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Sentenza

Sentenza n. 665/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600214

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego sull’istanza di accesso documentale e alle informazioni ambientali relativa alla difesa costiera, al demanio marittimo e alla gestione dell’emergenza per il Ciclone Harry

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione, riconosciuta quale associazione nazionale di protezione ambientale e con una delegazione regionale, aveva chiesto il 9 marzo 2026 al Comune di Motta San Giovanni, e per conoscenza a Regione Calabria, Prefettura, Autorità di Bacino e Città Metropolitana, documenti e informazioni riguardanti il Ciclone Harry del gennaio 2026. La richiesta, articolata in quindici categorie, comprendeva atti sulla difesa e pianificazione costiera, manutenzioni e opere degli ultimi cinque o dieci anni, concessioni e abusi demaniali, ordinanze, piani di protezione civile, verbali del COC, interventi di soccorso, comunicazioni tra enti e stime dei danni. Deduceva violazione degli artt. 22, 24 e 25 l. 241/1990 e degli artt. 3 e 8 d.lgs. 195/2005, dell’obbligo di provvedere e del principio di massima divulgazione delle informazioni ambientali; lamentava inoltre violazione degli obblighi di trasparenza, difetto di motivazione e violazione del buon andamento. La Regione e la Città Metropolitana eccepivano carenza di legittimazione passiva; quest’ultima contestava anche la genericità e natura massiva dell’istanza. In giudizio l’associazione sosteneva la validità della delega conferita al legale, la specificità della richiesta e la legittimazione passiva delle amministrazioni destinatarie.

La decisione

Il TAR dichiara il ricorso inammissibile. In via preliminare rileva che l’istanza stragiudiziale era stata presentata dal legale sulla base di una procura generale e generica, priva di data e non riferita a uno specifico Comune né ai documenti per i quali l’associazione intendeva ottenere accesso. La selezione dei documenti era stata rimessa per la prima volta al delegato, mentre l’istanza di accesso avvia un procedimento autonomo di competenza della singola amministrazione detentrice dei documenti; la procura in bianco non dimostrava quindi il potere di presentare quella specifica istanza. Il Collegio distingue la fattispecie dalla mera mancata allegazione della procura e ritiene non applicabile il soccorso istruttorio, né possibile una ratifica successiva: il potere rappresentativo doveva essere giustificato e verificabile nel procedimento amministrativo. Esclude inoltre che i richiami dell’associazione alla procura alle liti, a precedenti giurisprudenziali e alla natura unitaria dell’evento superino tale vizio. Aggiunge che, comunque, la domanda era infondata perché massiva: riguardava una massa eterogenea e non circostanziata di documenti potenzialmente detenuti da più amministrazioni, anche relativi a un decennio, e avrebbe richiesto una ricerca ed elaborazione onerosa, interferendo con il buon andamento e configurando un abuso del diritto di accesso. Le eccezioni di carenza di legittimazione passiva di Regione e Città Metropolitana sono assorbite. Spese compensate. È revocata retroattivamente l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, con recupero del contributo unificato prenotato a debito.

Norme richiamate

  • artt. 22 e 2 l. 241/1990

    L’istanza di accesso è un’istanza di parte che avvia, ai sensi dell’art. 2 L. n. 241/90, uno specifico e autonomo procedimento amministrativo di competenza di una singola amministrazione e che soltanto l’Amministrazione cui è rivolta (che detiene i documenti) ha l’obbligo di concludere.

    L’accesso deve riferirsi a documenti o informazioni di interesse identificabili e detenuti da una specifica amministrazione; la relativa istanza avvia un procedimento autonomo imputabile all’interessato e rivolto all’amministrazione competente.

