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Sentenza

Sentenza n. 4898/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di cittadinanza (K10/-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202000019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza richiesto ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria, sostenendo che le vicende penali richiamate dall'Amministrazione riguardavano il figlio e non la richiedente, in contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale; che, salvo una sentenza di patteggiamento, si trattava di mere denunce o notizie di reato non accompagnate da un accertamento definitivo della responsabilità; che il diniego era contraddittorio rispetto all'avvenuto acquisto della cittadinanza italiana da parte dell'altra figlia; che la motivazione relativa al reddito era generica e non considerava i contributi economici dei figli e il mantenimento versato dal padre della figlia; e che l'Amministrazione non aveva adeguatamente valutato la condotta incensurata della ricorrente, la lunga permanenza in Italia, l'integrazione sociale ed economica e la proprietà dell'abitazione. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto un'istruttoria per chiarire il diverso trattamento rispetto alla figlia, e il Ministero ha precisato che quest'ultima aveva acquistato la cittadinanza a seguito di riconoscimento di paternità, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 91/1992, e non mediante concessione discrezionale per naturalizzazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e compensato integralmente le spese. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per naturalizzazione come atto di alta amministrazione, espressione di ampia discrezionalità, poiché la residenza decennale costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda e non attribuisce un diritto alla concessione. Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato alla verifica estrinseca della sufficienza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituzione del giudice alle valutazioni amministrative. Ha ritenuto legittimo il rilievo attribuito alle vicende penali del figlio, precisando che non si tratta di punire la richiedente per fatti altrui, ma di formulare una prognosi sull'affidabilità e sull'integrazione della richiedente nel contesto familiare e sociale, anche considerando i benefici indiretti che la cittadinanza produrrebbe per i familiari. Il principio di personalità della responsabilità penale non è stato quindi ritenuto pertinente. Le segnalazioni di polizia e la sentenza di patteggiamento del figlio sono state valutate complessivamente, non atomisticamente, e possono rilevare sul piano amministrativo anche se non tutte sono sfociate in condanne definitive, perché la valutazione amministrativa è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale e può considerare anche profili di prevenzione e di astratta pericolosità sociale. Il TAR ha escluso la disparità di trattamento, poiché l'altra figlia aveva acquistato la cittadinanza in forza del riconoscimento di paternità, procedimento vincolato e fondato su presupposti diversi rispetto alla naturalizzazione ex art. 9, che implica una valutazione discrezionale. Ha ritenuto sufficiente la motivazione fondata sulle vicende penali e ha dichiarato assorbita la censura relativa al requisito reddituale, applicando il principio secondo cui, in presenza di un atto plurimotivato, la legittimità di una sola ragione autonoma è sufficiente a sorreggere il provvedimento. La lunga residenza, l'inserimento sociale ed economico e l'assenza di precedenti personali non sono stati ritenuti sufficienti a imporre il rilascio della cittadinanza. Il diniego è stato inoltre considerato compatibile con criteri di cautela e precauzione, in ragione delle conseguenze definitive dell'attribuzione dello status civitatis.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La residenza decennale è un presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto alla concessione, che resta oggetto di ampia valutazione discrezionale sull'integrazione, l'affidabilità e l'idoneità del richiedente ad assumere i doveri derivanti dallo status civitatis.

  • art. 2, comma 1, l. 91/1992

    Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge

    L'acquisto della cittadinanza per riconoscimento di paternità deriva da un procedimento vincolato, ontologicamente diverso dalla concessione discrezionale per naturalizzazione, sicché non costituisce una situazione comparabile ai fini della disparità di trattamento.

  • art. 27 Cost.

    Il principio di personalità della responsabilità penale non impedisce di considerare le vicende penali di un familiare nell'ambito della valutazione amministrativa prognostica sull'affidabilità e sull'integrazione del richiedente, poiché tale considerazione non ha natura sanzionatoria.

  • art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998

    L'acquisto della cittadinanza da parte del richiedente può produrre benefici indiretti per i familiari, tra cui l'impossibilità di espellere i parenti entro il secondo grado; tale effetto può essere considerato nella valutazione dell'interesse pubblico.

  • art. 30, comma 1, lett. c), d.lgs. 286/1998

    La possibilità per i familiari di ottenere un permesso per motivi familiari costituisce un ulteriore effetto indiretto dell'acquisto della cittadinanza rilevante nella valutazione amministrativa.

  • art. 6 l. 91/1992

    la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione

    Il riferimento ai reati ostativi all'acquisto della cittadinanza per matrimonio è utilizzato come parametro di gravità per la valutazione della rilevanza ostativa di una condanna in materia di stupefacenti nell'ambito della naturalizzazione.

  • art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/1990

    La condanna per il reato in materia di stupefacenti, unitamente alle ulteriori segnalazioni relative a condotte della stessa o diversa indole, è stata ritenuta elemento idoneo a sostenere il giudizio prognostico negativo sull'affidabilità e sull'integrazione della richiedente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è stata richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono state richiamate, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, per disporre l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992 è un atto di alta amministrazione ampiamente discrezionale: la residenza legale decennale costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda e non attribuisce un diritto alla concessione.
  • Nel giudizio sulla concessione della cittadinanza per naturalizzazione, l'Amministrazione può considerare, nell'ambito della prognosi sull'affidabilità e sull'integrazione del richiedente, anche le vicende penali e il contesto comportamentale dei familiari stretti, senza violare il principio di personalità della responsabilità penale, purché tale valutazione non abbia natura sanzionatoria ma prognostica e preventiva.
  • Ai fini del diniego della cittadinanza per naturalizzazione, le notizie di reato e le segnalazioni di polizia possono essere valutate sul piano amministrativo anche in assenza di una condanna definitiva, poiché la valutazione dell'affidabilità e del grado di adesione ai valori dell'ordinamento è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale; l'intensità della motivazione deve comunque correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura dei fatti e alla loro distanza temporale.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza per naturalizzazione resta estrinseco e non sostitutivo: riguarda la sufficienza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza, ragionevolezza e proporzionalità della motivazione, senza estendersi al merito della prognosi amministrativa salvo travisamento o manifesta illogicità.
  • Non sussiste disparità di trattamento tra l'acquisto della cittadinanza per riconoscimento della filiazione, fondato su un procedimento vincolato, e la concessione della cittadinanza per naturalizzazione, fondata su una valutazione discrezionale, perché le due fattispecie hanno presupposti e natura giuridica diversi.
  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più motivi autonomi, la legittimità di una sola ragione è sufficiente a sostenerlo e rende superfluo l'esame delle censure rivolte contro le altre motivazioni.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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