Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 626/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400918

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali e circolari applicative sulle modalità di prescrizione di farmaci in confezioni bisettimanali o mensili per trattamenti cronici e sulle soglie prescrittive per il biennio 2024-2025

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La società ricorrente commercializzava un medicinale a base di tamsulosina, erogato dal Servizio sanitario nazionale in classe A e disponibile in confezioni da 20 compresse, in concorrenza con medicinali equivalenti. Ha impugnato il decreto direttoriale regionale che, per i pazienti sottoposti a terapia cronica con adeguato controllo della patologia, imponeva al medico la prescrizione di confezioni mensili da 28 a 30 unità, con conseguente esclusione della confezione da 20 compresse nella ricorrenza di tale condizione, nonché il decreto assessoriale sulle soglie prescrittive, le analisi dei dati, le circolari applicative e gli atti connessi. Ha dedotto, in via principale, la nullità per difetto assoluto di attribuzione e, in subordine, l'annullabilità per violazione e falsa applicazione della disciplina statale in materia di governo della spesa farmaceutica, nonché incompetenza; ha inoltre dedotto eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei presupposti, oltre alla violazione delle norme sulla comunicazione di avvio del procedimento e sulla partecipazione procedimentale. Dopo il rigetto della domanda cautelare in primo grado e dell'appello cautelare, la ricorrente ha notificato e depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, rilevando che la dichiarazione della ricorrente era stata resa nel rispetto delle prescrizioni di legge e che le controparti non vi si erano opposte. Non sono stati esaminati i motivi di merito relativi alla competenza regionale, alla validità degli atti impugnati, all'istruttoria, alla motivazione e alla partecipazione procedimentale. Le spese sono state compensate tra le parti costituite, tenuto conto dell'andamento complessivo della vicenda e ferme le statuizioni già rese in sede cautelare; non vi è stata pronuncia sulle spese nei confronti delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio deve essere dichiarato estinto quando ricorrono i presupposti dell'estinzione per rinuncia.

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia al ricorso produce l'estinzione del giudizio quando è resa nelle forme previste e le altre parti non vi si oppongono.

  • art. 57 c.p.a.

    In caso di estinzione per rinuncia, le spese possono essere compensate tra le parti costituite secondo la valutazione del giudice e l'andamento della controversia.

  • art. 117 Cost.

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente quale parametro della dedotta carenza di attribuzione regionale, ma la questione non è stata esaminata per l'estinzione del giudizio.

  • art. 48, commi 2 e 5, lett. c) e l), d.l. 269/2003, conv. dalla l. 326/2003

    La disciplina è stata invocata dalla ricorrente per contestare la competenza e la base normativa degli atti regionali in materia di prescrizione e spesa farmaceutica; il TAR non ha deciso nel merito.

  • art. 11, comma 12, d.l. 1/2012, conv. dalla l. 27/2012

    Norma richiamata quale parametro di legittimità degli atti impugnati; la relativa censura è rimasta assorbita dall'estinzione.

  • art. 7 l. 241/1990

    La violazione della comunicazione di avvio del procedimento è stata dedotta, ma non esaminata.

  • art. 10 l.r. Sicilia 7/2019

    La norma regionale sulla partecipazione procedimentale è stata richiamata dalla ricorrente, senza esame nel merito.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, resa nelle forme previste dalla legge e non opposta dalle altre parti, comporta l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia impedisce l'esame dei motivi di merito e delle eccezioni non divenute autonomamente rilevanti ai fini della decisione.
  • In caso di estinzione per rinuncia, il giudice può compensare le spese tra le parti costituite in considerazione dell'andamento complessivo della controversia, mentre non deve provvedere sulle spese nei confronti delle parti non costituite.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiSanitàProcesso amministrativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.