Cassazione Penale, Sentenza n. 6544/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che in sede esecutiva ha riconosciuto la continuazione tra alcune condanne (sent. 1, 2 e 3) escludendola relativamente alla sent. n.4 (tribunale di Bari) e che ha rideterminato la pena finale. Il ricorrente deduce: 1) errore nel calcolo della pena base (indicata in anni 8 nonostante la sentenza n.3 fosse stata ridotta a anni 7 e mesi 4 per intervenuta pronuncia della Cassazione); 2) mancato riconoscimento della continuazione per i reati della sent. n.4 nonostante la difesa avesse depositato memoria con elementi nuovi e decisivi (riconoscimento della continuazione nei confronti del coimputato Bruzzese e verbale di interrogatorio attestante che le rapine erano attività principale del clan), memoria poi ignorata dal giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato l'errore nel calcolo della pena base (la misura corretta è anni 7 e mesi 4) e la nullità dell'ordinanza per mancata valutazione della memoria difensiva contenente deduzioni nuove e decisive. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte di assise di appello di Catanzaro, in diversa composizione, per nuovo esame e nuova autonoma decisione che consideri i principi indicati.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Disciplina il concorso di reati/continuazione: la Corte ha ritenuto che vi sia stata errata applicazione nella determinazione della pena in esecuzione e nella valutazione della sussistenza della continuazione
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Prevede i motivi di impugnazione per cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge, invocati dal ricorrente
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'oggetto del ricorso per cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti di tale norma (principio di autosufficienza della documentazione allegata)
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che riguarda le istanze in sede esecutiva (tra cui la continuazione); utile per valutare se la memoria difensiva contenga elementi nuovi rispetto all'istanza originaria
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Rv. 282972-01
Principio secondo cui l'omessa valutazione di una memoria difensiva determina nullità solo se la memoria contiene deduzioni nuove, autonome e decisive; principio applicato dalla Corte per annullare l'ordinanza
Corte Costituzionale, sent. n.183 del 09/05/2013
Richiamata in relazione all'obbligo di rinvio a diversa composizione per il nuovo giudizio
Massime di principio
- La pena base in sede esecutiva deve essere determinata tenendo conto delle pronunce definitive effettive: riduzioni o annullamenti intervenuti in sede di legittimità devono essere computati.
- Se la difesa deposita una memoria contenente deduzioni nuove, autonome e potenzialmente decisive rispetto all'istanza originaria, il giudice dell'esecuzione è obbligato a valutarla espressamente; l'omessa valutazione comporta nullità del provvedimento.
- Il riconoscimento della continuazione richiede un collegamento sostanziale tra reati (unità di disegno criminoso o appartenenza organizzativa); elementi nuovi, anche provenienti da atti processuali relativi a coimputati, possono incidere sulla valutazione.
- In caso di annullamento si rende spesso necessario il rinvio a diversa composizione della corte per garantire un nuovo esame pienamente autonomo.
- La difesa che intenda ottenere la rilevazione di vizi in sede esecutiva dovrebbe depositare memorie dettagliate contenenti elementi nuovi e specifici, così da rendere inequivocabile la decisività delle nuove deduzioni.
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