Cassazione Penale, Sentenza n. 32280/2025 del 30/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la richiesta di liberazione condizionale in relazione all'ergastolo (per omicidi aggravati dal "metodo mafioso" e altri reati). Il ricorrente deduceva di aver assolto i presupposti normativi: tempo di pena scontato, percorso trattamentale positivo (permessi premio, lavoro esterno, semilibertà), ravvedimento dimostrato, e adempimento di obblighi pecuniari e di riparazione anche se con difficoltà economiche. Il Tribunale aveva invece motivato il rigetto ritenendo prematuro il beneficio per la recente ammissione alla semilibertà e per l'insufficienza delle iniziative risarcitorie (versamenti ad una Onlus non specificamente dedicata alle vittime di mafia) e ritenendo imprescindibile un percorso di giustizia riparativa, oltre a richiamare la gravità dei reati e la pena massima inflitta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo viziata la valutazione del Tribunale di Sorveglianza. La Suprema Corte ha affermato che l'ordinamento consente l'accesso alla liberazione condizionale anche per i reati di cui all'art. 4-bis ove sia provato il ravvedimento; ha censurato la motivazione del Tribunale che ha dichiarato prematuro il beneficio senza indicare un'ostatività normativa o fatti negativi successivi, e che ha imposto requisiti non previsti (es. percorso di giustizia riparativa "imprescindibile"). Ha quindi annullato l'ordinanza e rinviato il procedimento al Tribunale di Sorveglianza di Milano per un nuovo esame conforme ai principi espressi.
Norme richiamate
Ordinamento penitenziario, legge 26 luglio 1975, n. 354 - art. 4-bis
L'ostatività prevista per i delitti collegati alla criminalità organizzata non esclude in radice la possibilità di liberazione condizionale: ove sia dimostrato il ravvedimento il condannato può accedere ai benefici. La Corte conferma la compatibilità dell'istituto con Cost. e Convenzione EDU se valutato il ravvedimento
Codice penale - art. 176 (liberazione condizionale), comma terzo
L'art.176 consente la liberazione condizionale anche per l'ergastolano ostativo se sussiste il ravvedimento; il giudice deve valutare gli indici trattamentali e di comportamento per accertare il "sicuro ravvedimento"
Codice penale - art. 72
Richiamato per l'assorbimento di pene concorrenti nell'ergastolo; no effetto ostativo automatico rispetto alla valutazione del beneficio
Ordinamento penitenziario, legge 26 luglio 1975, n. 354 - art. 58-ter
Riferito in relazione alla "collaborazione impossibile" come elemento che può consentire il superamento dell'ostatività ex art.4-bis
Ordinamento penitenziario, legge 26 luglio 1975, n. 354 - art. 21
Norma che disciplina il lavoro all'esterno quale attività trattamentale rilevante ai fini della valutazione del ravvedimento e della pericolosità sociale
Ordinamento penitenziario, legge 26 luglio 1975, n. 354 - art. 30-ter
Permessi premio: la fruizione senza rilievi costituisce indice positivo nel percorso trattamentale valutabile ai fini del ravvedimento
Ordinamento penitenziario, legge 26 luglio 1975, n. 354 - art. 80
Osservazione criminologica: strumento di rilevazione del percorso trattamentale e della rielaborazione critica dei reati da valutare nella prognosi di ravvedimento
Costituzione della Repubblica Italiana - artt. 27 e 111
Riferiti dal ricorrente in tema di principi costituzionali (dignità, finalità rieducativa della pena, garanzia del giusto processo) che sorreggono la possibilità di accesso ai benefici e l'esigenza di motivazione adeguata da parte del giudice
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Cedu)
Richiamata dalla giurisprudenza come parametro per valutare che l'ergastolo ostativo non privi il condannato della speranza di riallenamento: la valutazione del ravvedimento e dei benefici deve rispettare i diritti convenzionali
Massime di principio
- Per i condannati per reati 4-bis l'accesso alla liberazione condizionale è possibile se il giudice accerta un sicuro ravvedimento basato su elementi oggettivi e durevoli (percorso trattamentale, lavoro esterno, permessi senza rilievi, assenza di contatti con la criminalità organizzata).
- Il giudice non può introdurre requisiti addizionali non previsti dalla legge (ad es. l'obbligatorietà di un percorso di giustizia riparativa) o dichiarare il beneficio "prematuro" senza indicare fatti ostativi o una motivazione circostanziata.
- Le iniziative riparatorie (versamenti a Onlus, pagamento di multe e spese) contribuiscono alla valutazione del requisito risarcitorio ma non sono l'unico indice decisivo; la mancanza di versamenti specifici alle vittime non può di per sé impedire il beneficio se altri indici di ravvedimento sono solidi.
- La recente concessione di benefici (es. semilibertà) non può essere automatica causa di rigetto della liberazione condizionale: deve essere valutata nella prognosi complessiva, con attenzione alla durata e al comportamento tenuto durante tali benefici.
- In casi simili è decisivo produrre documentazione completa: relazioni di sintesi aggiornate, certificazioni di lavoro esterno, attestati dei permessi premio, note delle forze di polizia sull'assenza di collegamenti criminali, prova dei pagamenti/riparazioni e ogni elemento che dimostri continuità e profondità del percorso di ravvedimento.
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