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Interpello

Risposta n. 45 del 12/02/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo la Regione, il duplicato informatico non deve scontare il bollo perché non è una copia conforme, non richiede attestazione di conformità e non è espressamente previsto dalla tariffa del DPR n. 642/1972.

Imposta di bollo sul duplicato informatico di un documento amministrativo informatico

Il quesito

La Regione chiede se il duplicato informatico di un documento amministrativo informatico, formato secondo il Codice dell’Amministrazione Digitale e inviato telematicamente al richiedente, sia soggetto all’imposta di bollo.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate ritiene che il duplicato informatico, essendo identico all’originale e prodotto senza dichiarazione di conformità, non realizzi il presupposto impositivo previsto per le copie conformi; pertanto il suo rilascio non è soggetto all’imposta di bollo.

Imposta di bollo sul duplicato informatico di un documento amministrativo informatico

L’interpello riguarda il trattamento ai fini dell’imposta di bollo del rilascio di duplicati informatici di documenti amministrativi informatici prodotti nel rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale. La Regione istante descrive il proprio processo di dematerializzazione degli atti e chiede chiarimenti sul regime fiscale applicabile ai documenti trasmessi esclusivamente in via telematica.

Fattispecie e contesto

La Regione XXX ha avviato la dematerializzazione degli atti monocratici e, successivamente, di quelli collegiali della Giunta regionale, in attuazione del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e del D.P.C.M. 13 novembre 2014. Dal 1° luglio 2018 risultano dematerializzati gli atti monocratici, tra cui decreti del presidente della Giunta regionale, del segretario generale, dei direttori generali, dei vicedirettori generali e dei dirigenti.

L’istante evidenzia che, in via generale, per il rilascio di copie conformi analogiche o informatiche di documenti analogici o informatici è dovuta l’imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642 del 1972, richiamando gli articoli 22, 23 e 23-bis del CAD.

Quesito del contribuente

La Regione domanda se il duplicato informatico di un documento amministrativo informatico, prodotto in conformità alle disposizioni del CAD e trasmesso al richiedente solo per via telematica, debba essere assoggettato all’imposta di bollo.

Normativa richiamata dal contribuente

La Regione richiama, in particolare:

  • l’articolo 1, lettera i-quinquies, del CAD, che definisce il duplicato informatico come il documento ottenuto mediante memorizzazione della medesima sequenza di valori binari del documento originario;
  • l’articolo 23-bis del CAD, secondo cui i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle linee guida;
  • l’articolo 5 del D.P.C.M. 13 novembre 2014, che disciplina la produzione del duplicato informatico attraverso processi e strumenti idonei a garantire la stessa sequenza di bit del documento di origine.

Soluzione interpretativa proposta dalla Regione

L’istante sostiene che il duplicato informatico costituisce, a tutti gli effetti, un originale e non richiede alcuna attestazione di conformità da parte del pubblico ufficiale. Di conseguenza, poiché la tariffa dell’imposta di bollo elenca in modo tassativo gli atti soggetti a imposta e il comma 1-quater dell’articolo 4 della tariffa, parte prima, del DPR n. 642 del 1972 non menziona espressamente il duplicato informatico, la Regione ritiene che tale documento non sia soggetto a bollo.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972, che assoggetta a bollo, nella misura di 16,00 euro per ogni foglio, gli atti, gli estratti e le copie dichiarate conformi all’originale rilasciati da notai o da altri pubblici ufficiali. Viene inoltre richiamata la nota 1 in calce alla disposizione, secondo cui per le copie dichiarate conformi l’imposta è dovuta, salvo specifica disposizione, indipendentemente dal trattamento previsto per l’originale.

L’Agenzia richiama anche l’articolo 5, comma 1, lettera b), del DPR n. 642 del 1972, che definisce la copia come la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all’originale da chi la rilascia. Da ciò desume che la copia conforme costituisce un autonomo presupposto impositivo rispetto al documento originale e che, salvo espressa previsione contraria, le copie conformi sono soggette a bollo.

Con riferimento ai documenti informatici, l’Agenzia osserva che il CAD definisce il duplicato informatico come la riproduzione della medesima sequenza di valori binari del documento originario e che l’articolo 23-bis ne attribuisce il medesimo valore giuridico del documento da cui è tratto, se conforme alle linee guida. Il D.P.C.M. 13 novembre 2014 precisa poi che il duplicato è prodotto in modo da contenere la stessa sequenza di bit del documento di origine.

Sulla base di tali elementi, l’Agenzia distingue il duplicato informatico dalla copia informatica munita di dichiarazione di conformità: il presupposto dell’imposta di bollo si realizza, infatti, per le copie informatiche solo quando vi sia una dichiarazione di conformità all’originale attestata da un pubblico ufficiale autorizzato. Per i duplicati informatici ex articolo 23-bis del CAD, invece, non è prevista alcuna dichiarazione di conformità, e quindi il loro rilascio non integra il presupposto impositivo previsto dall’articolo 1 della tariffa del DPR n. 642 del 1972.

Conclusioni operative

L’Agenzia conclude che il rilascio di duplicati informatici di un documento amministrativo informatico non deve essere assoggettato all’imposta di bollo. La conclusione si fonda sulla natura del duplicato informatico, che è identico all’originale e non richiede attestazione di conformità, circostanza che lo distingue dalle copie conformi per le quali il bollo resta dovuto salvo specifiche eccezioni di legge.

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