Sentenza n. 821/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’ottemperanza: alla sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, n. 323/2024, depositata il 17.04.2024, all’esito del procedimento iscritto al n. 1084/2023 R.G.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, n. 323/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023 e disposto il pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, n. 323 del 17 aprile 2024, divenuta irrevocabile, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per euro 500,00 annui, ed era stato condannato il Ministero a mettere la carta a sua disposizione e a rifondere le spese di lite. Il ricorrente ha dedotto la persistente inerzia ministeriale e ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR ha verificato che la sentenza era stata notificata al Ministero il 19 aprile 2024, che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e che il titolo era passato in giudicato il 10 febbraio 2025. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e lo ha accolto, rilevando che dagli atti non risultava l’esecuzione della sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove non avesse già provveduto nelle more, di eseguire il giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, corrispondendo al ricorrente le somme dovute in forza del titolo esecutivo. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell’interessato successiva all’inutile decorso del termine ministeriale. Ha inoltre applicato una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
art. 114, comma 4, lett. e)
Consente al giudice dell’ottemperanza di adottare le misure necessarie per l’esecuzione del giudicato e di fissare una penalità di mora in caso di persistente o ulteriore inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio per l’esecuzione contro le amministrazioni pubbliche è stato ritenuto necessario ai fini dell’ammissibilità del ricorso per ottemperanza.
art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015
penalità di mora in misura pari agli interessi legali spettanti sulle somme complessivamente dovute
Ha novellato la disciplina della penalità di mora richiamata dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., applicata dal TAR con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale favorevole all’interessato è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato, individuando puntualmente le attività necessarie per dare attuazione al comando giudiziale.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e stabilendo il termine entro cui il commissario dovrà provvedere.
- La persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di un obbligo pecuniario risultante dal giudicato giustifica la fissazione di una penalità di mora, quantificabile negli interessi legali sulle somme dovute e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo saldo.
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