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Sentenza

Sentenza n. 891/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501231

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo e successivo provvedimento di conferma adottato in esecuzione dell’ordinanza di remand

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato nel 2018, disposta dalla Questura in ragione della pericolosità sociale desunta da una condanna definitiva alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e violenza sessuale aggravata commessi nei confronti della moglie. Ha dedotto, con un unico motivo, violazione dell’art. 9, commi 4 e 7, del d.lgs. 286/1998, della direttiva 2003/109/CE e difetto di istruttoria, sostenendo che la pericolosità sociale non potesse essere desunta automaticamente dalle sole condanne penali e lamentando l’omessa valutazione della durata del soggiorno in Italia, del percorso rieducativo intrapreso durante l’esecuzione della pena, dell’attività lavorativa e dei legami familiari, in particolare del rapporto con il figlio minore. A seguito dell’ordinanza di remand, con la quale il TAR aveva imposto alla Questura di riesaminare la posizione considerando tali elementi, l’Amministrazione ha adottato un nuovo provvedimento di conferma, impugnato con motivi aggiunti. Il ricorrente ha sostenuto che anche il nuovo atto avesse eluso le direttive del TAR, reiterando un automatismo fondato sulla condanna e omettendo il necessario bilanciamento degli interessi.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento originario era stato superato dal nuovo atto adottato in esecuzione del remand. I motivi aggiunti sono stati respinti nel merito. Il Collegio ha riconosciuto che la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non può fondarsi sul solo dato della condanna penale, ma richiede un concreto giudizio di pericolosità sociale e una motivazione articolata, comprensiva della durata del soggiorno e dell’inserimento lavorativo, sociale e familiare. Nel caso concreto, tuttavia, la Questura ha adeguatamente motivato la pericolosità attuale valorizzando la natura e la gravità dei reati, la loro reiterazione e sistematicità, la brutalità delle condotte commesse in ambito domestico, l’entità della pena e la rilevanza degli interessi personali lesi. Il provvedimento ha inoltre effettuato il necessario bilanciamento, esaminando la situazione lavorativa, reddituale e familiare dell’interessato e ritenendo tali elementi recessivi rispetto alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica. La valutazione secondo cui lavoro e reddito non potessero compensare la pericolosità derivante da gravi violenze domestiche non è stata ritenuta manifestamente irragionevole. Analogamente, il legame con la moglie è stato considerato subvalente alla luce della gravità dei reati e delle pene accessorie, mentre il rapporto con il figlio minore è stato valutato considerando il contesto familiare violento e l’interesse del minore a crescere in un ambiente privo di prevaricazioni. La sentenza ha aggiunto che la tutela del minore può essere perseguita attraverso lo speciale istituto previsto dall’art. 31, comma 3, del d.lgs. 286/1998. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione dell’andamento del giudizio e del fatto che il ricorso introduttivo era stato inizialmente ritenuto meritevole del remand.

Norme richiamate

  • art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno di lungo periodo “è revocato quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4”; il permesso “non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato” e, nel valutare la pericolosità, “si tiene conto anche (…) di eventuali condanne anche non definitive” per i reati indicati dalla disposizione.

    La condanna penale costituisce un elemento da considerare, ma non determina automaticamente la revoca. Occorre un giudizio concreto di pericolosità sociale, motivato anche sulla durata del soggiorno e sull’inserimento sociale, familiare e lavorativo del soggiornante di lungo periodo.

  • direttiva 2003/109/CE, art. 6, paragrafo 1

    Osta a una normativa nazionale interpretata nel senso che lo status di soggiornante di lungo periodo possa essere negato per il solo motivo dell’esistenza di precedenti penali, senza un esame specifico della natura del reato, del pericolo per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza, della durata del soggiorno e dei legami con lo Stato membro.

    Impone un esame individualizzato della situazione dello straniero e impedisce automatismi fondati sui precedenti penali.

  • art. 31, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Consente al Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute, di autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare per un periodo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del testo unico.

    Costituisce uno specifico strumento di tutela dell’interesse del minore, distinto dalla valutazione amministrativa sulla revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere disposta automaticamente per la sola esistenza di una condanna penale, anche definitiva; l’Amministrazione deve formulare un concreto e attuale giudizio di pericolosità sociale.
  • Nel valutare la pericolosità di un soggiornante di lungo periodo, l’Amministrazione deve considerare, oltre alla natura, gravità e sistematicità dei reati e all’entità della pena, la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, lavorativo, reddituale e familiare dell’interessato.
  • Il necessario bilanciamento tra ordine e sicurezza pubblica e interessi individuali è rispettato quando il provvedimento esamina specificamente i legami familiari e lavorativi, ma li ritiene recessivi con motivazione non manifestamente irragionevole in ragione della particolare gravità e offensività delle condotte criminali.
  • In presenza di gravi violenze domestiche definitivamente accertate, la mera esistenza di un’attività lavorativa o di un reddito non impone di escludere la pericolosità sociale né impedisce di ritenere prevalenti le esigenze di sicurezza pubblica.
  • L’interesse del figlio minore deve essere considerato nel giudizio sulla revoca del titolo di soggiorno, ma può essere bilanciato con la tutela da contesti familiari violenti; l’art. 31, comma 3, del d.lgs. 286/1998 costituisce uno specifico rimedio per autorizzare, in presenza di gravi motivi, la permanenza del familiare nell’interesse del minore.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaSopravvenuta carenza di interesse

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