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Sentenza

Sentenza n. 1083/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -della Disposizione dirigenziale prot. n. 157/A del 27.05.2020, Area urbanistica Settore antiabusivismo edilizio del Comune di Napoli, - notificato in data 21.01.2021 - con il quale veniva ordinato il ripristino “delle opere eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi” alla Via dei Tribunali - n. 339; ove occorra, di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente e, in particolare modo, della nota della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli - non meglio conosciuta - prot. n. 639-9 del 29.05.2019 richiamata nel provvedimento sub a), nonché della relazione di sopralluogo del S.U.E. del Comune di Napoli del 30 maggio 2019; Per quanto riguarda i motivi aggiunti: della Disposizione Dirigenziale n. 115 del 4 febbraio 2025 del Servizio Sportello Unico Edilizia del Comune di Napoli, conosciuta mediante deposito nel fascicolo di causa in data 28 febbraio 2025, con cui è stata dichiarata l'inefficacia della SCIA n. 188/2022; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale in particolare la comunicazione, non meglio conosciuta, dell’avvio del procedimento di dichiarazione d’inefficacia della SCIA, emessa ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge n.241/90 smi, PG/2023/818119 del 12 ottobre 2023.

Giustizia amministrativa202101146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino relativa al cambio d’uso da deposito a garage, alla posa di un elevatore per auto e all’apertura di un finestrino; successiva dichiarazione di inefficacia della SCIA relativa al cambio di destinazione d’uso

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la disposizione dirigenziale comunale che ordinava il ripristino delle opere realizzate in un immobile ubicato in zona A, soggetto a vincoli archeologici, culturali e geomorfologici. Le opere contestate consistevano nel presunto cambio di destinazione d’uso da deposito catastale C2 a box auto C6, nella posa di un sollevatore meccanico per autovetture e nell’apertura di un finestrino. La ricorrente ha dedotto che non vi sarebbe stato alcun mutamento catastale, che il cambio d’uso sarebbe avvenuto all’interno della medesima categoria funzionale e sarebbe stato realizzabile mediante SCIA, che l’elevatore sarebbe assimilabile a un’opera di edilizia libera e che il finestrino sarebbe preesistente o comunque non idoneo a integrare una ristrutturazione edilizia. Ha inoltre sostenuto che, trattandosi di immobile vincolato, il Comune avrebbe dovuto acquisire preventivamente il parere della Soprintendenza e valutare la sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva dichiarazione di inefficacia della SCIA, deducendo la violazione del preavviso di rigetto, l’omessa comunicazione direttamente alla proprietaria, la tardività dell’esercizio del potere inibitorio previsto dall’art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, in quanto il Comune avrebbe qualificato come false rappresentazioni quelle che sarebbero state mere carenze documentali sanabili.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione comunale di improcedibilità del ricorso principale, ritenendo persistente l’interesse a contestare l’originaria ordinanza di demolizione nonostante la successiva dichiarazione di inefficacia della SCIA. Ha respinto la censura relativa alla necessità del previo parere della Soprintendenza, affermando che l’art. 27 d.P.R. 380/2001 attribuisce al Comune un generale potere-dovere di vigilanza edilizia e di repressione degli abusi anche in zona vincolata, non subordinato al preventivo intervento dell’autorità tutoria. Ha respinto altresì le doglianze relative al finestrino, poiché la ricorrente non ha fornito prova della legittimità dell’apertura e l’intervento è idoneo a modificare significativamente prospetto e sagoma dell’immobile. Ha invece accolto il ricorso principale quanto all’elevatore e al cambio d’uso da deposito a garage. L’elevatore, collocato all’interno del locale, non è stato ritenuto idoneo ad alterare la fisionomia o la consistenza dell’immobile principale. Il passaggio da deposito a garage è stato considerato mutamento all’interno della medesima categoria funzionale, urbanisticamente non rilevante come cambio tra categorie autonome e realizzabile senza permesso di costruire, nel rispetto delle normative di settore e delle eventuali condizioni urbanistiche comunali. I motivi aggiunti sono stati respinti. Il Comune aveva comunicato l’avvio del procedimento al tecnico, espressamente delegato dalla proprietaria a ricevere le comunicazioni relative alla SCIA; non era quindi configurabile l’omissione del contraddittorio procedimentale. È stata inoltre respinta la censura di tardività, poiché il termine ordinario di controllo presuppone la completezza dei requisiti di efficacia della SCIA, inclusa la documentazione e, ove necessaria, l’autorizzazione paesaggistica. In ogni caso, il provvedimento di inefficacia era plurimotivato e la ricorrente non aveva contestato una ragione autonoma e dirimente, secondo il principio per cui è sufficiente la legittimità di una sola motivazione per sorreggere l’atto plurimotivato. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Attribuisce al Comune un generale potere-dovere di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, esercitabile anche in area vincolata senza previo parere della Soprintendenza.

