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Sentenza

Sentenza n. 7139/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento 1) della determinazione 20 novembre 2024 comunicata in pari data da parte della Dirigente della Divisione X – Emittenza Radiotelevisiva. Contributi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di rigetto della richiesta di esclusione dalla procedura per l’erogazione dei contributi di cui al D.P.R. n. 146/2017 di GRP Reti s.r.l. con il marchio “GRP VERA TV” e TVP Italy s.r.l. con il marchio “VERA TV”; 2) del decreto 20 novembre 2024, prot. 0023974, del Direttore Generale della Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicato sul sito del Ministero, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande ammesse all’erogazione dei contributi di cui al D.P.R. n. 146/2017 alle emittenti televisive a carattere commerciale per l’annualità 2024 e relativi allegati, nella parte in cui ha ammesso GRP Reti s.r.l. con il marchio “GRP VERA TV” e TVP Italy s.r.l. con il marchio “VERA TV”; 3) di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione e anche non conosciuto; con consequenziale condanna alla riformulazione della graduatoria de qua includendo la ricorrente nell’elenco delle prime cento emittenti collocate.

Giustizia amministrativa202501316

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della richiesta di esclusione di due emittenti concorrenti e graduatoria definitiva 2024 per l'erogazione dei contributi alle emittenti televisive locali, nella parte in cui le ammette in posizione utile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e controinteressate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, collocata al n. 101 e quindi immediatamente fuori dalla prima fascia cui spettava il 95% delle risorse, ha dedotto la violazione degli artt. 4, comma 3, e 8 del d.P.R. n. 146/2017 e del d.P.R. n. 445/2000, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, disparità di trattamento, errore di fatto e di diritto, sviamento, manifesta ingiustizia e contraddittorietà. In particolare, ha sostenuto che dalle domande presentate da una delle controinteressate per l'annualità 2021 e dall'altra per l'annualità 2022 risultasse una duplicazione di dipendenti dichiarati per l'annualità 2020: alcuni sarebbero stati indicati con impiego al 100% per entrambe le emittenti, mentre per altri la somma delle ore contrattuali avrebbe superato il limite di 48 ore settimanali. Secondo la ricorrente, la cessione del ramo d'azienda intervenuta il 4 settembre 2021 non avrebbe giustificato tale sovrapposizione e avrebbe dovuto comportare l'esclusione delle controinteressate per dichiarazioni mendaci rese nel 2022, con effetto biennale comprensivo dell'annualità 2024. Le parti resistenti hanno eccepito l'irricevibilità, sostenendo che il ricorso contestasse requisiti riferiti alle annualità 2021 e 2022.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di irricevibilità, ritenendo che l'interesse a ricorrere fosse sorto solo con la pubblicazione della graduatoria 2024, quando la ricorrente aveva subito un pregiudizio concreto dalla collocazione in posizione migliore delle controinteressate. Nel merito, sulla base della relazione ministeriale acquisita in istruttoria, ha escluso la sovrapposizione illecita dei dipendenti e la falsità delle dichiarazioni. La cessione del ramo d'azienda del 4 settembre 2021 aveva comportato il trasferimento dei rapporti di lavoro; pertanto, la cedente poteva indicare i dipendenti nella domanda per l'annualità 2021, presentata il 24 febbraio 2021, mentre la cessionaria poteva indicarli nella domanda per l'annualità 2022, presentata il 25 febbraio 2022, successivamente alla cessione. Gli stessi dipendenti erano stati riferiti a marchi/palinsesti diversi e non risultavano dichiarati dalla cedente nella domanda 2022 per il medesimo marchio, né dalla cessionaria nella domanda 2021 per il medesimo marchio. Il criterio di ripartizione dei dipendenti fra diversi marchi era inoltre rimesso alla scelta del partecipante, fermo il divieto di utilizzare per lo stesso marchio il punteggio relativo alla medesima area tecnica in una diversa area tecnica. Ne conseguiva l'assenza di dichiarazioni non veritiere e l'infondatezza della censura. Il ricorso è stato definitivamente respinto, con condanna della ricorrente alle spese in favore del Ministero e delle controinteressate, liquidate in 600 euro per ciascuna parte, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.P.R. n. 146/2017

    La dichiarazione mendace rilevante ai fini dell'ammissione ai contributi può comportare l'esclusione con effetto biennale; nel caso esaminato, tuttavia, il giudice ha escluso che vi fossero dichiarazioni non veritiere.

  • art. 8 d.P.R. n. 146/2017

    Richiamato dalla ricorrente quale disposizione disciplinante la procedura di erogazione dei contributi; la censura fondata su tale disposizione è stata ritenuta infondata.

  • d.P.R. n. 445/2000

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta falsità delle dichiarazioni rese dalle controinteressate; il giudice ha escluso la sussistenza di dichiarazioni mendaci.

  • art. 3 del bando

    Il criterio di ripartizione dei dipendenti fra i diversi marchi è lasciato alla libera scelta del soggetto partecipante, fermo restando che il punteggio ottenuto per un marchio in relazione ad una singola area tecnica non può essere utilizzato per lo stesso marchio in una diversa area tecnica.

    La disciplina di gara consente al partecipante di distribuire i dipendenti tra diversi marchi/palinsesti, purché non utilizzi lo stesso punteggio per il medesimo marchio in aree tecniche diverse.

Massime di principio

  • L'interesse a impugnare l'ammissione di concorrenti a una procedura contributiva sorge quando la graduatoria definitiva determina un pregiudizio concreto e attuale per il ricorrente, anche se le censure riguardano requisiti o dichiarazioni riferiti ad annualità precedenti.
  • La dichiarazione di un dipendente da parte della cedente in una domanda presentata prima della cessione del ramo d'azienda e da parte della cessionaria in una domanda presentata dopo la cessione non costituisce, di per sé, duplicazione illecita o dichiarazione mendace, se il trasferimento dei rapporti di lavoro giustifica la diversa imputazione temporale.
  • La verifica della sovrapposizione di personale deve essere effettuata considerando il medesimo periodo, il medesimo marchio o palinsesto e la concreta titolarità dei rapporti di lavoro, non mediante il mero confronto formale tra elenchi riferiti ad annualità diverse.
  • Quando la lex specialis rimette al partecipante la ripartizione dei dipendenti tra diversi marchi, tale facoltà è legittima entro i limiti espressamente previsti dal bando, tra cui il divieto di riutilizzare il medesimo punteggio per lo stesso marchio in diverse aree tecniche.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorie
RamiContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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