Cassazione Civile, Ordinanza n. 09130/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un ufficio dell'Agenzia delle Entrate aveva invitato il contribuente a esibire la documentazione contabile e fiscale relativa a un'annualità d'imposta. Ritenuta inattendibile la contabilità, anche per la mancata presentazione dello studio di settore e per altre incongruenze tra perdita dichiarata e investimenti effettuati, l'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento con metodo induttivo, recuperando ricavi non dichiarati e rideterminando il reddito d'impresa. Il contribuente aveva contestato l'accertamento deducendo l'assenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973; la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, mentre la CTR aveva respinto l'appello. In cassazione gli eredi del contribuente hanno dedotto due motivi: violazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973, assumendo che la CTR avesse ritenuto legittimo il metodo induttivo pur in mancanza dei presupposti e nonostante l'attendibilità della contabilità; omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'accertamento fosse insieme analitico, analitico-induttivo e induttivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che l'accertamento di inattendibilità della contabilità era un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione come mero riesame del merito, e che l'Amministrazione può, nello stesso procedimento, fare uso combinato di criteri analitici e induttivi, senza poter tuttavia cumulare in modo distorto recuperi analitici successivi a una determinazione induttiva. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la disciplina del comma 2, lett. d-ter, dell'art. 39 ha natura procedimentale ed è applicabile anche ad annualità anteriori, quando ricorrano le condizioni previste per l'accertamento induttivo puro fondato sulle irregolarità negli studi di settore. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la motivazione della sentenza d'appello superava il solo controllo del "minimo costituzionale" ed era chiaramente intellegibile. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente; nulla è stato disposto sulle spese.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
commi 1 e 2; lett. d), d-ter)
l'inattendibilità della contabilità consente l'utilizzo dell'accertamento induttivo; l'amministrazione può anche usare, nel medesimo accertamento, criteri analitici e induttivi per singole operazioni, ma non può sommare recuperi analitici a una base già determinata induttivamente se quei costi non hanno inciso sulla stessa
art. 1 d.lgs. n. 471/1997
è richiamato come presupposto sanzionatorio rilevante ai fini dell'applicabilità retroattiva del meccanismo induttivo puro previsto dall'art. 39, comma 2, lett. d-ter, quando il maggior reddito accertato superi la soglia normativa
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 111 Cost.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale; non sono deducibili in cassazione censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione se questa è comunque percepibile e non meramente apparente
Massime di principio
- In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'inattendibilità della contabilità è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, se adeguatamente motivato, non può essere trasformato in sede di legittimità in una richiesta di nuovo esame del merito.
- L'Agenzia delle Entrate può ricorrere, nello stesso procedimento accertativo, a criteri analitici e induttivi anche in combinazione tra loro; tuttavia, una volta determinata la base imponibile con metodo induttivo, non è consentito aggiungere ulteriori recuperi analitici che non abbiano inciso su quella determinazione.
- La disciplina dell'accertamento induttivo puro collegata alle irregolarità negli studi di settore ha natura procedimentale e può applicarsi anche ad annualità anteriori alla sua introduzione, se ricorrono i presupposti sostanziali e sanzionatori previsti dalla legge.
- Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure rivolte solo a contestare l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione quando la sentenza impugnata rende comunque comprensibile la ratio decidendi e non presenta vizi tali da violare il minimo costituzionale di motivazione.
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