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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6838/2020 del 11/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

Due contribuenti hanno impugnato l'ingiunzione di pagamento, emessa dalla società incaricata della riscossione per conto della Comunità Montana del Mugello, relativa ai contributi di bonifica per gli anni 2006, 2007 e 2008. La Commissione tributaria provinciale di Firenze ha respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Toscana ha confermato la decisione, ritenendo che l'ente avesse prodotto un analitico piano di classifica e dimostrato l'inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza; spettava quindi ai contribuenti provare l'assenza del beneficio fondiario, prova non fornita con contestazioni generiche. In cassazione i contribuenti hanno articolato quattro motivi: 1) violazione della L. n. 2248 del 1865, allegato E, e degli artt. 3, 7 e 39 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per la mancata disapplicazione d'ufficio del piano di classifica e del perimetro di contribuenza, nonché difetto di motivazione sulla relazione tecnica dell'ente; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., per asserita mancata prova del beneficio e dell'inclusione degli immobili in un valido perimetro; 3) violazione degli artt. 10, 11 e 54 del R.D. n. 215 del 1933, degli artt. 3 e 16 della L.R. Toscana n. 34 del 1994 e dei principi sul beneficio, sostenendo che mancasse la prova di un vantaggio diretto, concreto e specifico; 4) violazione degli artt. 3, 10 e 58 del R.D. n. 215 del 1933 e dell'art. 15 della L.R. Toscana n. 34 del 1994, per l'asserita omessa approvazione o trascrizione del perimetro di contribuenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato quanto alla disapplicazione: la disapplicazione degli atti amministrativi presupposti richiede che essi siano rilevanti e siano stati investiti da specifici motivi di impugnazione, mentre i contribuenti avevano formulato contestazioni generiche. La censura sulla relazione tecnica è stata dichiarata inammissibile perché prospettava come violazione di legge una contestazione della ricostruzione dei fatti e della valutazione probatoria; inoltre non individuava un'omissione di fatto decisivo secondo i requisiti dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Il secondo motivo è stato respinto: in presenza di un piano di classifica approvato e non specificamente contestato, l'inclusione degli immobili nel perimetro consortile fa presumere il beneficio, e compete al contribuente fornire prova contraria dell'insussistenza dell'utilità fondiaria. I contribuenti non avevano contestato specificamente il piano, limitandosi ad affermare che le opere non avevano recato vantaggio alle loro proprietà; la CTR aveva dunque correttamente applicato il riparto dell'onere probatorio. Il terzo motivo è stato respinto, poiché tendeva a ottenere una diversa valutazione del beneficio e degli elementi di causa, non sindacabile in cassazione nei termini prospettati; non risultavano dedotti i vizi motivazionali ammessi dalla disciplina vigente. Il quarto motivo è stato respinto perché la trascrizione del provvedimento di perimetrazione prevista dall'art. 10, comma 2, del R.D. n. 215 del 1933 ha funzione di pubblicità-notizia e natura dichiarativa. I ricorrenti sono stati condannati alle spese della fase di legittimità, liquidate in Euro 400,00, oltre spese forfettarie del 15% e oneri di legge; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, art. 5

    Sul punto va ricordato che il giudice tributario può disapplicare tutti gli atti amministrativi costituenti il presupposto dell’imposizione, anche d’ufficio, purchè detti atti siano rilevanti per la decisione, per essere stati investiti dai motivi di impugnazione dedotti dal contribuente in relazione all’atto impositivo impugnato (Cass. 2012 n. 9631).

    Il giudice tributario può disapplicare gli atti amministrativi presupposti all'imposizione anche d'ufficio, ma solo se rilevanti per la decisione e investiti dai motivi di impugnazione riferiti all'atto impositivo.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5

    La Corte (cfr. Cass. n. 17066/2010) ha altresì osservato che il contribuente è sempre ammesso a provare in giudizio – anche in assenza di impugnativa diretta in sede amministrativa del piano di classifica l’insussistenza del beneficio fondiario; sia sotto il profilo della sua obiettiva inesistenza, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell’onerato con la conseguenza che – soddisfatto l’onere probatorio così posto a carico del contribuente spetterà al giudice tributario di disapplicare, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 7, comma 5, il piano di classifica medesimo, in quanto illegittimo;

    Il contribuente può provare nel giudizio sulla pretesa contributiva l'inesistenza del beneficio o l'illegittimità dei criteri applicati. Se la prova è fornita, il giudice tributario può disapplicare il piano di classifica illegittimo.

