Sentenza del 24/03/2021 n. 1658 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Catasto - Rendita catastale - Procedura DOCFA - Rettifica - Elementi di fatto non disattesi dall'ufficio -Diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni - Motivazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione della rettifica della rendita catastale attribuita tramite procedura DOCFA per presunta insufficienza della motivazione dell'avviso di classamento; il contribuente contestava che l'ufficio non avesse adeguatamente motivato la diversa rendita rispetto a quella proposta
La decisione
la Corte ha affermato che, quando in sede DOCFA gli elementi di fatto forniti dal contribuente non sono stati disattesi dall'ufficio, l'obbligo di motivazione dell'avviso di attribuzione della rendita è soddisfatto dalla mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita: la differenza tra rendita proposta e quella attribuita può derivare da diversa valutazione tecnica del valore economico dei beni. Viceversa, se l'ufficio valuta diversamente gli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più articolata e specificare le differenze riscontrate, sia per garantire il diritto di difesa sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso
Norme richiamate
d.P.R. 1/12/49, n. 1142
norme fondamentali sull'ordinamento del Catasto e sul procedimento di classamento e attribuzione della rendita catastale; richiamata come base normativa generale per il classamento
d.l. n.16/93, art.2 conv. in l. n.95 del 1993
norma che disciplina aspetti procedurali e di aggiornamento catastale introdotti con le riforme degli anni '90, richiamata in relazione alle procedure di aggiornamento delle rendite
d.m. n.701/94
decreto ministeriale che ha dettato regole tecniche e procedurali per il classamento e per l'utilizzo degli strumenti DOCFA; usato per definire i criteri tecnici di valutazione adottabili dall'ufficio
Massime di principio
- Se in procedura DOCFA l'ufficio non contesta gli elementi di fatto indicati dal contribuente, l'avviso di attribuzione della rendita è sufficientemente motivato indicando i dati oggettivi e la classe assegnata: la divergenza può dipendere da una valutazione tecnica del valore economico.
- Se l'ufficio contesta o ritiene diversi gli elementi di fatto forniti dal contribuente, la motivazione dell'avviso deve essere dettagliata e specificare esattamente le discrepanze riscontrate, per consentire il diritto di difesa e delimitare l'oggetto del contenzioso.
- Per il contribuente che intende impugnare è strategico evidenziare con documenti e rilievi tecnici quali elementi di fatto siano effettivamente diversi rispetto a quanto l'ufficio ha ritenuto; se gli elementi di fatto sono concordi, la contestazione sulla motivazione ha scarse possibilità di successo se si tratta di mera diversa valutazione tecnica.
- Per l'ufficio catastale, quando modifica la rendita basandosi su diversa valutazione tecnica (e non su diversi fatti), è sufficiente indicare i dati oggettivi e la nuova classe; tuttavia, se si ritengono diversi i fatti, è necessario spiegare punto per punto le ragioni della diversa ricostruzione fattuale.
- In sede contenziosa il giudice tende a rispettare le valutazioni tecniche dell'ufficio se fondate su adeguata metodologia; ma qualora emergano divergenze di fatto non adeguatamente motivate, il provvedimento può essere annullato o riesaminato.
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