEDU) nella valutazione dell'eccezione di ne bis in idem

  • art. 49, 50 e 52 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamate a supporto delle garanzie fondamentali (tra cui ne bis in idem) ma la loro invocazione richiede dimostrazioni specifiche nei singoli casi

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Norma collegata al problema del ne bis in idem; la Corte costituzionale aveva ritenuto parte della formulazione non conforme nella specifica fattispecie esaminata (cfr. Corte cost. n.149/2022), ma la Cassazione qui osserva che l'eccezione deve essere adeguatamente provata per essere accolta

  • sentenza Corte costituzionale n. 149 del 2022

    Ha dichiarato illegittima la parte di art. 649 c.p.p. in relazione ad ipotesi specifiche, confermando che il ne bis in idem interno va interpretato in relazione agli obblighi CEDU; tuttavia l'efficacia di tale principio richiede, nel singolo processo, prova puntuale dell'identità e della conclusione del procedimento amministrativo

  • art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ritiene applicabile la responsabilità anche dell'utilizzatore/amministratore se sussistono i presupposti e prova documentale

  • art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Omessa dichiarazione: la Corte ha ritenuto che la prova e la motivazione non collochino la condotta nella mera dimenticanza, ma in una scelta gestionale che ricade sulla responsabilità dell'amministratore

  • art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Frode fiscale: richiede dolo di evasione; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito abbia adeguatamente provato la strategia evasiva contestata

  • art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Prevede un regime derogatorio in certe ipotesi; la Corte precisa che non è applicabile quando il soggetto cumula qualità di emittente e di utilizzatore o quando sussiste concorso secondo l'art. 110 c.p.

  • art. 110 cod. pen.

    Regola il concorso di persone nel reato; la Corte ricorda che l'utilizzatore e l'emittente possono concorrere nel reato ove sussistano i presupposti

  • art. 45 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla possibile esclusione di punibilità per inesigibilità della condotta in caso di crisi d'impresa; la Corte non ha ritenuto provata tale situazione da giustificare l'assoluzione

  • art. 171-ter e art. 174-bis legge n. 633/1941

    Norme richiamate nei riferimenti della Corte costituzionale e nel dibattito sul ne bis in idem tra procedimento amministrativo e penale per il medesimo fatto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'onere di pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente quando il ricorso è inammissibile; la Corte lo ha applicato determinando anche una somma equitativa (euro 3.000,00)

Massime di principio

  • Quando si eccepisce il "ne bis in idem" è necessario fornire prova puntuale e documentata dell'identità del fatto, dei tempi e dell'esito definitivo del procedimento amministrativo pregiudicante: affermazioni generiche rendono il motivo inammissibile
  • La Corte di Cassazione non sostituisce il giudice di merito nella valutazione delle prove: i censure meramente fattuali o che si limitano a rielaborare elementi di fatto sono spesso inammissibili o manifestamente infondate
  • Per contestare la motivazione del giudice d'appello occorre dimostrare la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione nel suo complesso; estrapolare brani o dichiarazioni isolate è insufficiente e porta a rigetto per aspecificità
  • La domanda di applicazione di deroghe speciali (es. art. 9 d.lgs. n.74/2000) richiede una precisa ricostruzione dei presupposti normativi: tali deroghe non si applicano automaticamente quando il soggetto ha qualità miste (emittente e utilizzatore) o sussiste concorso
  • Le eccezioni di prescrizione possono diventare irrilevanti se il ricorso è dichiarato inammissibile: è importante proporre motivi ammissibili e specifici per ottenere un esame di merito su questioni processuali rilevanti
  • Se si contesta l'elemento soggettivo del reato (dolo specifico), è necessario produrre elementi probatori chiari che mostrino l'assenza di consapevolezza o la concreta impossibilità di agire (es. documentazione immediatamente probatoria, comportamenti coerenti con mera crisi di liquidità)

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.