Cassazione Penale, Sentenza n. 36563/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di aggravamento della misura degli arresti domiciliari disposta dal Tribunale di Palmi (07/05/2025) e confermata dal Tribunale di Reggio Calabria (05/10/2025). Due i motivi principali: (1) violazione dell'art. 276, comma 1-bis c.p.p. e vizio di motivazione perché il Tribunale avrebbe ritenuto la violazione in modo apodittico basandosi sulle dichiarazioni del nipote, senza valutare la reale pericolosità o lo stato di affetto e coabitazione che giustificassero le visite quotidiane; mancata verifica della necessità e proporzionalità dell'aggravamento; (2) violazione di norme processuali e costituzionali (artt. 275 comma 4 e 4-bis, 283 comma 2, 299 c.p.p., art. 32 Cost.) per non aver adeguatamente valutato la perizia medica che attestava l'incompatibilità del ricorrente con il regime carcerario.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, in quanto il ricorrente ha depositato il 15/09/2025, tramite procuratore speciale Avv. Michelle Novella, atto di rinuncia al gravame. La Corte ha richiamato i principi secondo cui la rinuncia all'impugnazione è dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia la cui forma non è tassativamente prescritta purché provenga con certezza dal soggetto legittimato e manifesti chiaramente la volontà. Per queste ragioni la Corte non ha valutato il merito dei motivi dedotti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 276, comma 1-bis c.p.p.
Richiamata dal ricorrente come norma rilevante ai fini dell'aggravamento della misura (contestazione della motivazione del Tribunale), ma non valutata nel merito dalla Corte di Cassazione a causa dell'inammissibilità del ricorso per rinuncia.
art. 275, comma 4 e 4-bis c.p.p.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla incompatibilità con il regime carcerario per motivi di salute; la Corte non ha statuito sul punto per sopravvenuta inammissibilità.
art. 283, comma 2 c.p.p.
Richiamato come norma pertinente alla materia cautelare e alle valutazioni sulla misura, ma la Corte non ha esaminato la questione nel merito.
art. 299 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in tema di procedure peritale e valutazione delle condizioni personali; non è stato oggetto di pronuncia definitiva per la dichiarazione di inammissibilità.
art. 32 Cost.
Richiamato dal ricorrente con riferimento al diritto alla salute; la Corte non ha valutato la questione sostanziale a causa della rinuncia all'impugnazione.
art. 591 c.p.p.
Applicata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse conseguente alla rinuncia all'impugnazione.
art. 589 c.p.p.
Richiamato nei principi interpretativi: la forma della rinuncia non è prescritta a pena di nullità; è sufficiente la sicura provenienza dal soggetto legittimato e una volontà chiaramente espressa.
art. 616 c.p.p.
Usato per giustificare l'irrogazione della somma di euro 500 a titolo di contribuzione alla cassa delle ammende, in relazione alle ragioni che hanno determinato l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, anche se effettuata tramite procuratore speciale, determina la carenza di interesse e l'inammissibilità del ricorso: la Corte non entra nel merito.
- La rinuncia è considerata irrevocabile e recettizia; non è richiesta una forma tassativa purché provenga con certezza dal soggetto legittimato e manifesti chiaramente la volontà.
- Se si intende contestare un aggravamento della misura cautelare basato su visite o comportamenti familiari, è necessario che il provvedimento di aggravamento motivi concretamente la pericolosità, la necessità e la proporzionalità rispetto alla misura precedente.
- In tema di incompatibilità con il regime carcerario per motivi di salute, è essenziale che il giudice si confronti esplicitamente con le risultanze peritali e dia motivazione adeguata sul punto; tuttavia, tali questioni non verranno esaminate se l'impugnazione viene rinunciata.
- La parte che rinuncia può essere condannata alle spese processuali e a somme a titolo di cassa delle ammende; la rinuncia non preclude conseguenze economiche processuali.
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