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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17544/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo 9 luglio 2018 - 7 ottobre 2022: il ricorrente era stato assolto in appello dal reato associativo ma confermata la condanna irrevocabile per il capo 23 (detenzione e porto in luogo pubblico di arma da fuoco). Il giudice della riparazione aveva escluso l'indennizzo ritenendo sussistente una colpa grave ostativa, fondandosi su condotte extraprocessuali emerse dalle indagini (relazioni e frequentazioni con il parente Grasso Giovanni, intercettazioni ambientali e video, disponibilita a recuperare e movimentare armi, episodio del 10 gennaio 2018) che avrebbero creato l'apparenza di adesione all'organizzazione e giustificato l'adozione e il mantenimento della misura cautelare. Il ricorrente ha impugnato per violazione di legge (art.314 c.p.p.) e difetto di motivazione sostenendo che il giudice della riparazione ha rivalutato elementi che in sede di merito erano stati esclusi o ritenuti irrilevanti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice della riparazione, che ha esaminato in via autonoma e "ex ante" tutti gli elementi probatori utilizzabili (anche quelli emersi nelle indagini, purché non espressamente esclusi nel dibattimento) e ha concluso per la sussistenza della colpa grave in relazione alla contestazione associativa, considerando la contiguità e la disponibilità del ricorrente manifestate nelle intercettazioni e nei comportamenti contestati. Ha altresì precisato che la riparazione non può essere riconosciuta per la porzione di detenzione relativa alla condanna irrevocabile per il reato di armi (capo 23). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; il Ministero non ha ottenuto liquidazione spese favorevole.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    art. 314, comma 1 cod. proc. pen.

    La norma disciplina la riparazione per ingiusta detenzione e prevede l'esclusione dell'indennizzo in presenza di dolo o colpa grave. La Corte ha applicato il principio secondo cui la riparazione non è dovuta per il periodo riferibile a condanne irrevocabili e che la colpa grave può essere accertata anche valutando elementi investigativi non espressamente esclusi in dibattimento.

  • Giurisprudenza di riferimento citata

    S.U. 28/11/2013 n.51779; S.U. 27/05/2010 n.32383; Sez.4 n.9212 del 13/11/2013; Sez.4 n.19180 del 18/02/2016; Sez.4 n.41396 del 15/09/2016; altre pronunce indicate in motivazione

    I precedenti richiamati precisano: il giudice della riparazione valuta autonomamente e secondo un criterio "ex ante" se la condotta abbia creato l'apparenza del reato; può utilizzare elementi acquisiti nelle indagini, salvo esclusione espresso in dibattimento; la valutazione sulla gravità della colpa è rimessa al giudice di merito ma il sindacato di legittimità concerne la correttezza logico-giuridica della motivazione.

Massime di principio

  • La riparazione per ingiusta detenzione è esclusa se sussiste dolo o colpa grave: il giudice della riparazione può ritenere la colpa grave anche se la stessa condotta è stata ritenuta penalmente irrilevante in sede di assoluzione, poiché i criteri probatori sono differenti.
  • Il giudice della riparazione valuta in via autonoma tutti gli elementi probatori utilizzabili, compresi quelli emersi in fase di indagini preliminari, purché non siano stati espressamente esclusi o neutralizzati nel dibattimento.
  • Non si riconosce indennizzo per il periodo di detenzione riferibile a reati per i quali è intervenuta condanna irrevocabile: la riparazione copre solo le ipotesi di assoluzione irrevocabile rispetto al titolo cautelare contestato.
  • Il giudizio di Cassazione sul provvedimento di riparazione è limitato al controllo della correttezza del procedimento logico-giuridico del giudice di merito e non alla riconsiderazione completa degli accertamenti di fatto.
  • In caso di contestazioni basate su contiguità e frequentazioni con affiliati a organizzazioni criminali, anche comportamenti non direttamente integranti il reato associativo possono essere valutati come prova di colpa grave se appaiono idonei a creare l'apparenza di partecipazione.
  • Per difendersi efficacemente in procedimenti di riparazione, è utile dimostrare che gli elementi investigativi erano decontestualizzati, privi di rilevanza sinergica o espressamente esclusi nel giudizio di merito.

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