Sentenza n. 177/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del decreto Cat. -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di Ancona e notificato in data 07.02.2025 di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia; - del decreto -OMISSIS- emesso dal Prefetto della Provincia di Ancona e notificato in data 27.02.2025 con il quale dispone il divieto di detenere armi, munizioni o altro materiale esplodente a carico del ricorrente - di ogni altro atto o provvedimento preordinato, presupposto, connesso e/o ad esso conseguente, anche non conosciuto, che possa comunque ledere diritti ed interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia e divieto prefettizio di detenere armi, munizioni o altro materiale esplodente
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore che gli ha revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia e il decreto del Prefetto che gli ha vietato di detenere armi, munizioni o materiale esplodente. Gli atti erano stati adottati dopo il rinvenimento e il ritiro cautelativo di sette fucili presso l'abitazione del ricorrente, a seguito della segnalazione di alcuni passanti che avevano riferito di aver visto un uomo urlare contro una donna, colpirla con schiaffi e pugni e minacciare i passanti. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 11 e 39 del R.D. 773/1931 e l'errata applicazione della disciplina, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto provare l'assenza di buona condotta; il ricorrente rappresentava che si era trattato di una normale discussione con la moglie, fraintesa dai passanti, che non aveva mai minacciato di usare le armi, e richiamava l'assenza di precedenti penali, carichi pendenti, informazioni di polizia negative o frequentazioni compromettenti. Il secondo motivo deduceva eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento, nonché violazione dell'art. 97 Cost. Il ricorrente sosteneva che i provvedimenti si fondassero su una sola segnalazione non comprovata, in assenza di denuncia o querela, e che l'Amministrazione non avesse svolto un'istruttoria adeguata né spiegato perché egli fosse inaffidabile o capace di abusare delle armi.
La decisione
Il TAR ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha respinti. Dagli atti risultava che la moglie del ricorrente era da anni affetta da gravi disturbi psichici ed era stata più volte ricoverata; la documentazione sanitaria era stata consegnata dallo stesso ricorrente ai Carabinieri. Le dichiarazioni rese dai figli confermavano l'esistenza di un clima di tensione tra i coniugi, collegato allo stato patologico della madre e all'esasperazione del padre. Secondo il Collegio, tali elementi costituivano una situazione oggettiva di pericolosità ambientale, suscettibile di sfociare in ulteriori episodi violenti, rischio accresciuto dalla rilevante disponibilità di armi presso l'abitazione. La legittimità degli atti non dipendeva necessariamente dal riscontro circostanziato dell'episodio segnalato: l'istruttoria successiva aveva fatto emergere una situazione complessiva che sconsigliava la presenza di armi nell'abitazione coniugale e la loro disponibilità da parte del ricorrente. Il provvedimento questorile trovava fondamento nell'art. 11 TULPS, poiché erano sopraggiunte circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione. Anche il divieto prefettizio di detenzione era giustificato dall'art. 39 TULPS, in quanto la situazione di esasperazione familiare poteva determinare il rischio di abuso delle armi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in complessivi 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 11 R.D. 773/1931 (TULPS)
possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione
La licenza di porto d'armi può essere revocata quando emergano o sopraggiungano circostanze indicative del venir meno dei presupposti che avrebbero consentito o imposto il diniego originario; non è necessario un accertamento penale definitivo, purché l'Amministrazione disponga di elementi istruttori idonei a evidenziare una situazione di rischio.
art. 39 R.D. 773/1931 (TULPS)
Il divieto prefettizio di detenere armi, munizioni o materiale esplodente è legittimo quando la situazione concreta consenta di ravvisare un rischio di abuso delle armi, anche sulla base di una condizione di esasperazione e tensione familiare accertata dall'istruttoria amministrativa.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità impongono un'istruttoria adeguata e una valutazione non arbitraria, ma nel caso concreto tali obblighi sono stati ritenuti rispettati.
Massime di principio
- La revoca di una licenza di porto d'armi è legittima quando, anche successivamente al rilascio, emergano circostanze oggettive che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione, purché tali circostanze siano adeguatamente acquisite e valutate dall'autorità di pubblica sicurezza.
- Per valutare l'affidabilità del titolare di armi non è necessario che il fatto sintomatico del rischio sia definito da una denuncia, querela o accertamento penale: l'Amministrazione può fondare il giudizio prognostico su una situazione complessiva risultante dall'istruttoria, comprese le condizioni di grave fragilità psichica di un familiare convivente e il clima di tensione domestica.
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni o materiale esplodente può essere adottato quando gli elementi istruttori evidenzino un concreto rischio di abuso, anche se tale rischio deriva dalla combinazione tra una situazione familiare esasperata e la significativa disponibilità di armi, senza necessità di una prova certa di un abuso già consumato.
- Nel giudizio sulla legittimità dei provvedimenti in materia di armi, l'autorità di pubblica sicurezza può valorizzare non soltanto la precisa dimostrazione dell'episodio originario, ma anche gli elementi oggettivi emersi nell'istruttoria successiva, purché la valutazione complessiva sia non illogica e adeguatamente motivata.
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