  • art. 2697 c.c.

    La decisione qui impugnata è conforme con i principi così affermati, poichè la Commissione tributaria-regionale ha deciso la lite ponendo l’onere probatorio in-questione a carico dei consorziati, rilevando che l’inclusione dell’immobile nel “perimetro del comprensorio consortile” era circostanza idonea a far presumere che i lavori eseguiti nel perimetro abbiano utilità per tutti gli immobili compresi nell’area.

    Se la pretesa è fondata su un piano di classifica approvato e l'immobile è incluso nel perimetro consortile, il beneficio è presunto; il contribuente che neghi l'utilità deve fornire la prova contraria, salvo specifica contestazione del piano.

  • R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, comma 2

    Da ultimo (quarto motivo) si osserva con riguardo alla prospettata omessa approvazione o trascrizione di un perimetro di contribuenza che “la trascrizione del provvedimento di “perimetrazione della contribuenza” prevista dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, comma 2 assolve esclusivamente alla funzione di mera pubblicità-notizia, in quanto adempimento di natura meramente dichiarativa, diretto a soddisfare l’esigenza della localizzazione degli interventi di bonifica e a rendere pubblico il perimetro di contribuenza (Cass. n. 13167 del 2014).

    La trascrizione del provvedimento di perimetrazione ha natura dichiarativa e funzione di pubblicità-notizia, diretta a localizzare gli interventi di bonifica e a rendere pubblico il perimetro; non costituisce, secondo la decisione, un adempimento con efficacia costitutiva.

  • art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3

    Giova, in proposito, rammentare – come è stato ribadito anche di recente da questa Corte – che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 “consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione” (e nei limiti in cui essa è consentita dalla “novellazione” del testo del n. 5 del medesimo art. 360 c.p.c.); “il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi” essendo, peraltro, “segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa” (Cass. 16 febbraio 2017, n. 4125; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155).

    La violazione di legge riguarda l'erronea individuazione o interpretazione della fattispecie normativa astratta. La critica alla ricostruzione della fattispecie concreta e alla valutazione delle prove attiene invece al vizio motivazionale e non può essere veicolata come violazione di legge.

  • art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5

    La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata in base ai canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

    Il sindacato sulla motivazione è limitato alle anomalie che incidono sull'esistenza stessa della motivazione e che risultano dalla sentenza, oltre all'omesso esame di un fatto storico decisivo nei requisiti precisati dalla Corte. La mera insufficienza della motivazione o il mancato esame di singoli elementi istruttori non bastano.

Massime di principio

  • Quando la pretesa per contributi di bonifica è motivata mediante un piano di classifica approvato e l'immobile risulta incluso nel perimetro di contribuenza, l'inclusione e l'approvazione fondano una presunzione di beneficio fondiario; in assenza di specifica contestazione degli atti presupposti, spetta al contribuente provare l'insussistenza dell'utilità per il proprio immobile.
  • Anche senza aver impugnato direttamente in sede amministrativa il piano di classifica e gli altri atti generali presupposti, il contribuente può contestare nel giudizio contro la pretesa contributiva l'assenza del beneficio o i criteri concretamente utilizzati per determinare il contributo; se fornisce la prova dell'illegittimità del piano o dell'insussistenza del beneficio, il giudice tributario può disapplicare il piano.
  • Il giudice tributario può disapplicare d'ufficio gli atti amministrativi presupposti all'imposizione solo se sono rilevanti per la decisione e se la loro legittimità è stata investita da motivi di impugnazione specifici riferiti all'atto impositivo.
  • La censura ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. attiene all'erronea ricognizione o interpretazione della norma astratta; la contestazione della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle risultanze processuali non può essere convertita in violazione di legge.
  • La trascrizione del provvedimento di perimetrazione della contribuenza prevista dall'art. 10, comma 2, del R.D. n. 215 del 1933 ha funzione di pubblicità-notizia e natura dichiarativa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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