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Sentenza

Sentenza del 28/10/2016 n. 21873 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva ritenuto legittimo soltanto il rilievo p) dell'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, annullando gli altri rilievi, inclusi quelli riguardanti presunte fatture per operazioni inesistenti emesse da società ritenute cartiere e quelli relativi a spese, canoni leasing, acquisti di oggetti in oro e bottiglie di grappa. I primi due motivi denunciavano la violazione dell'art. 654 c.p.p. e l'insufficienza della motivazione, poiché la CTR aveva sostanzialmente fondato la decisione su una sentenza penale assolutoria senza confrontarla autonomamente con gli ulteriori elementi probatori e senza considerare la diversità degli standard probatori tributario e penale. Il terzo motivo denunciava la motivazione apparente, poiché la CTR si era limitata a richiamare acriticamente la sentenza di primo grado senza esporre le ragioni del rigetto delle censure dell'Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto tutti e tre i motivi dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che il giudice tributario non può attribuire automaticamente efficacia decisiva a una sentenza penale assolutoria, ma deve valutarne il contenuto insieme agli altri elementi di prova, tenendo conto che nel processo tributario possono essere sufficienti presunzioni semplici idonee a fondare l'accertamento fiscale, anche se non sufficienti per una condanna penale. La Corte ha inoltre ritenuto meramente apparente la motivazione della CTR, sia per il richiamo non adeguatamente esaminato alla sentenza penale, sia per l'adesione generica alla decisione di primo grado. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la liquidazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita definitivamente la debenza delle imposte: il giudizio dovrà essere rinnovato.

Norme richiamate

  • Art. 654 c.p.p.

    Il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l'esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari, ma deve procedere a un autonomo apprezzamento del suo contenuto, ponendolo a confronto con gli altri elementi di prova acquisiti.

    La sentenza penale non vincola automaticamente il giudice tributario, soprattutto quando gli standard probatori dei due giudizi sono diversi. Un'assoluzione penale, anche per insufficienza della prova, non esclude necessariamente la responsabilità fiscale.

  • Art. 7, comma 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.

    Il processo tributario presenta regole probatorie proprie e consente la valorizzazione di presunzioni semplici, che possono risultare sufficienti per sostenere un accertamento fiscale.

  • Art. 116 c.p.c.

    Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento.

    Il giudice tributario deve valutare autonomamente tutto il materiale probatorio, senza limitarsi a recepire le conclusioni di un altro giudice o di una precedente decisione.

  • Art. 111, comma 6, Cost.

    Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

    La decisione deve rendere comprensibile l'iter logico e giuridico seguito dal giudice; un richiamo generico o acritico ad altri provvedimenti può integrare una motivazione apparente.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Nullità della sentenza o del procedimento.

    La motivazione meramente apparente, tale da impedire la comprensione delle ragioni della decisione, costituisce un error in procedendo e comporta la nullità della sentenza.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

    Il giudice deve indicare, anche sinteticamente, perché accoglie una tesi e respinge quella contraria; non è sufficiente un rinvio generico alla sentenza di primo grado o agli atti processuali.

  • Art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.

    La motivazione deve essere effettiva e riferibile alla decisione del giudice, anche quando utilizzi argomentazioni già presenti in altri atti o provvedimenti.

  • Art. 530, comma 2, c.p.p.

    Assoluzione quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova della responsabilità.

    Un'assoluzione fondata sull'insufficienza o contraddittorietà della prova penale non impedisce al giudice tributario di ritenere provati i fatti sulla base di presunzioni e indizi fiscalmente rilevanti.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, una sentenza penale assolutoria non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento fiscale: il giudice deve esaminare autonomamente la decisione penale e confrontarla con tutti gli altri elementi probatori.
  • Gli indizi o le presunzioni possono essere sufficienti in sede tributaria anche quando non raggiungono il livello di certezza richiesto per una condanna penale; non devono però essere ignorati o valutati mediante il solo parametro penale.
  • Una sentenza tributaria d'appello deve spiegare, almeno sinteticamente, le ragioni per cui accoglie o respinge le censure delle parti. Il semplice rinvio alla sentenza di primo grado o a una decisione penale, senza illustrare il percorso logico seguito, può comportare la nullità della sentenza.
  • Quando la Cassazione rileva una motivazione apparente su questioni che richiedono nuovi accertamenti di fatto, normalmente cassa la sentenza e rinvia il processo a un diverso collegio di merito, senza decidere direttamente sulla fondatezza dell'accertamento fiscale.
  • In situazioni analoghe, il contribuente non può fare affidamento esclusivo su un'assoluzione penale, mentre l'Amministrazione deve dimostrare che gli elementi presuntivi e documentali siano stati concretamente esaminati e siano idonei a sostenere i singoli rilievi.

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