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    Disciplina gli interventi realizzabili mediante SCIA; il Comune ha ritenuto che le opere indicate nella SCIA non rientrassero nel relativo ambito, ma tale ragione non è stata specificamente censurata nei motivi aggiunti.

  • art. 23-ter d.P.R. 380/2001

    Il mutamento tra categorie funzionali diverse è urbanisticamente rilevante e richiede il permesso di costruire; il mutamento all’interno della medesima categoria funzionale è consentito, nel rispetto delle normative di settore e delle eventuali condizioni poste dagli strumenti urbanistici.

  • art. 19 l. 241/1990

    Il termine ordinario di controllo sulla SCIA edilizia decorre in presenza dei presupposti di efficacia della segnalazione, inclusa la documentazione comprovante i requisiti richiesti.

  • art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990

    Prevede il termine per l’esercizio del potere inibitorio sulla SCIA edilizia, la cui operatività è stata ritenuta non invocabile in assenza della completa efficacia della segnalazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La censura relativa al preavviso di rigetto è stata respinta perché il Comune aveva comunque comunicato l’avvio del procedimento e il tecnico era stato delegato dalla proprietaria a ricevere le comunicazioni.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento di controllo postumo sulla SCIA è stata ritenuta effettuata mediante comunicazione al tecnico delegato.

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    La ricorrente ne invocava l’applicazione per ottenere la sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione, ma la relativa censura non è stata accolta.

  • d.lgs. 42/2004

    Il riferimento ai vincoli culturali e all’autorizzazione paesaggistica rileva ai fini della completezza dei presupposti di efficacia della SCIA e non esclude il potere comunale di vigilanza edilizia.

  • D.M. 2 marzo 2018

    Il riferimento alle opere di edilizia libera è stato valorizzato in relazione all’assimilabilità dell’elevatore a un montacarichi; il TAR ha comunque fondato l’accoglimento sulla collocazione interna e sull’assenza di alterazione dell’immobile principale.

Massime di principio

  • Il Comune conserva il potere-dovere di vigilanza e repressione degli abusi edilizi anche quando l’immobile ricade in area vincolata; l’esercizio dell’ordine di demolizione non è subordinato al previo parere della Soprintendenza.
  • Il mutamento di destinazione d’uso tra immobili appartenenti alla medesima categoria funzionale, in assenza di diverso regime urbanistico-contributivo e salvo specifiche condizioni degli strumenti urbanistici, non costituisce mutamento urbanisticamente rilevante tra categorie autonome e non richiede il permesso di costruire.
  • Un elevatore per autovetture collocato all’interno di un locale, pur di considerevoli dimensioni, non integra di per sé un intervento edilizio rilevante quando non altera la fisionomia né la consistenza fisica dell’immobile principale.
  • Nel procedimento di controllo postumo sulla SCIA, la comunicazione di avvio effettuata al tecnico progettista è idonea a garantire il contraddittorio quando il titolare della segnalazione lo abbia espressamente delegato a ricevere le comunicazioni amministrative.
  • La decorrenza del termine ordinario per il controllo della SCIA presuppone la completezza dei requisiti di efficacia della segnalazione e della documentazione comprovante i requisiti richiesti; in mancanza, non può operare automaticamente la preclusione temporale al potere di controllo.
  • Un provvedimento amministrativo plurimotivato resta legittimo se almeno una delle ragioni poste a fondamento è valida e sufficiente, quando il ricorrente non abbia specificamente contestato tale autonoma ragione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiTitoli abilitativi ediliziSCIA e liberalizzazioni
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSilenzio della pubblica amministrazionePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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