Cassazione Penale, Sentenza n. 24194/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma del 10/05/2022 che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione promossa da Ruggiero. Il ricorrente era stato arrestato in flagranza il 12/12/2019 e sottoposto a custodia (carcere e poi arresti domiciliari) per complessivi 202 giorni per detenzione in concorso di una rilevante partita di derivati della cannabis. Successivamente, con rito abbreviato, Ruggiero era stato assolto perché il fatto non costituisce reato avendo la sostanza risultata priva di capacità drogante. La Corte d'Appello aveva escluso il diritto all'indennizzo ritenendo sussistente colpa grave del ricorrente in ragione di elementi sintomatici (possesso notturno di grosse quantità, fuga di altri veicoli/soggetti, reticenza sulle origini della sostanza, presenza di denaro contante). Il ricorrente ha proposto due mezzi: 1) violazione ed erronea applicazione degli artt. 314, 273 e 280 c.p.p., sostenendo che gli accertamenti tossicologici e la natura 'cannabis light' escludevano rilevanza penale; 2) vizio di motivazione in relazione alla presunta reticenza, deducendo la modifica normativa (d.lgs. n.188/2021) che tutela l'esercizio del diritto di difesa e impedisce che il silenzio osti al diritto all'indennizzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini esposti. Ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia errato nel motivare l'esclusione del diritto all'indennizzo: da un lato ha valutato ex ante elementi sintomatici giustificativi dell'adozione della misura cautelare ma non ha spiegato adeguatamente perché tali elementi giustificassero il mantenimento della misura dopo l'emergere degli esiti tossicologici che confermavano l'assenza di efficacia drogante della sostanza; dall'altro ha omesso di applicare correttamente la modifica normativa introdotta dal d.lgs. n.188/2021 (art.4) che ha chiarito che l'esercizio della facoltà prevista dall'art.64, comma 3, lett. b) c.p.p. non incide sul diritto alla riparazione. Per queste carenze motivazionali l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Roma per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
La disposizione è stata richiamata unitamente alla modifica introdotta dal d.lgs. n.188/2021: "L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo."
La Corte ha ritenuto che, alla luce della modifica normativa, il silenzio o l'esercizio del diritto di non rispondere non può essere usato per escludere il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione; tale norma va applicata immediatamente e limita il valore ostativo che il giudice della riparazione può attribuire alla reticenza.
art. 273 cod. proc. pen.
Menziionato come norma invocata dal ricorso; la Corte ha comunque valutato la complessiva correlazione tra fatti indizianti e mantenimento della misura alla luce di tutti gli elementi probatori.
art. 280 cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso; la decisione di Cassazione si concentra sul corretto accertamento del nesso contributivo tra condotta del ricorrente e adozione/mantenimento della misura cautelare.
d.lgs. n.188 del 8/11/2021 (art. 4)
Testo della modifica: aggiunta al comma 1 dell'art. 314 cod. proc. pen. del periodo che precisa che l'esercizio della facoltà prevista da art.64, comma 3, lett. b) non incide sul diritto alla riparazione.
La Corte ha ritenuto la norma interpretativa e immediatamente applicabile; perciò il comportamento difensivo consistente nel silenzio o nella non collaborazione non può essere considerato di per sé 'colpa grave' idonea a escludere l'indennizzo.
Direttiva (UE) 2016/343
La modifica introdotta dal d.lgs. n.188/2021 è interpretata come adeguamento alla Direttiva sul rafforzamento della presunzione di innocenza e della protezione dei diritti procedurali; giustifica l'interpretazione della Corte sulla tutela del diritto di difesa.
Rilevata giurisprudenza di merito e di legittimità
Citate pronunce di questa Corte (es. sez.4 n.9212 del 13/11/2013, sez.4 n.19180 del 18/02/2016, sez.4 15/09/2016) relative ai criteri di valutazione ex ante del giudice della riparazione
Si ribadisce che il giudice della riparazione valuta ex ante se la condotta dell'interessato abbia contribuito all'adozione o al mantenimento della misura, esaminando tutti gli elementi disponibili, salvo che siano stati esclusi o neutralizzati nel giudizio di merito.
Massime di principio
- La valutazione del giudice della riparazione è ex ante e autonoma rispetto al giudizio di merito: si deve verificare se la condotta dell'indagato abbia concretamente contribuito ad ingenerare la falsa apparenza di illiceità, non se tale condotta integri il reato.
- Dopo la modifica introdotta dal d.lgs. n.188/2021, l'esercizio del diritto di non rispondere (art.64, comma 3, lett. b) c.p.p.) non può essere usato per escludere il diritto all'indennizzo: il silenzio non costituisce di per sé colpa grave.
- Se elementi nuovi o accertamenti (es. esami tossicologici) che smentiscono la natura del reato sono noti prima del mantenimento della misura, il giudice della riparazione non può legittimare la prosecuzione della custodia soltanto sulla base di precedenti elementi sintomatici, senza spiegare il nesso temporale e causale.
- Il giudice della riparazione deve motivare in modo coerente e specifico il contributo causale delle condotte contestate all'adozione e soprattutto al mantenimento della misura: motivazioni generiche o ripetitive del ragionamento della cautela possono determinare l'annullamento.
- In casi analoghi è opportuno produrre e documentare tempestivamente ogni elemento che possa neutralizzare gli indizi (esiti analitici, giustificazioni sulla provenienza della sostanza, giustificazioni sul possesso di denaro) affinché non possano essere usati per giustificare la custodia prolungata.
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