Corte di giustizia, Sentenza C-399/22
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 ottobre 2024. — Confédération paysanne contro Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire e Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État. — Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale comune – Accordi internazionali – Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra – Modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell’accordo euromediterraneo – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Articolo 9 – Articolo 26, paragrafo 2 – Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 – Articolo 3, paragrafi 1 e 2 – Articolo 5, paragrafi 1 e 2 – Articolo 8 – Articolo 15, paragrafi 1 e 4 – Allegato I – Allegato IV – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 76 – Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori – Indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza di un alimento – Ortofrutticoli raccolti nel Sahara occidentale – Richiesta indirizzata a uno Stato membro di vietare unilateralmente le importazioni di tali prodotti nel suo territorio – Indicazione obbligatoria del Sahara occidentale come luogo di provenienza dei pomodori e dei meloni raccolti in tale territorio. — Causa C-399/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che uno Stato membro possa, di propria iniziativa, vietare l’importazione di ortofrutticoli provenienti dal Sahara occidentale per correggere un’asserita etichettatura errata. Ha inoltre precisato che, per i meloni charentais e i pomodori ciliegia raccolti in quel territorio, l’origine da indicare è solo il Sahara occidentale, non il Marocco. La Corte non ha esaminato le questioni sulla validità della decisione 2019/217 perché assorbite dalla risposta negativa alla prima questione.
Origine da indicare in ეტichetta per ortofrutticoli raccolti nel Sahara occidentale e divieto nazionale di importazione: incompatibilità di misure unilaterali degli Stati membri e obbligo di indicare unicamente il Sahara occidentale come paese di origine.
La questione giuridica
Se il diritto UE consenta a uno Stato membro di vietare unilateralmente l’importazione di ortofrutticoli provenienti da un paese terzo quando l’etichettatura non indica correttamente il paese o territorio di origine; se, per i prodotti raccolti nel Sahara occidentale, l’origine debba essere considerata marocchina o sahariana e chi sia competente a rilasciare i certificati di conformità; se sia valida la decisione 2019/217 alla luce del diritto primario e del principio di autodeterminazione; e se, in ogni caso, l’etichettatura debba indicare il Marocco o unicamente il Sahara occidentale.
Principio di diritto
L’articolo 207 TFUE, il regolamento (UE) 2015/478 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 non consentono a uno Stato membro di adottare unilateralmente un divieto di importazione di prodotti agricoli per il solo fatto che la loro etichettatura sia sistematicamente non conforme alle norme UE sull’indicazione dell’origine. Per gli ortofrutticoli raccolti nel Sahara occidentale, l’articolo 76 del regolamento n. 1308/2013, letto con l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 543/2011 e con il codice doganale dell’Unione, impone che l’etichettatura indichi unicamente il Sahara occidentale come paese/territorio di origine; ogni riferimento al Marocco sarebbe ingannevole.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 207 TFUE
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE
- Articolo 2, paragrafo 1, TFUE
- Regolamento (UE) n. 1169/2011
- Articolo 9 del regolamento (UE) n. 1169/2011
- Articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011
- Regolamento (UE) n. 1308/2013
- Articolo 74 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- Articolo 75 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- Articolo 76 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- Articolo 194 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011
- Articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011
- Articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011
- Articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011
- Articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011
- Articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011
- Articolo 18 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011
- Regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 59 del regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 134 del regolamento (UE) n. 952/2013
- Regolamento (UE) 2015/478
- Articolo 1 del regolamento (UE) 2015/478
- Articolo 15 del regolamento (UE) 2015/478
- Articolo 24 del regolamento (UE) 2015/478
- Decisione (UE) 2019/217
- Accordo euromediterraneo di associazione UE-Marocco e accordo in forma di scambio di lettere relativo ai protocolli n. 1 e n. 4
- Articolo 3, paragrafo 5, TUE
- Articolo 21 TUE
- Articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite
Indicazione dell’origine degli ortofrutticoli del Sahara occidentale e divieto nazionale di importazione
La pronuncia, resa in rinvio pregiudiziale dal Conseil d’État francese, riguarda l’importazione nell’Unione di pomodori ciliegia e meloni charentais raccolti nel Sahara occidentale e la possibilità per uno Stato membro di vietarne unilateralmente l’ingresso sul proprio territorio. La Corte affronta il tema sia sotto il profilo della politica commerciale comune sia sotto quello dell’etichettatura obbligatoria dell’origine dei prodotti alimentari.
Fatti e procedimento principale
La Confédération paysanne aveva chiesto alle autorità francesi di adottare un decreto che vietasse l’importazione dei prodotti in questione, sostenendo che l’etichettatura che li indicava come originari del Marocco fosse errata, poiché il Sahara occidentale non fa parte del territorio marocchino. Le autorità francesi avevano implicitamente respinto la richiesta e il giudice del rinvio ha sollevato quattro questioni pregiudiziali sull’interpretazione delle norme UE in materia di origine dei prodotti, controlli di conformità e misure di salvaguardia.
