Cassazione Penale, Sentenza n. 2523/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Lagonegro che li aveva riconosciuti responsabili di contravvenzioni relative a lavori in zona sismica senza preventiva comunicazione e deposito progettuale (opere di manutenzione e sostituzione solai e revisione copertura). Con unico motivo deducono la violazione di legge per aver escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), sostenendo che il Tribunale l'ha ritenuta inapplicabile in quanto il reato sarebbe una fattispecie di pericolo che tutela la pubblica incolumità; i ricorrenti inoltre evidenziavano la minima entità delle opere, l'autodenuncia e la richiesta/rilascio di autorizzazione in sanatoria al Genio Civile e la pena vicina al minimo edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui la causa di non punibilità per particolare tenuità di cui all'art. 131-bis c.p. non può essere esclusa aprioristicamente in base alla tipologia del reato o alla natura dell'interesse tutelato. Ha rilevato carenza motivazionale da parte del Tribunale: l'esclusione della tenuità non è stata adeguatamente argomentata né sono emersi elementi oggettivamente preclusivi. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Lagonegro per nuovo giudizio, con indicazione di riesaminare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis. La Corte ha altresì disposto l'irrevocabilità della sentenza quanto all'accertamento della responsabilità penale e ricordato che, nel giudizio di rinvio limitato alla verifica della tenuità, il giudice non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta successivamente.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma richiamata in relazione alla partecipazione nei reati contestati; la sentenza di legittimità non entra nel merito della qualificazione dei ruoli ma conferma l'accertamento di responsabilità.
D.P.R. 380/2001 (artt. 13, 94, 95)
artt. 13, 94, 95 D.P.R. 380/2001
Le disposizioni urbanistico-edilizie sono il fondamento delle contravvenzioni contestate (lavori in zona sismica senza preventiva comunicazione e senza deposito progettuale). La Corte non discute la sussistenza materiale della violazione ma ne ricorda il rilievo ai fini della valutazione della tenuità.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ribadisce che è applicabile senza esclusioni legate alla sola tipologia di reato o alla natura dell'interesse tutelato; l'esclusione richiede motivazione adeguata basata su elementi concreti.
artt. 133 e 133-bis cod. pen.
Richiamati dal Tribunale per la determinazione della pena; la Corte osserva che il mero richiamo a criteri direttivi di giudizio sulla pena non sostituisce una motivazione specifica circa l'esclusione della tenuità.
art. 4 cod. proc. pen.
art. 4 c.p.p. (richiamato nella sentenza)
Utilizzato dalla Corte per dichiarare l'irrevocabilità della statuizione quanto all'affermazione della responsabilità penale degli imputati.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) non può essere esclusa a priori in ragione della sola tipologia del reato o dell'interesse tutelato; la valutazione è casistica e richiede esame concreto.
- Il giudice che esclude la tenuità deve motivare specificamente e adeguatamente: la sola determinazione della pena o il richiamo ai criteri generali non sono sufficienti a dimostrare l'inesistenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis.
- Fatti quali entità minima dell'intervento, autodenuncia, domanda e rilascio di sanatoria al Genio Civile sono fattori rilevanti e andranno considerati nella valutazione della particolare tenuità.
- Se la Corte di Cassazione annulla con rinvio limitatamente alla verifica della applicabilità dell'art. 131-bis, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta dopo la sentenza di annullamento; rimane l'accertamento di responsabilità da rimettere al giudice di merito.
- In casi di violazioni di norme antisismiche/edilizie, la qualificazione del reato come 'di pericolo' non è di per sé ostativa all'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità; conta la concreta valutazione del rischio e della gravità.
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