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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36563/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di aggravamento della misura degli arresti domiciliari disposta dal Tribunale di Palmi (07/05/2025) e confermata dal Tribunale di Reggio Calabria (05/10/2025). Due i motivi principali: (1) violazione dell'art. 276, comma 1-bis c.p.p. e vizio di motivazione perché il Tribunale avrebbe ritenuto la violazione in modo apodittico basandosi sulle dichiarazioni del nipote, senza valutare la reale pericolosità o lo stato di affetto e coabitazione che giustificassero le visite quotidiane; mancata verifica della necessità e proporzionalità dell'aggravamento; (2) violazione di norme processuali e costituzionali (artt. 275 comma 4 e 4-bis, 283 comma 2, 299 c.p.p., art. 32 Cost.) per non aver adeguatamente valutato la perizia medica che attestava l'incompatibilità del ricorrente con il regime carcerario.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, in quanto il ricorrente ha depositato il 15/09/2025, tramite procuratore speciale Avv. Michelle Novella, atto di rinuncia al gravame. La Corte ha richiamato i principi secondo cui la rinuncia all'impugnazione è dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia la cui forma non è tassativamente prescritta purché provenga con certezza dal soggetto legittimato e manifesti chiaramente la volontà. Per queste ragioni la Corte non ha valutato il merito dei motivi dedotti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 276, comma 1-bis c.p.p.

    Richiamata dal ricorrente come norma rilevante ai fini dell'aggravamento della misura (contestazione della motivazione del Tribunale), ma non valutata nel merito dalla Corte di Cassazione a causa dell'inammissibilità del ricorso per rinuncia.

  • art. 275, comma 4 e 4-bis c.p.p.

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla incompatibilità con il regime carcerario per motivi di salute; la Corte non ha statuito sul punto per sopravvenuta inammissibilità.

  • art. 283, comma 2 c.p.p.

    Richiamato come norma pertinente alla materia cautelare e alle valutazioni sulla misura, ma la Corte non ha esaminato la questione nel merito.

  • art. 299 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in tema di procedure peritale e valutazione delle condizioni personali; non è stato oggetto di pronuncia definitiva per la dichiarazione di inammissibilità.

  • art. 32 Cost.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento al diritto alla salute; la Corte non ha valutato la questione sostanziale a causa della rinuncia all'impugnazione.

  • art. 591 c.p.p.

    Applicata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse conseguente alla rinuncia all'impugnazione.

  • art. 589 c.p.p.

    Richiamato nei principi interpretativi: la forma della rinuncia non è prescritta a pena di nullità; è sufficiente la sicura provenienza dal soggetto legittimato e una volontà chiaramente espressa.

  • art. 616 c.p.p.

    Usato per giustificare l'irrogazione della somma di euro 500 a titolo di contribuzione alla cassa delle ammende, in relazione alle ragioni che hanno determinato l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione, anche se effettuata tramite procuratore speciale, determina la carenza di interesse e l'inammissibilità del ricorso: la Corte non entra nel merito.
  • La rinuncia è considerata irrevocabile e recettizia; non è richiesta una forma tassativa purché provenga con certezza dal soggetto legittimato e manifesti chiaramente la volontà.
  • Se si intende contestare un aggravamento della misura cautelare basato su visite o comportamenti familiari, è necessario che il provvedimento di aggravamento motivi concretamente la pericolosità, la necessità e la proporzionalità rispetto alla misura precedente.
  • In tema di incompatibilità con il regime carcerario per motivi di salute, è essenziale che il giudice si confronti esplicitamente con le risultanze peritali e dia motivazione adeguata sul punto; tuttavia, tali questioni non verranno esaminate se l'impugnazione viene rinunciata.
  • La parte che rinuncia può essere condannata alle spese processuali e a somme a titolo di cassa delle ammende; la rinuncia non preclude conseguenze economiche processuali.

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