Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12012/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Nappi era stato condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 per detenzione a fini di spaccio di circa 270 g di cocaina e quasi 2,5 kg di hashish rinvenuti in un pacco inviato per errore a un commerciante di Procida. L'imputato ha proposto due ricorsi: (i) censurando l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dallo spedizioniere Francesco Casa, sostenendo che questi avrebbe dovuto essere considerato indagato al momento della sua escussione e pertanto le sue dichiarazioni sarebbero inutilizzabili; (ii) contestando la riconducibilità/identità tra il pacco consegnato da Nappi e quello sequestrato (diversa apparenza degli involucri: pacco marrone vs scatola bianca "Bticino"), sostenendo che la diversità dimostrerebbe l'estraneità di Nappi; (iii) contestando il diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondate e generiche le censure circa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Francesco Casa, richiamando il principio secondo cui l'attribuzione della qualità di indagato va valutata in termini sostanziali e che l'inutilizzabilità erga omnes richiede l'esistenza, prima dell'escussione, di indizi non equivoci di reità a carico del dichiarante, non riscontrati nel caso. Quanto all'identità del pacco, la Cassazione ha condiviso il ragionamento della Corte d'appello secondo cui la sentenza di merito non aveva fondato la condanna esclusivamente sulla identità esteriore dell'involucro ma su un complesso di elementi (videoregistrazioni, conversazioni telefoniche/whatsapp, mancata dimostrazione che Nappi avesse effettivamente inviato un diverso pacco il giorno in questione) tali da ritenere provata l'attribuzione della spedizione. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto giustificato dal giudice di merito in considerazione dell'ingente quantitativo e della tipologia delle sostanze. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al pagamento di una somma equitativamente liquidata (provvedimento definitivo riportava la liquidazione, con obbligo di versamento).

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73

    Norma che punisce la detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti; la condanna è fondata sulla valutazione complessiva delle risultanze probatorie relative alla detenzione e alla destinazione del pacco.

  • cod. proc. pen., art. 63, comma 2

    Stabilisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi, al momento dell'escussione, risultava già indagato per i fatti; la Corte ricorda che tale inutilizzabilità richiede la presenza, prima dell'escussione, di indizi non equivoci di reità ed è valutata con criterio sostanziale.

  • cod. proc. pen., art. 192

    Norma richiamata in relazione al travisamento della prova; la Corte sottolinea che in sede di legittimità non spetta riesaminare ex novo le prove ma verificare la logica e la completezza della motivazione del giudice di merito.

  • cod. proc. pen., art. 546

    Richiamato in relazione ai motivi di cassazione; utile per delimitare i profili valutabili in sede di legittimità (vizio motivazionale manifesto, travisamento della prova).

  • cod. pen., art. 62-bis

    Regola sulle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego da parte della Corte d'appello in presenza di elementi prevalenti negativi (ingente quantitativo e tipologia delle sostanze).

  • cod. pen., art. 133

    Elenca gli elementi che il giudice può valutare ai fini della quantificazione e del riconoscimento delle circostanze attenuanti; la Corte ricordava che il giudice può ritenere prevalente anche un solo elemento rilevante per negare le attenuanti.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173

    Richiamata in relazione ai limiti di riproduzione del contenuto del ricorso nelle trascrizioni inoltrate alla Corte di Cassazione.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di una persona coinvolta nei fatti non sono automaticamente inutilizzabili: l'inutilizzabilità erga omnes ai sensi dell'art. 63 c.p.p. richiede che, prima della sua escussione, esistessero indizi non equivoci di reità a carico del dichiarante; la valutazione è sostanziale e non formale.
  • In sede di legittimità la Corte verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito; non sostituisce la propria valutazione sulle prove salvo che emerga una manifesta illogicità o omissione argomentativa decisiva.
  • La mancata identità apparente di un bene (es. diverso involucro) non annulla automaticamente la ricostruzione probatoria se il giudice di merito fornisce una spiegazione plausibile e si basa su un quadro probatorio complessivo (videosorveglianza, conversazioni, comportamenti) che giustifica la sintesi indiziaria.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi anche su un solo elemento di rilievo (es. ingente quantità e tipo di droga); le difese devono contestare specificamente la valutazione motivazionale del giudice di merito per avere chance in Cassazione.
  • Per ottenere esiti positivi in casi analoghi, la difesa deve: a) dimostrare in modo preciso che al momento delle dichiarazioni esistevano elementi non equivoci che rendevano il dichiarante indagato; b) fornire prove concrete (catena di custodia, immagini nitide, riscontri esterni) sull'identità degli oggetti contestati; c) contestare puntualmente la motivazione del giudice di merito, indicando quale passaggio logico sarebbe manifestamente illogico o omesso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.