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Sentenza

Sentenza n. 91/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 78/2025 in data 4 febbraio 2025 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500502

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro n. 78/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 78/2025 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, passata in giudicato. Tale sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rendere disponibile alla ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, alle stesse condizioni previste per il personale di ruolo, per l'importo di euro 1.000,00 relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024, oltre interessi. La ricorrente ha dedotto l'inesecuzione del giudicato nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 13 febbraio 2025 e ne ha documentato il passaggio in giudicato mediante certificazione della cancelleria. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di euro 20,00 per ogni giorno di ritardo, o della diversa somma ritenuta congrua. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l'inadempimento. Il TAR ha inoltre rilevato il decorso del termine di centoventi giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione, entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza, al giudicato formatosi sulla pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia, compiendo gli adempimenti necessari a rendere disponibile alla ricorrente la Carta del docente per l'importo riconosciuto, oltre interessi. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, oppure un dirigente o funzionario delegato, con incarico da esercitare entro i sessanta giorni successivi alla richiesta della ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l'attività commissariale, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: la somma è stata determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, decorrenti dalla notificazione della presente sentenza e fino all'adempimento spontaneo oppure, in mancanza, fino all'esecuzione sostitutiva del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Prevedono il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali ineseguiti, anche quando il giudicato proviene dal giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'amministrazione di conformarsi al giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare misure coercitive, compresa la condanna al pagamento di una somma per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    È stato applicato per determinare la penalità di mora in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento spontaneo o all'esecuzione commissariale.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Prevede il termine di centoventi giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il TAR ne ha constatato il decorso nel caso esaminato.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, che il Ministero era stato condannato ad attribuire alla ricorrente alle condizioni previste per il personale di ruolo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l'obbligo gravante su una pubblica amministrazione non sia stato adempiuto.
  • La mancata costituzione dell'amministrazione e l'assenza di contestazioni, unitamente alla documentazione del passaggio in giudicato e dell'inadempimento, consentono di ritenere provata l'inesecuzione dell'obbligo giudiziale, ferma la verifica del decorso del termine legalmente previsto per l'adempimento delle amministrazioni statali.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a operare, su richiesta dell'interessato, in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto dal giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo o all'esecuzione sostitutiva.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già appartenente alla struttura dell'amministrazione debitrice, l'attività commissariale può essere svolta senza liquidazione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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