Sentenza n. 3042/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'esatta ottemperanza - della sentenza n. 02508/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Seconda, pubblicata in data 25.03.2025, sul ricorso recante numero di registro generale 1135 del 2024, con la quale il Collegio annulla la nota prot. 0045952/2023 del 28.12.2023 emessa dal Comune di Quarto settore V, comunicata a mezzo pec il 28.12.2023; per quanto riguarda i motivi aggiunti: - per l’annullamento della nota prot. 21610/2025 dell’11.06.2025 emessa dal Comune di Quarto e di ogni altro atto e provvedimento preordinato, connesso e conseguenziale ivi richiamato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia del Comune di Quarto nell’esecuzione della sentenza e, con motivi aggiunti, provvedimento comunale che ha escluso i presupposti per l’esercizio dei poteri di vigilanza e repressione edilizia in relazione a un ampliamento realizzato mediante SCIA anziché permesso di costruire.
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria o interessata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha inizialmente dedotto l’inerzia del Comune rispetto all’istanza del 13 ottobre 2023, con cui aveva chiesto l’adozione di provvedimenti repressivi edilizi ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, e ha chiesto l’esecuzione della precedente sentenza del TAR Campania n. 2508/2025. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato il provvedimento n. 21610 dell’11 giugno 2025, dichiaratamente in esecuzione della sentenza, sicché la ricorrente lo ha impugnato con motivi aggiunti. Il Comune ha ritenuto che il corpo di fabbrica fosse stato legittimamente realizzato mediante SCIA e che il successivo ampliamento, pur eseguito tramite SCIA in variante e non mediante permesso di costruire, rispettasse i parametri urbanistici del PUA e non contrastasse con l’interesse pubblico; perciò ha escluso l’annullabilità della SCIA. La ricorrente ha censurato tale impostazione sostenendo, in primo luogo, che, una volta riconosciuta la necessità del permesso di costruire, non fosse necessaria alcuna valutazione discrezionale sull’interesse pubblico all’annullamento della SCIA, poiché l’intervento doveva essere qualificato come abusivo e sanzionato ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. In secondo luogo, ha dedotto che l’ampliamento non fosse comunque assentibile ai sensi dell’art. 7-bis della legge regionale Campania n. 19/2009, disposizione che, secondo la prospettazione della ricorrente, consentirebbe il bonus volumetrico soltanto per il recupero mediante demolizione e ricostruzione di complessi industriali o produttivi dismessi, mentre nella fattispecie si tratterebbe di nuova edificazione.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, poiché, dopo la sua proposizione, il Comune ha adottato un provvedimento espresso sull’istanza, negando l’intervento repressivo richiesto. Ha invece accolto i motivi aggiunti. Il Comune, pur avendo ritenuto che l’ampliamento volumetrico richiedesse il permesso di costruire, ha erroneamente subordinato l’esercizio dei poteri repressivi alla previa rimozione della SCIA mediante autotutela. La sentenza chiarisce che, quando una SCIA è utilizzata per un intervento edilizio soggetto a permesso di costruire, il titolo è inidoneo a legittimare l’opera; le opere realizzate devono quindi essere considerate abusive e il Comune è tenuto a esercitare i propri poteri generali di vigilanza e repressione, senza che occorra previamente annullare la SCIA in autotutela. Il provvedimento comunale è stato inoltre ritenuto carente perché non ha verificato se ricorressero, in concreto e indipendentemente dal titolo edilizio necessario, i presupposti normativi per beneficiare dell’ampliamento volumetrico contestato. Il TAR ha quindi annullato il provvedimento impugnato, facendo rivivere l’obbligo del Comune di pronunciarsi sull’istanza del 13 ottobre 2023 secondo le coordinate indicate in sentenza. Comune e controinteressata sono stati condannati, ciascuno, al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La richiesta di repressione degli abusi edilizi era stata formulata ai sensi di tale disposizione; una volta accertata l’abusività dell’intervento, il Comune deve adottare i conseguenti provvedimenti sanzionatori.
art. 27, comma 1, d.P.R. 380/2001
il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita ... la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi
L’utilizzo di un titolo edilizio inidoneo non esclude il potere-dovere generale del Comune di vigilare sull’attività edilizia e di intervenire repressivamente.
art. 7-bis legge regionale Campania n. 19/2009
La ricorrente ne ha contestato l’applicabilità all’ampliamento, sostenendo che la disposizione riguarderebbe soltanto il recupero di complessi industriali e produttivi dismessi; il TAR ha imposto al Comune di valutare in concreto i presupposti normativi dell’ampliamento, senza definire direttamente la spettanza del bonus.
Massime di principio
- Quando un intervento edilizio è soggetto a permesso di costruire, la sua realizzazione mediante SCIA, o mediante altro titolo edilizio inidoneo, non legittima l’opera: l’intervento resta abusivo e il Comune deve esercitare i propri poteri generali di vigilanza e repressione.
- L’utilizzo di una SCIA inidonea non impone al Comune di procedere previamente all’annullamento della segnalazione in autotutela per poter adottare le sanzioni edilizie; l’autotutela sulla SCIA e la repressione dell’opera abusiva operano su piani distinti.
- Il Comune, nell’esaminare un’istanza di repressione edilizia, deve verificare sia la correttezza del titolo richiesto per l’intervento sia la concreta sussistenza dei presupposti sostanziali e urbanistici per l’intervento o per eventuali ampliamenti volumetrici.
- È illegittimo il provvedimento comunale che escluda l’esercizio dei poteri repressivi sulla sola base del rispetto di parametri urbanistici quali allineamenti, distanze e altezze, senza accertare se l’intervento fosse assistito dal titolo edilizio corretto e se ricorressero tutti i presupposti normativi per la sua realizzazione.
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