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Sentenza

Sentenza n. 10401/2026 - Roma, Sezione 5B

PER L'ACCERTAMENTO ex artt. 31 e 117 C.P.A. dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero e, segnatamente, in Spagna, avviato con istanza presentata dalla ricorrente (domanda n. 44004 del 28.04.2025 cfr. all.1) e non conclusi entro il termine fissato in 120 giorni

Giustizia amministrativa202602915

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento di un titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, presentata il 28 aprile 2025. Ha dedotto la scadenza del termine di conclusione del procedimento, individuato in 120 giorni sulla base dell'art. 2 l. n. 241/1990 e dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha fornito elementi comprovanti l'avvenuta conclusione del procedimento.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto sussistente l'obbligo del Ministero di provvedere, individuando come presupposti necessari e sufficienti la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza una pronuncia dell'amministrazione. Ha rilevato che l'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007 prevede trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e richiedere eventuali integrazioni, mentre il comma 6 prevede tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa; ne deriva un termine complessivo massimo di quattro mesi. Poiché tale termine era scaduto senza provvedimento espresso, il Tribunale ha accertato il silenzio-inadempimento e ordinato al Ministero di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenuto conto della natura massiva dei procedimenti. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, per i successivi 90 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di chiedere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento e l'ordine giudiziale all'amministrazione di provvedere.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    Impone all'amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • art. 5 d.lgs. n. 206/2007

    Individua nel Ministero competente l'autorità responsabile del procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    Prevede il termine iniziale di trenta giorni per il controllo della completezza documentale e per l'eventuale richiesta di integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.

    Impone l'adozione del provvedimento finale entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; cumulato con il termine per la verifica documentale, determina un termine massimo complessivo di quattro mesi.

  • art. 6 d.l. n. 173/2022, convertito in l. n. 604/2022

    Rileva per la denominazione del Ministero competente, già individuato nella previgente organizzazione ministeriale.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di titoli di formazione o abilitazione professionale conseguiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto dalla legge senza l'adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a integrare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere e il relativo silenzio-inadempimento.
  • Per il procedimento disciplinato dall'art. 16 d.lgs. n. 206/2007, il termine per la conclusione è composto dai trenta giorni previsti per la verifica della completezza documentale e dai tre mesi previsti per il provvedimento sul riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo massimo è quindi di quattro mesi quando siano necessarie integrazioni.
  • Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine specifico e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La natura massiva dei procedimenti amministrativi può giustificare l'assegnazione all'amministrazione di un termine giudiziale di 120 giorni per concludere il procedimento, fermo l'obbligo di adottare un provvedimento espresso.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanzaRiconoscimento dei titoli di studio
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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