Contesto normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (UE) n. 1169/2011, in specie gli articoli 9 e 26, sull’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza;
- il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare gli articoli 74, 75, 76 e 194, sulle norme di commercializzazione degli ortofrutticoli e sulle misure di salvaguardia;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare gli articoli 3, 5, 8, 15, 17 e 18 e l’allegato I, che disciplinano le norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli freschi;
- il regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare gli articoli 59 e 60, sulla determinazione dell’origine non preferenziale;
- il regolamento (UE) 2015/478, in particolare gli articoli 1, 15 e 24, sulle misure di salvaguardia applicabili alle importazioni;
- la decisione (UE) 2019/217, che approva l’accordo in forma di scambio di lettere con il Marocco relativo ai protocolli n. 1 e n. 4 dell’accordo di associazione.
Prima questione: divieto nazionale di importazione
La Corte riformula la questione in termini di competenza dell’Unione in materia di politica commerciale comune. Ricorda che tale politica è di competenza esclusiva dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE e che gli Stati membri possono intervenire solo se espressamente autorizzati dal diritto dell’Unione.
La Corte osserva che:
- le misure di salvaguardia previste dal regolamento 2015/478 e dall’articolo 194 del regolamento n. 1308/2013 sono rimesse alla Commissione, non agli Stati membri;
- l’articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2015/478 non conferisce comunque agli Stati membri il potere di adottare unilateralmente misure di salvaguardia per prodotti agricoli, poiché lascia impregiudicate le altre disposizioni pertinenti del diritto UE;
- in caso di violazioni generalizzate delle norme di etichettatura, spetterebbe eventualmente alla Commissione intervenire, non a uno Stato membro.
Conclusione: uno Stato membro non può adottare unilateralmente un divieto di importazione di prodotti agricoli perché l’etichettatura sarebbe sistematicamente non conforme alle norme UE sull’origine.
Inutilità delle seconde e terza questione
Poiché la Corte respinge la premessa su cui erano subordinate la seconda e la terza questione, non è necessario pronunciarsi né sull’interpretazione dell’accordo in forma di scambio di lettere con il Marocco né sulla validità della decisione 2019/217 alla luce del diritto primario e del principio di autodeterminazione.
Quarta questione: indicazione dell’origine per i prodotti del Sahara occidentale
La Corte ritiene ricevibile la quarta questione, perché attiene alla conformità dell’etichettatura dei prodotti rispetto alle norme UE applicabili alla loro commercializzazione.
Esclude però che il regolamento n. 1169/2011 sia decisivo, poiché per gli ortofrutticoli esistono norme specifiche nel regolamento n. 1308/2013 e nel regolamento di esecuzione n. 543/2011.
La Corte richiama quindi il principio secondo cui l’origine dei prodotti va determinata secondo il codice doganale dell’Unione. In base all’articolo 60 del regolamento n. 952/2013, i prodotti interamente ottenuti in un paese o territorio sono originari di quel paese o territorio; nel caso di prodotti agricoli raccolti, il luogo di raccolta coincide con il luogo di origine.
Sahara occidentale come territorio distinto dal Marocco
La Corte ribadisce che il Sahara occidentale costituisce un territorio distinto da quello del Regno del Marocco. Di conseguenza, poiché i prodotti di causa sono stati raccolti nel Sahara occidentale, l’indicazione dell’origine deve riferirsi a quel territorio e non al Marocco.
La Corte aggiunge che qualsiasi indicazione diversa sarebbe ingannevole per il consumatore, perché potrebbe suggerire una provenienza da un luogo differente da quello reale di raccolta.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 207 TFUE, il regolamento (UE) 2015/478 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 non consentono a uno Stato membro di adottare unilateralmente un divieto di importazione di prodotti agricoli la cui etichettatura sia sistematicamente non conforme alle norme UE sull’origine;
- l’articolo 76 del regolamento n. 1308/2013, letto con l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 543/2011, impone che l’etichettatura dei meloni charentais e dei pomodori ciliegia raccolti nel Sahara occidentale indichi unicamente il Sahara occidentale come paese di origine.
Principi utili per gli operatori
Per gli operatori economici e le autorità nazionali, la sentenza conferma che:
- la gestione di eventuali violazioni sistemiche delle regole UE sull’origine dei prodotti importati non può essere affidata a iniziative unilaterali degli Stati membri;
- l’origine da riportare in etichetta va determinata secondo le regole doganali UE;
- per i prodotti raccolti nel Sahara occidentale, l’indicazione del Marocco è incompatibile con il diritto dell’Unione e potenzialmente fuorviante per il consumatore.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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