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Sentenza

Sentenza n. 11959/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della graduatoria di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, pubblicata in data 18 febbraio 2026 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella quale l’odierna parte ricorrente risulta collocata in una posizione diversa da quella legittimamente spettante, a causa della presenza di un quesito errato e/o fuorviante nel proprio questionario; - della graduatoria dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, pubblicata in data 18 febbraio 2026 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non comprende il nominativo dell’odierna parte ricorrente; - della graduatoria rettificata dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, pubblicata in data 15 aprile 2026 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non comprende il nominativo dell’odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito web ufficiale del Ministero in data 16 marzo 2026, recante “Assunzione dei vincitori assegnatari di sede”, nella parte in cui l’odierna ricorrente non è stata inclusa nell’elenco dei vincitori assegnati, unitamente al corrispondente ufficio di destinazione; - dell’Avviso pubblicato sul sito web ufficiale del Ministero in data 9 aprile 2026, recante “Assunzione 2.600 unità nell’Area degli assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Richiesta documentazione ai fini della priorità nella scelta della sede”, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi della ricorrente; - dell’avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 18 febbraio u.s., con cui l’Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente, a causa della presenza di un quesito errato e/o fuorviante nel proprio questionario; - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso; - degli elenchi dei vincitori del concorso de quo nella parte in cui la p.a. ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei; - del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito della prova scritta pari a 25 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di un quesito errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento al quesito n. 29; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 29 del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante; - del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente; - dei verbali di correzione della prova scritta della ricorrente, sebbene allo stato non conosciuti; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; per l’adozione di idonee misure cautelari volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio conseguito dalla ricorrente alla prova scritta, e la conseguente collocazione nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti nella graduatoria finale del concorso; nonché per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente ad ottenere la rettifica in aumento del punteggio conseguito dalla ricorrente alla prova scritta, e la conseguente collocazione nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti nella graduatoria finale del concorso; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente collocazione nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti nella graduatoria finale del concorso.

Giustizia amministrativa202605639

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie del concorso, avvisi relativi all’assunzione dei vincitori e attribuzione del punteggio della prova scritta, con riferimento al quesito n. 29

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni concorsuali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, risultata idonea alla prova scritta ma non collocata tra i vincitori, ha impugnato gli esiti della procedura sostenendo che il quesito n. 29 fosse ambiguo e suscettibile di due risposte corrette. Il brano riguardava la possibilità di sostituire il gusto dei gamberetti mediante il consumo di grilli speziati e zuppa di cavallette, evidenziando altresì i danni ambientali derivanti dagli allevamenti intensivi di gamberi e scampi. L’Amministrazione aveva ritenuto corretta la risposta sub c), mentre la ricorrente aveva scelto la risposta sub b), secondo cui, poiché il gusto di grilli e cavallette equivale a quello di gamberetti e scampi, le mangrovie possono essere salvate. La ricorrente ha dedotto l’erroneità e l’ambiguità del quesito, sostenendo che la propria risposta fosse coerente con la catena causale complessiva del testo e che la risposta dell’Amministrazione fosse incompleta. Le Amministrazioni hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica e la tardività del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato fondata l’eccezione di difetto di legittimazione processuale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, ritenuta estranea all’iter concorsuale, imputabile alla Commissione RIPAM e al Ministero della Giustizia. Ha respinto invece l’eccezione di tardività, ritenendo che la lesività dell’operato amministrativo fosse divenuta conoscibile dalla candidata idonea soltanto con la pubblicazione della graduatoria definitiva, nella quale emergeva l’insufficienza del punteggio ai fini dell’inclusione tra i vincitori. Nel merito, il ricorso è stato respinto perché l’unica risposta corretta al quesito era quella indicata dall’Amministrazione, ossia la sub c). La risposta sub b) è stata ritenuta errata poiché attribuiva anche agli scampi un gusto equivalente a quello di grilli e cavallette, mentre il brano riferiva l’equivalenza gustativa soltanto a grilli e cavallette rispetto ai gamberi; gli scampi erano menzionati esclusivamente in relazione ai danni arrecati agli ecosistemi di mangrovie. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, in favore delle amministrazioni resistenti in solido.

Norme richiamate

  • art. 60, comma 1, c.p.a.

    Ha consentito al TAR di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata in sede cautelare, verificata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e il rispetto dei termini previsti.

  • art. 30 c.p.a.

    La ricorrente aveva richiesto il risarcimento del danno in forma specifica mediante rettifica del punteggio, ma la domanda non è stata accolta in conseguenza del rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • In una controversia relativa a una prova concorsuale, la risposta a un quesito a scelta multipla è erronea quando attribuisce al testo un contenuto ulteriore non ricavabile dal suo tenore letterale, anche se tale contenuto può apparire coerente con una ricostruzione complessiva o con una catena causale sottesa al brano.
  • La lesività dell’esito di una prova concorsuale, per il candidato che abbia conseguito un punteggio sufficiente ma non sia stato incluso tra i vincitori, può divenire concreta e attuale con la pubblicazione della graduatoria definitiva, sicché il termine per impugnare decorre da tale momento quando solo allora risulti l’incidenza del punteggio sulla posizione utile al conseguimento del posto.
  • La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica è priva di legittimazione processuale in una controversia relativa a una procedura concorsuale quando risulti estranea all’iter selettivo e gli atti impugnati siano imputabili esclusivamente alla Commissione RIPAM e all’amministrazione presso cui i vincitori devono instaurare il rapporto di servizio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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