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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25691/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione commerciale stipulato nel 2009 per un immobile sito a Milano. Dopo alcune cessioni di quote sociali e il mutamento della ragione sociale della società conduttrice, il locatore intimava sfratto per morosità nei confronti della società e chiedeva anche la condanna della socia accomandataria al pagamento dei canoni scaduti, assumendo la persistenza dell’obbligazione locatizia e la solidarietà personale della socia. Il Tribunale accoglieva la domanda. In appello la società conduttrice e la socia accomandataria contestavano, tra l’altro, la nullità della sentenza di primo grado per asserita mancata valida citazione della socia, il difetto di legittimazione passiva di quest’ultima e l’estraneità della nuova società al contratto originario, sostenendo che la cessione di quote sociali non avesse comportato cessione del contratto di locazione. La Corte d’appello rigettava gli appelli, ritenendo rituale la citazione della socia, valida la domanda proposta anche nei suoi confronti e insussistente alcun mutamento del soggetto conduttore. In cassazione veniva dedotto un unico motivo, formalmente incentrato sulla nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 101 c.p.c., con cui si sosteneva che il Tribunale avesse pronunciato condanna solidale nei confronti della socia senza che il rapporto processuale fosse mai stato validamente instaurato, poiché l’atto introduttivo non avrebbe contenuto una vocatio in ius nei suoi confronti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato preliminarmente che l’impugnazione doveva intendersi proposta sia dalla socia accomandataria in proprio sia dalla società, ma che il motivo era riferibile solo alla prima e non conteneva censure avverso la condanna della società, con conseguente inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 3 c.p.c. Quanto al merito del motivo, la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché estranea alla ratio decidendi della sentenza d’appello: la Corte territoriale aveva fondato la decisione sulla lettura complessiva dell’atto introduttivo, da cui emergeva chiaramente una domanda di condanna anche nei confronti della socia accomandataria, mentre il ricorso si limitava a contrapporre una diversa valutazione della citazione. La Corte ha inoltre rilevato che, anche ove fosse esistita una nullità della citazione, essa sarebbe stata comunque sanata dalla conoscenza del processo da parte della ricorrente; ha infine precisato che, in ipotesi di nullità dell’atto introduttivo, la norma pertinente sarebbe stata l’art. 164 c.p.c. e non l’art. 101 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell’intimato. Disposto l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato per l’integrazione del contraddittorio in appello nei confronti della socia accomandataria

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato per escludere la regressione del processo al primo grado in presenza del vizio prospettato

  • art. 426 c.p.c.

    richiamato con riferimento al mutamento del rito e alla mancata comunicazione dell’ordinanza alla contumace

  • art. 366 n. 3 c.p.c.

    la mancanza di censure riferibili alla società ricorrente determina l’inammissibilità del ricorso

  • art. 101 c.p.c.

    è stata invocata dalla ricorrente, ma la Corte ha escluso che il vizio prospettato attenga a tale norma

  • art. 164 c.p.c.

    indicata dalla Corte come norma pertinente, in ipotesi, per la nullità della citazione e l’eventuale rinnovo dell’atto

  • art. 110 disp. att. c.p.c.

    richiamato per rinviare alla motivazione delle Sezioni Unite sulla sanatoria della nullità processuale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    parametro per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a proporre una diversa lettura dei fatti o degli atti processuali.
  • Gli atti processuali devono essere interpretati nel loro complesso, valorizzandone il contenuto unitario e non singole espressioni isolate, quando si tratta di stabilire se sia stata proposta una domanda o evocato un determinato soggetto in giudizio.
  • La deduzione di nullità della citazione deve essere correlata alla corretta norma processuale che disciplina il vizio e non può essere veicolata attraverso una censura inconferente rispetto al vizio denunciato.
  • L’eventuale nullità della vocatio in ius può risultare sanata dalla effettiva conoscenza del processo da parte del convenuto, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
  • L’impugnazione deve contenere censure idonee a investire tutte le statuizioni rilevanti che sorreggono la decisione, altrimenti è inammissibile per difetto di specificità e di pertinenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione commerciale
RamiProcesso civileLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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