  • artt. 6, comma 3, e 5, comma 2, d.P.R. 184/2006

    In mancanza di sottoscrizione congiunta o di atto procuratorio, l’istanza di accesso deve considerarsi inammissibile, poiché difforme dal richiamato parametro normativo, non essendo possibile invocare il potere – dovere di soccorso istruttorio ex art. 6, comma 5, del medesimo D.P.R., giacché riferito a situazioni di irregolarità o incompletezza dell’istanza e non già alla carenza di un elemento essenziale quale l’imputabilità giuridica della stessa.

    Se l’istanza è presentata da un soggetto diverso dall’interessato, occorre dimostrare il potere rappresentativo mediante sottoscrizione dell’interessato o procura idonea. La mancanza di imputabilità giuridica non è una mera irregolarità sanabile mediante soccorso istruttorio.

  • art. 6, comma 5, d.P.R. 184/2006

    Tale orientamento, al di là della sua astratta condivisibilità, non appare invocabile nel caso di specie, in quanto non viene in rilievo la “mancata allegazione della procura o mandato” bensì l’allegazione di una procura generica e che non individua l’Amministrazione cui richiedere i documenti e le informazioni.

    La possibilità di chiedere chiarimenti sul potere rappresentativo non risolve il caso in cui sia stata allegata una procura in bianco, non riferita all’amministrazione destinataria e ai documenti richiesti.

  • art. 3 d.lgs. 195/2005

    Anche nella fattispecie in esame, al pari di quella scrutinata dall’Adunanza Plenaria con la sentenza sopra menzionata, la richiesta ostensiva: - non riguarda affatto documenti specifici e ben individuati bensì una massa significativa, eterogenea e non meglio circostanziata di documenti/dati/informazioni nella potenziale disponibilità di una pluralità di amministrazioni, quali quelle a cui l’istanza è stata, di fatto, inoltrata; - richiederebbe una defaticante attività di elaborazione dei dati, anche assai risalenti nel tempo, con conseguente inaccettabile vulnus dei principi costituzionali di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), risolvendosi, in buona sostanza, in un vero e proprio abuso del “diritto di accesso”.

    Il diritto di accesso alle informazioni ambientali non legittima richieste indeterminate e massive che impongano a più amministrazioni un’attività di ricerca ed elaborazione sproporzionata e pregiudizievole per il loro funzionamento.

  • art. 136, commi 2 e 3, d.P.R. 115/2002

    Ed invero, ai sensi degli artt. 74 comma 2, 126 comma 1, e 136, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, la revoca dell’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio va disposta nei casi di insussistenza del presupposto della non manifesta infondatezza del gravame, alla quale deve equipararsi la manifesta inammissibilità – accertata nel caso in esame - con conseguente recupero dal ricorrente del contributo unificato, prenotato a debito.

    La manifesta inammissibilità del ricorso comporta la revoca dell’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato e il recupero del contributo unificato prenotato a debito.

Massime di principio

  • Quando un’istanza di accesso è presentata da un rappresentante, il potere rappresentativo deve risultare da una sottoscrizione dell’interessato o da una procura idonea a imputare all’interessato quella specifica richiesta. Una procura generica o in bianco, che non identifichi l’amministrazione destinataria e rimetta al delegato la selezione dei documenti, non legittima la presentazione dell’istanza.
  • Il soccorso istruttorio previsto per irregolarità o incompletezze dell’istanza di accesso non supplisce alla carenza di un elemento essenziale quale l’imputabilità giuridica della richiesta al soggetto interessato; il potere rappresentativo deve essere giustificato nel corso del procedimento e non può essere sanato ex post mediante ratifica.
  • Anche l’accesso alle informazioni ambientali può essere respinto quando la richiesta, per ampiezza, indeterminatezza, pluralità dei documenti e arco temporale considerato, imponga una ricerca o elaborazione sproporzionata e interferisca irragionevolmente con il buon andamento dell’amministrazione. L’accesso non può tradursi in un controllo indiscriminato e generalizzato sull’attività amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccessi speciali
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiAbuso del diritto e del processoBuona fede e correttezza della PALegittimazione e interesse a ricorrere

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