Sentenza n. 1480/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 1279/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 20 marzo 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto la Carta docente e liquidato le spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente e difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 1279/2025 del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata al Ministero il 25 marzo 2025. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione della docente la Carta elettronica del docente, per l’importo di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi € 2.500,00, nonché a pagare al difensore antistatario € 1.030,00 per spese di lite, oltre spese generali e accessori. Il Ministero non aveva dato esecuzione ad alcuna delle statuizioni. Il ricorso per ottemperanza è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore. È stata inoltre chiesta la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accertato che la sentenza civile costituisce giudicato, ai sensi dell’art. 324 c.p.c., e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell’integrale esecuzione, ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, di erogare alla docente € 2.500,00 complessivi, mediante attribuzione della Carta docente per i cinque anni scolastici indicati, e di corrispondere al difensore antistatario € 1.030,00, oltre spese generali e accessori. Ha nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza del creditore in caso di perdurante inottemperanza; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 oltre oneri e spese generali, con rifusione del contributo unificato direttamente al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
Il TAR ha utilizzato la dichiarazione della cancelleria del Tribunale di Milano per accertare il passaggio in giudicato della sentenza civile oggetto di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore deve essere decorso prima di procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti dell’amministrazione.
art. 474 c.p.c.
La sentenza dotata di attestazione di conformità è stata considerata titolo esecutivo ai fini della decorrenza del termine dilatorio.
art. 25 c.p.a.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il provvedimento giurisdizionale da eseguire sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione quale titolo esecutivo e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione coattiva dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- L’inerzia dell’amministrazione rispetto a una sentenza civile esecutiva e passata in giudicato, in assenza della prova dell’integrale adempimento, legittima l’accoglimento dell’azione di ottemperanza e l’ordine giudiziale di esecuzione delle statuizioni patrimoniali contenute nel titolo.
- In caso di perdurante inottemperanza, il giudice amministrativo può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendone l’attivazione su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione e disciplinando il termine per l’esecuzione sostitutiva.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica e rientrano nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso per l’attività di commissario ad acta.
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