Cassazione Penale, Sentenza n. 20468/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 07/07/2021 con cui il giudice dell'esecuzione ha revocato, ai sensi dell'art. 168 cod. pen. (primo comma), il beneficio della sospensione condizionale della pena (1 anno e 2 mesi di reclusione e 500 euro di multa) concesso con sentenza definitiva della Corte d'appello di Messina. Patti contestava che la revoca non potesse essere disposta in base alla condanna inflitta successivamente (20 giorni di reclusione per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale ex art. 75 d.lgs. n. 159/2011), poiché tale pena era stata inflitta in continuazione con una pena relativa a reato di evasione (art. 385 cod. pen.) e sosteneva che il giudice dell'esecuzione avrebbe potuto solo accertare le ipotesi di revoca di diritto (primo comma) escludendo valutazioni discrezionali riservate al giudice della cognizione. Chiedeva inoltre la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 168, primo comma, cod. pen.: la concessione della sospensione condizionale della pena è revocata di diritto se, nei termini in cui la pena rimane sospesa, il condannato commette un delitto per il quale è inflitta una pena detentiva o non adempie agli obblighi imposti. Non rileva che la pena successiva sia stata pronunciata in continuazione con altra pena né che il giudice della cognizione non abbia disposto la revoca; la revoca di diritto ha natura dichiarativa e opera al momento del verificarsi del presupposto. Conseguentemente il provvedimento di revoca è stato legittimo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 168 cod. pen. (sospensione condizionale della pena)
La sospensione condizionale è revocata di diritto se, nel periodo in cui la pena rimane sospesa, il condannato commette un delitto per cui venga inflitta una pena detentiva o non adempia agli obblighi; la revoca ha natura dichiarativa e produce effetti ex tunc.
art. 163 cod. pen. (limiti per la continuazione della sospensione)
Richiamato rispetto al cumulo delle pene e ai limiti stabiliti per la reiterazione del beneficio; tuttavia il superamento dei limiti è questione diversa dalla revoca di diritto e richiede valutazione del giudice della cognizione.
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale)
Natura del reato che ha dato luogo alla successiva condanna a pena detentiva, determinando il presupposto per la revoca di diritto della sospensione condizionale.
art. 385 cod. pen. (continuazione)
La circostanza che la nuova pena sia stata pronunciata in continuazione con altra pena non impedisce la revoca di diritto della sospensione; la continuazione non esclude l'operatività del primo comma dell'art. 168.
art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese e sanzioni per ricorso inammissibile)
Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per l'assegnazione della somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Sez. 1, n. 8465 del 27/01/2009 (Safranovych, Rv. 244398) - giurisprudenza
Precisa che la condanna a pena non sospesa per reato commesso entro il quinquennio dal passaggio in giudicato impone la revoca del beneficio, indipendentemente dal cumulo delle pene, poiché la valutazione di meritevolezza compete al giudice della cognizione.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, primo comma, opera di diritto quando il condannato riceve una successiva condanna a pena detentiva nei termini in cui la pena rimane sospesa; il provvedimento di revoca ha natura dichiarativa e retroagisce al momento del verificarsi del presupposto.
- La circostanza che la pena successiva sia stata pronunciata in continuazione con altra pena (art. 385 cod. pen.) non esclude la revoca di diritto: la continuazione non impedisce l'applicazione automatica del primo comma dell'art. 168.
- La valutazione di meritevolezza o la possibilità di non revocare il beneficio per motivo discrezionale è riservata al giudice della cognizione e riguarda le ipotesi del secondo comma dell'art. 168; il giudice dell'esecuzione deve invece accertare e dichiarare la revoca quando ricorrono i presupposti di legge.
- Il momento rilevante per la revoca è il passaggio in giudicato della prima sentenza e la successiva commissione/condanna entro il quinquennio: è fondamentale verificare le date di definitività delle sentenze.
- In caso di ricorso inammissibile davanti alla Corte di cassazione il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; valutare la fondatezza procedurale prima di impugnare.
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