Cassazione Civile, Ordinanza n. 17698/2025 del 30/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino albanese aveva chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, invocando la coesione con il padre cittadino italiano. Il Questore aveva rigettato l’istanza, richiamando sia profili di pericolosità sociale sia la mancata prova della convivenza e della vivenza a carico del padre. Il Tribunale di Milano aveva respinto il ricorso e la Corte d’appello di Milano aveva confermato, ritenendo non provati i requisiti e reputando generiche e inammissibili le prove testimoniali richieste, in assenza di riscontri documentali sulle spese di mantenimento e sul sostegno economico fornito dal padre. In Cassazione il ricorrente ha dedotto violazione di norme costituzionali e processuali, lamentando che la Corte territoriale avesse illegittimamente negato l’ammissione della prova testimoniale solo perché non supportata da documenti, senza valutare ex ante la rilevanza dei capitoli di prova, e avesse così errato anche nel riparto dell’onere probatorio e nella motivazione sulla decisività della prova stessa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha affermato che, nel valutare l’ammissibilità e la rilevanza della prova testimoniale, il giudice non può subordinare l’ingresso della prova orale alla preventiva esistenza di riscontri documentali, perché la rilevanza va apprezzata ex ante sulla base dei capitoli di prova e della loro idoneità astratta a dimostrare i fatti costitutivi della domanda. Ha quindi censurato la Corte d’appello per aver considerato inammissibili i testi richiesti soltanto per la mancanza di documentazione, quando tale valutazione sull’eventuale insufficienza probatoria poteva compiersi solo ex post, dopo l’assunzione della prova. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno del diritto di difesa e della possibilità di provare le proprie allegazioni
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno del giusto processo e della corretta gestione del contraddittorio istruttorio
art. 115 c.p.c.
il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti
art. 116 c.p.c.
il prudente apprezzamento del giudice sulla prova opera dopo l’assunzione della stessa, non nella fase di ammissibilità
art. 177 c.p.c.
richiamato nel motivo come norma processuale asseritamente violata
art. 187 c.p.c.
richiamato nel motivo come norma processuale asseritamente violata
art. 188 c.p.c.
richiamato nel motivo come norma processuale asseritamente violata
art. 189 c.p.c.
richiamato nel motivo come norma processuale asseritamente violata
art. 244 c.p.c.
richiamato nel motivo per la disciplina della prova testimoniale
art. 2697 c.c.
richiamato nel motivo sulla ripartizione dell’onere della prova dei fatti costitutivi della domanda
art. 356 c.p.c.
richiamato nel motivo in relazione alla prova in appello
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso
art. 360, n. 4, c.p.c.
parametro del vizio di nullità processuale dedotto nel ricorso
art. 360, n. 5, c.p.c.
parametro del vizio motivazionale dedotto nel ricorso
art. 702 ter c.p.c.
norma del procedimento sommario utilizzato in primo grado
art. 29 d.lgs. n. 286 del 1998
menzionato dalla Corte solo per escluderne l’applicazione al caso concreto
art. 30 d.lgs. n. 286 del 1998
menzionato dalla Corte solo per escluderne l’applicazione al caso concreto
art. 2 d.lgs. n. 30/2007
indicato come disciplina applicabile al familiare straniero di cittadino italiano
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998
indicato come disciplina applicabile al familiare straniero di cittadino italiano
Massime di principio
- Il giudizio di ammissibilità e rilevanza della prova testimoniale deve essere compiuto ex ante, verificando la pertinenza dei capitoli di prova rispetto ai fatti controversi, senza subordinare l’ammissione alla preventiva esistenza di riscontri documentali.
- La prova orale non può essere esclusa perché ritenuta probabilmente inutile o insufficiente; la valutazione sull’effettiva attendibilità e sulla capacità dimostrativa delle dichiarazioni testimoniali appartiene alla fase di assunzione e di successivo apprezzamento probatorio ex art. 116 c.p.c.
- In materia di diritto al soggiorno per coesione familiare del familiare straniero di cittadino italiano, il giudice deve verificare i requisiti sostanziali allegati, ma non può comprimere il diritto alla prova mediante criteri di ammissibilità fondati su una preventiva anticipazione del giudizio di merito.
- Quando la parte deduce fatti costitutivi del proprio diritto e indica prove testimoniali su tali fatti, il giudice non può dichiararle inammissibili solo perché mancano documenti di conferma, poiché la testimonianza può costituire anche l’unico mezzo di prova disponibile.
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