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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15008/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

LEMAR SA ha chiesto la restituzione di tre autoveicoli sequestrati presso DM MOTOR srl sostenendo che i veicoli erano stati consegnati in conto vendita e che la proprietà era rimasta alla LEMAR, essendo il prezzo non pagato a causa del blocco dei conti correnti derivante dal provvedimento di sequestro. Il Tribunale di Varese, Sezione riesame, ha rigettato l'appello ritenendo che emergesse una contraddizione nella documentazione (una mail della DM MOTOR che comunicava l'impossibilità di pagare le autovetture a causa del sequestro) e che la legale rappresentante di LEMAR fosse collegata al sistema illecito, sicché non poteva riconoscersi la restituzione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (i) vizio di motivazione per travisamento e mancata valutazione delle prove documentali; (ii) violazione di legge con riferimento all'art. 1454 c.c., sostenendo che l'inadempimento di DM MOTOR avrebbe determinato la risoluzione del contratto e quindi il ritorno della proprietà alla LEMAR.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile: il controllo di legittimità sulle ordinanze cautelari di appello è limitato a questioni di legge e la motivazione dell'ordinanza impugnata non è risultata apparente o mancante; il giudice di merito aveva infatti motivatamente rilevato contraddizioni nella documentazione e riferito elementi che collegavano la ricorrente al sistema illecito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di devoluzione: la questione della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. non era stata dedotta né nell'atto di appello cautelare né nella istanza di dissequestro, e quindi non poteva essere esaminata in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con richiamo alla facoltà di aumento prevista dall'art. 1, comma 64, legge n. 103/2017.

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione avverso ordinanze emesse in sede di appello cautelare è proponibile soltanto per violazione di legge; la corte di legittimità controlla quindi principalmente profili di diritto e non la rinnovazione integrale della valutazione probatoria di merito.

  • art. 1454 cod. civ.

    Norma sulla risoluzione del contratto per inadempimento: la sua invocazione rileva in materia contrattuale, ma va essere tempestivamente dedotta nel grado di giudizio competente (e qui non era stata proposta né in appello cautelare né nella istanza di dissequestro), per poter essere presa in considerazione; l'assenza di deduzione impedisce la devoluzione della questione al giudice d'appello e quindi il suo esame in cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere, a carico del ricorrente, del pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione; la corte ha inoltre applicato, in concreto, una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 64, legge n. 103/2017

    Attribuisce alla corte la facoltà di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista in caso di inammissibilità del ricorso; utilizzata dalla corte per fissare equitativamente la somma dovuta alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In procedimenti cautelari relativi a sequestro, la richiesta di restituzione di beni deve confrontarsi con le valutazioni del giudice sulla specifica documentazione: contraddizioni documentali che suggeriscono rapporti con attività illecite possono giustificare il rigetto.
  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari è possibile solo per violazione di legge; le censure che mirano a una rinnovata valutazione dei fatti o delle prove rischiano di essere inammissibili.
  • Le difese di natura contrattuale (es. risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1454 c.c.) devono essere tempestivamente dedotte nel primo grado o nell'appello cautelare: se non sono state formulate nel thema decidendum del giudice di merito, non saranno esaminabili nelle fasi successive.
  • Chi propone ricorso deve affrontare esplicitamente e per tempo tutte le argomentazioni rilevanti; omissioni procedurali o mancate deduzioni possono comportare l'inammissibilità dei motivi e l'addebito delle spese, oltre a possibili sanzioni pecuniarie.
  • Nei casi di sequestro per reati tributari o frodi, la semplice produzione di contratti o documenti che attestino un rapporto di deposito vendita può non essere sufficiente se emergono altri elementi che collegano il presunto proprietario al sistema illecito.

Testo integrale

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