Cassazione Civile, Ordinanza n. 21258/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, da parte di una società, di un appartamento con box auto nel complesso edilizio Copec di Melito di Napoli, immobile che risultava occupato da un soggetto che si qualificava come socio prenotatario dell'alloggio. La società acquirente agiva per ottenere l'accertamento dell'occupazione sine titulo, il rilascio dell'immobile e una indennità di occupazione. L'occupante resisteva deducendo di essere prenotatario e proponeva anche domande riconvenzionali e revocatorie per far dichiarare l'inefficacia di una serie di atti di trasferimento intervenuti tra consorzio, cooperative e società, sostenendo la simulazione o l'inefficacia degli atti e la proprietà esclusiva dell'immobile in capo alla cooperativa originaria. Il Tribunale aveva accolto la domanda della società acquirente sulla occupazione e, in parte, la revocatoria dell'occupante; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione sul punto dell'indennità di occupazione, rigettando la relativa domanda proposta dalla società. Gli eredi dell'occupante hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello, denunciando: 1) omessa valutazione di risultanze processuali e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse acriticamente recepito la decisione di primo grado senza considerare documenti asseritamente non contestati e l'accertamento penale delle condotte fraudolente; 2) violazione degli artt. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., lamentando il travisamento e il mancato rilievo del giudicato parziale in relazione al rigetto della domanda revocatoria verso alcuni convenuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto entrambi i motivi diretti in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Sul primo motivo ha osservato che la dedotta mancata considerazione di documenti e della non contestazione andava prospettata in modo specifico e non può tradursi in una rivalutazione del materiale istruttorio; inoltre, la censura sulla non contestazione era formulata irritualmente. Sul secondo motivo ha rilevato che non era denunciata una effettiva violazione di diritto, ma solo una diversa lettura dei fatti accertati dai giudici di merito. La Corte ha anche richiamato, a sostegno della motivazione sulla revocatoria, il principio secondo cui, per gli atti anteriori al sorgere del credito, è necessaria la dolosa preordinazione ex art. 2901 c.c. e la conoscenza da parte del terzo dell'intento specificamente perseguito dal debitore. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
I motivi formulati come violazione di legge o vizio motivazionale sono inammissibili se in realtà mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove riservata al giudice di merito.
art. 115 c.p.c.
La sua violazione non può essere dedotta in cassazione in modo generico, quando la censura si risolve nella contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
La norma non consente di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito mediante richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
art. 2901 c.c.
Per la revocatoria di atti anteriori al sorgere del credito è necessaria la dolosa preordinazione: non basta la mera consapevolezza del pregiudizio, ma occorre che l'atto sia stato compiuto in funzione del futuro credito e che il terzo, nell'atto oneroso, ne fosse consapevole.
art. 13 d.p.r. 115/2002
comma 1 quater e comma 1 bis
In caso di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 380 bis-1 c.p.c.
Richiamato solo per il deposito delle memorie nella fase camerale.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova e integrale rivalutazione del materiale probatorio: le censure devono investire specifici errori di diritto o vizi motivazionali nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c.
- Chi deduce in cassazione l'omesso rilievo della non contestazione deve indicare in modo puntuale il contenuto degli atti difensivi avversari e la specifica circostanza rimasta incontestata; in mancanza, la censura è inammissibile.
- La valutazione delle prove e la scelta di quelle ritenute più persuasive spettano al giudice di merito, che non è tenuto a confutare ogni deduzione delle parti, ma solo a dare conto del proprio convincimento.
- Nell'azione revocatoria relativa ad atti anteriori al credito, l'elemento soggettivo richiede la dolosa preordinazione: non basta il dolo generico, essendo necessario il collegamento funzionale dell'atto con il futuro sorgere dell'obbligazione e, nei negozi onerosi, la consapevolezza del terzo.
- L'assenza di conoscenza del credito da parte del terzo acquirente in buona fede ostacola l'accoglimento della revocatoria fondata su un preteso credito futuro non adeguatamente reso conoscibile.
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