Sentenza del 17/01/2018 n. 139 - Comm. Trib. Prov. Milano
Esenzione interessi e canoni corrisposti a soggetti UE - Concetto di beneficiario effettivo - Valenza dei certificati fiscali - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'esenzione da ritenuta su interessi e canoni corrisposti a soggetti residenti nell'Unione europea, con particolare riferimento alla nozione di "beneficiario effettivo". È tale il soggetto al quale il reddito è fiscalmente imputato nello Stato di residenza e che non è vincolato, per legge o per contratto, a trasferire il reddito ricevuto a un altro soggetto in forza di un'obbligazione originariamente collegata a quel reddito. La verifica dell'assenza di tale obbligo deve essere distinta e non grava necessariamente sul sostituto d'imposta.
La decisione
La sentenza riconosce che il sostituto d'imposta può fare affidamento sulla certificazione fiscale rilasciata dall'autorità dello Stato estero, quando essa attesti la sussistenza dei requisiti necessari per usufruire del regime fiscale di favore. Tali certificazioni hanno valore probatorio vincolante; pertanto, il sostituto non è tenuto a svolgere autonomamente ulteriori indagini sulla qualifica di beneficiario effettivo, salvo eventuali elementi concreti contrari. Il testo non indica espressamente le parti né il dispositivo completo, ma il principio enunciato è favorevole alla legittimità dell'esenzione fondata sulla certificazione estera.
Norme richiamate
Regime europeo di esenzione da ritenuta su interessi e canoni corrisposti tra società di Stati membri UE
L'esenzione può operare quando il percettore residente in un altro Stato membro è il beneficiario effettivo degli interessi o dei canoni e possiede gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina applicabile.
Nozione di beneficiario effettivo
È da qualificarsi quale "beneficiario effettivo" il soggetto: (i) il cui reddito venga ad esso imputato secondo la legge fiscale in cui risiede; (ii) che non abbia alcun obbligo, legale o contrattuale, di trasferire il proprio reddito ad altro soggetto, sulla base di una obbligazione originariamente collegata al reddito ricevuto.
La qualifica richiede sia l'imputazione fiscale del reddito al percettore sia l'assenza di un obbligo giuridico di riversarlo a terzi. La verifica del secondo requisito è autonoma rispetto alla mera residenza fiscale.
Certificazioni fiscali rilasciate dall'autorità estera
I quali hanno valenza probatoria vincolante.
La certificazione dell'autorità fiscale estera che attesta i requisiti per il regime agevolato può essere assunta dal sostituto d'imposta come prova rilevante e vincolante della sussistenza dei presupposti, senza imporre al sostituto un'indagine autonoma ulteriore.
Massime di principio
- Per applicare un'esenzione su interessi o canoni transfrontalieri occorre verificare non solo la residenza fiscale del percettore, ma anche che egli sia il beneficiario effettivo del reddito.
- Il beneficiario effettivo è il soggetto che riceve e fiscalmente assoggetta a imposizione il reddito e che non è obbligato, per legge o contratto, a trasferirlo a un altro soggetto.
- Il sostituto d'imposta può fare affidamento su una certificazione rilasciata dall'autorità fiscale estera competente, soprattutto quando attesta espressamente il possesso dei requisiti per il regime agevolato.
- Non è normalmente richiesto al sostituto di svolgere indagini sostanziali complesse sull'assetto economico del percettore, salvo che disponga di elementi concreti e specifici incompatibili con la certificazione.
- La certificazione estera non elimina in assoluto la necessità di verificare i requisiti, ma attribuisce alla relativa attestazione un forte, e nel principio enunciato vincolante, valore probatorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 gen 2018Sentenza del 17/01/2018 n. 5 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 17 gen 2018Sentenza del 17/01/2018 n. 9 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 17 gen 2018Sentenza del 17/01/2018 n. 10 - Comm. Trib. Prov. Piacenza
- Sentenza · 17 gen 2018Sentenza del 17/01/2018 n. 12 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 17 gen 2018Sentenza del 17/01/2018 n. 14 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 17 gen 2018Sentenza del 17/01/2018 n. 17 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →