Sentenza del 20/05/2015 n. 10330 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento notificata il 20 luglio 2002, relativa alle maggiori somme ICI dovute per gli anni 1997, 1998, 1999 e 2000, calcolate sulla rendita catastale attribuita dall'Ufficio a un immobile di sua proprietà. Ha contestato, tra l'altro, la motivazione degli atti, la legittimazione del funzionario che li aveva emessi e la validità della rendita catastale. La Corte ha rilevato che le contestazioni riguardavano prevalentemente gli avvisi di accertamento, già autonomamente impugnati e definitivamente respinti, anziché vizi propri della cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente. Ha dichiarato preliminarmente inammissibile il controricorso del Comune perché tardivo, ma ciò non ha inciso sull'esito della causa. Le questioni relative alla fondatezza della pretesa ICI e agli avvisi di accertamento erano ormai coperte da giudicato. Inoltre, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, la cartella può essere contestata soltanto per propri vizi, salvo il caso di mancata notificazione degli atti precedenti, non verificatosi. Le ulteriori censure sui vizi propri della cartella sono state dichiarate inammissibili perché non esaminate in appello con la corretta censura processuale. Non è stata disposta la condanna alle spese per l'inammissibilità del controricorso.
Norme richiamate
Art. 370 c.p.c.
Il controricorso deve essere notificato e depositato entro il termine previsto dalla norma; il controricorso del Comune è stato dichiarato inammissibile perché spedito oltre il termine.
Art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri
La cartella di pagamento non può essere utilizzata per rimettere in discussione il merito degli avvisi di accertamento precedenti, quando questi siano stati notificati e autonomamente impugnati. Sono ammesse soltanto contestazioni relative a vizi propri della cartella, salvo la mancata notificazione degli atti presupposti.
Art. 112 c.p.c.
Quando il giudice omette di esaminare una domanda o una specifica questione proposta, il vizio deve essere denunciato come omessa pronuncia, e non mediante una generica violazione di legge o un vizio di motivazione.
Massime di principio
- La cartella di pagamento deve essere impugnata, di regola, per vizi propri: non è possibile contestare nuovamente il contenuto o la fondatezza dell'avviso di accertamento presupposto se questo è stato notificato e il contribuente lo ha già impugnato senza successo.
- Se l'atto impositivo presupposto non viene impugnato tempestivamente, le contestazioni sul merito possono diventare definitive e non possono essere recuperate impugnando successivamente la cartella.
- Le contestazioni sulla rendita catastale devono essere rivolte all'autorità competente e nel procedimento relativo all'atto che utilizza o determina tale rendita, non tardivamente contro la cartella o contro il Comune, salvo specifici vizi dell'atto successivo.
- I vizi propri della cartella devono essere dedotti chiaramente e tempestivamente, distinguendoli dalle contestazioni relative all'accertamento fiscale.
- In cassazione, l'omessa valutazione di una questione deve essere denunciata con il corretto motivo processuale, come l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; una diversa qualificazione del vizio può comportare l'inammissibilità del motivo.
- L'inammissibilità del controricorso della pubblica amministrazione non comporta automaticamente la vittoria del contribuente: il ricorso può comunque essere rigettato sulla base degli atti e delle questioni ammissibili.
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