Sentenza n. 5096/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto il ricorso per ottemperanza del giudicato civile, liquidando le spese del giudizio di primo grado in misura ritenuta insufficiente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente aveva ottenuto in sede civile il riconoscimento del beneficio economico della Carta elettronica per il docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per l’importo complessivo di euro 1.500. Il TAR Sardegna aveva accolto il successivo ricorso per ottemperanza del giudicato civile. L’appello è stato proposto limitatamente alla quantificazione delle spese di lite del giudizio di ottemperanza, ritenuta inadeguata. Il Ministero si è costituito resistendo al gravame.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello parzialmente fondato, richiamando il consolidato indirizzo della Sezione sui criteri di liquidazione delle spese nei giudizi analoghi e ritenendo ammissibile la motivazione mediante rinvio a precedenti conformi, ai sensi degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a. Ha quindi parzialmente riformato la sentenza del TAR, liquidando in euro 800,00 le spese del giudizio di ottemperanza di primo grado, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre condannato il Ministero a rimborsare il contributo unificato relativo all’appello. Poiché l’appello è stato accolto soltanto in parte, le spese del grado di appello sono state compensate, anche in ragione delle incertezze interpretative sui criteri di liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico della “Carta elettronica per il docente”
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente nel giudicato civile, per un importo complessivo di euro 1.500.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
la sentenza deve contenere «la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi»
La sentenza può motivare mediante rinvio a precedenti conformi, purché siano concisamente individuati i motivi della decisione.
art. 74 c.p.a.
la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Nelle sentenze semplificate è sufficiente il sintetico richiamo al punto decisivo o a un precedente conforme.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo la motivazione della sentenza può essere resa mediante rinvio a precedenti conformi, quando il precedente richiamato contiene l’indirizzo applicato e il rinvio consente di comprendere, in modo conciso, le ragioni della decisione.
- Quando l’appello riguarda esclusivamente la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, il giudice d’appello può riformare parzialmente la sentenza di primo grado rideterminando l’importo dovuto dall’amministrazione soccombente.
- L’accoglimento solo parziale dell’appello giustifica la compensazione delle spese del grado d’appello, soprattutto in presenza di incertezze interpretative sui criteri di liquidazione delle spese di giudizio.
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