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Sentenza

Sentenza n. 42/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'annullamento - dell'ordinanza dirigenziale -OMISSIS- del 20.11.23, di sgombero coattivo dell’immobile sito in -OMISSIS-, in catasto al foglio -OMISSIS-particella -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202400206

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di sgombero coattivo di un immobile già acquisito al patrimonio comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di sgombero coattivo, deducendo anzitutto la violazione dell’art. 31, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001, per omessa valutazione dell’eventuale interesse pubblico alla conservazione dell’opera acquisita. Ha inoltre lamentato carenza di istruttoria, difetto dei presupposti ed eccesso di potere, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto considerare il contesto di edificazione diffusa e procedere alla perimetrazione dell’area e all’adozione di un piano particolareggiato di recupero ai sensi della normativa regionale siciliana sugli insediamenti abusivi. La ricorrente ha richiamato anche una domanda di condono edilizio presentata nel 1986, respinta per la collocazione dell’immobile nella fascia di rispetto dei 150 metri dalla battigia, sostenendo che il manufatto fosse stato realizzato anteriormente al 1° ottobre 1983. Ha quindi chiesto la sospensione impropria del giudizio in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale relativa alla disciplina regionale siciliana.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. L’immobile era stato acquisito al patrimonio comunale nel 2010, a seguito della mancata ottemperanza a ordini di demolizione del 1978 e del 1995; l’atto di acquisizione, gli ordini di demolizione e il diniego di condono del 1986 non erano stati tempestivamente impugnati ed erano divenuti definitivi. Ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 380 del 2001, l’acquisizione aveva determinato il definitivo trasferimento della proprietà al Comune. Ne conseguiva il difetto di legittimazione e di interesse attuale e concreto della ricorrente a contestare lo sgombero o le scelte concernenti la conservazione e la destinazione del bene. L’ordinanza impugnata è stata qualificata come atto meramente consequenziale ed esecutivo, diretto a consentire l’immissione in possesso del Comune, privo di autonoma valutazione discrezionale e non idoneo a riaprire la contestazione degli atti presupposti o della sanabilità dell’opera. Le censure fondate sull’art. 31, comma 5, sono state ritenute non pertinenti, poiché la facoltà comunale di decidere la destinazione del bene acquisito non attribuisce al privato un’aspettativa tutelata alla conservazione dell’immobile. Parimenti, la normativa regionale sul recupero degli insediamenti abusivi, riferita a scelte pianificatorie generali, non poteva incidere su un’acquisizione ormai consolidata. Le questioni relative al condono erano comunque precluse dalla definitività del diniego e, dopo l’acquisizione, anche dal difetto del presupposto soggettivo della titolarità del bene. La richiesta di sospensione impropria è stata superata dalla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 72 del 2025, che ha dichiarato non fondate le questioni relative all’art. 2, comma 3, della l.r. n. 15 del 1991 e ha confermato la legittimità del divieto di sanatoria per gli immobili situati entro 150 metri dalla battigia, anche se anteriori al 1° ottobre 1983. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. n. 380/2001

    L’acquisizione ha determinato il definitivo trasferimento della proprietà in capo al Comune.

    L’acquisizione gratuita conseguente alla mancata ottemperanza all’ordine di demolizione trasferisce definitivamente la proprietà all’ente comunale, privando il precedente titolare di una posizione qualificata sul bene.

  • art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380/2001

    La disposizione invocata attribuisce all’amministrazione comunale una facoltà discrezionale in ordine alla destinazione del bene acquisito, ma non riconosce al privato alcuna aspettativa giuridicamente tutelata alla conservazione dell’immobile.

    La valutazione comunale sulla destinazione del bene acquisito non attribuisce al precedente proprietario un interesse tutelabile a conservarlo e non può essere utilmente contestata attraverso l’impugnazione di un atto meramente esecutivo di sgombero.

  • art. 2, comma 3, l.r. Sicilia n. 15/1991

    La disciplina regionale preclude la sanatoria per gli immobili situati nella fascia di 150 metri dalla battigia, anche se realizzati prima del 1° ottobre 1983.

    La disciplina regionale che vieta la sanatoria degli immobili ricadenti nella fascia di 150 metri dalla battigia è stata ritenuta costituzionalmente legittima e applicabile anche agli immobili anteriori al 1° ottobre 1983.

  • artt. 32-33, comma 11, l. n. 47/1985

    La questione di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata è stata dichiarata non fondata insieme a quella relativa alla disciplina regionale.

Massime di principio

  • L’acquisizione dell’immobile abusivo al patrimonio comunale, divenuta definitiva per mancata tempestiva impugnazione, trasferisce la proprietà all’amministrazione e fa venir meno la legittimazione e l’interesse concreto del precedente titolare a contestare le successive scelte di utilizzazione, conservazione o demolizione del bene.
  • L’ordinanza di sgombero adottata dopo l’acquisizione dell’immobile abusivo ha natura meramente esecutiva e consequenziale: non costituisce un nuovo esercizio discrezionale idoneo a riaprire la contestazione degli ordini di demolizione, dell’atto di acquisizione o del diniego di condono ormai definitivi.
  • La facoltà dell’amministrazione comunale di stabilire la destinazione del bene acquisito ai sensi dell’art. 31, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001 non attribuisce al precedente proprietario un’aspettativa giuridicamente tutelata alla conservazione dell’immobile.
  • Le questioni relative alla sanabilità dell’abuso edilizio devono essere dedotte mediante tempestiva impugnazione del diniego di condono o degli altri atti presupposti e non possono essere riproposte in occasione dell’impugnazione di un successivo atto meramente esecutivo.
  • È costituzionalmente legittima la disciplina regionale siciliana che esclude la sanatoria degli immobili situati entro la fascia di 150 metri dalla battigia anche quando siano stati realizzati anteriormente al 1° ottobre 1983.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieAcquisizione gratuita al patrimonio comunaleOrdinanza di demolizione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàEfficacia ed esecutorietàProporzionalità e ragionevolezza

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