Cassazione Penale, Sentenza n. 17296/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi principali. Primo motivo (vizio di rito): si censura l'acquisizione, dopo la chiusura dell'istruttoria dibattimentale, del verbale di ratifica della querela delle parti civili; la difesa sostiene che tale acquisizione, effettuata al termine della discussione in primo grado senza consentire il rinnovo della discussione alle difese, avrebbe violato l'art. 178 lett. c) c.p.p. e gli artt. 606 e 173 disp. att. c.p.p. Secondo motivo (vizio di merito): si eccepisce l'indeterminatezza del contenuto dei messaggi offensivi contestati, privi di indicazione nominativa e redatti al singolare, per cui sarebbe impossibile individuare con certezza le due persone offese (Vaccaro Raul e Vaccaro Ivan) e quindi la configurabilità del reato di diffamazione aggravata
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sulla questione procedurale la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione della querela anche dopo la chiusura dell'istruttoria, in quanto documenti funzionali alla verifica della procedibilità possono essere acquisiti in qualsiasi momento; la ratifica personale depositata ha sanato il vizio formale della querela e la difesa avrebbe potuto esercitare il diritto di replica all'udienza senza chiedere il rinnovo integrale della discussione, il quale è necessario solo se il giudice assume nuove prove ai sensi dell'art. 507 c.p.p. Inoltre la nullità processuale invocata non era stata eccepita tempestivamente in udienza e quindi risultava inedducibile. Sul merito, la Corte ha ritenuto che i messaggi e le pubblicazioni sul social network erano sufficientemente riferibili, per contenuto, contesto e riferimenti personali, alle parti civili (Vaccaro Raul e Ivan) e che l'uso del singolare non preclude l'identificazione o l'estensione della lesività anche ai due fratelli. Conseguentemente è stata confermata l'affermazione di responsabilità per i reati contestati e disposte le condanne alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (liquidate in euro 7.281,80 oltre accessori di legge)
Norme richiamate
art. 81 comma 2 cod. pen.
Riferimento alla pluralità di reati o concorso; l'articolo è menzionato quale parte della qualificazione normativa dei reati per cui è stata confermata la responsabilità
art. 595 comma 3 cod. pen.
La Corte ha ritenuto applicabile la forma aggravata della diffamazione commessa mediante mezzi di pubblicità (post su piattaforma social), individuandone la destinataria in base al contesto e al contenuto
art. 612 cod. pen.
comma 2 dell'art. 612 cod. pen.
L'aggravante prevista dal comma 2 è stata espressamente esclusa in sede di appello, ma il reato o la fattispecie collegata a tale articolo è stata comunque considerata nell'analisi complessiva della responsabilità
art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
art. 606 comma 1 lett. c)
Richiamato come parametro di censura sull'erronea valutazione delle prove o del materiale acquisito; la Corte ha ritenuto non sussistente il vizio dedotto
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione alla presunta invalidità dell'acquisizione del verbale di ratifica; la Corte ha ritenuto l'acquisizione legittima e la ratifica idonea a sanare il vizio
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata per la sintetica esposizione dei motivi di impugnazione; utilizzata ai fini della formulazione del ricorso in Cassazione
art. 523 comma 4 e comma 6 cod. proc. pen.
art. 523 comma 4; art. 523 comma 6
La Corte ha richiamato il diritto di replica previsto dal comma 4 quale strumento che la difesa avrebbe potuto usare al momento del deposito della ratifica; il comma 6 è stato richiamato per affermare che il rinnovo integrale della discussione è necessario solo se il giudice assume nuove prove
art. 507 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'assunzione di nuove prove; la Corte ha affermato che solo l'assunzione di nuove prove giustifica l'aggiornamento e il rinnovo integrale della discussione
art. 182 comma 2 e art. 180 comma 1 cod. proc. pen.
art. 182 comma 2; art. 180 comma 1
Richiamate in relazione alla tempestiva eccezione di nullità: la nullità di ordine generale doveva essere sollevata immediatamente in udienza prima del ritiro del giudice e la mancata eccezione rende la questione inedducibile
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Documenti o atti necessari a verificare la procedibilità (es. querela, ratifiche) possono essere acquisiti in qualsiasi fase del giudizio; la loro acquisizione non implica automaticamente nullità se la documentazione sanante viene successivamente prodotta
- La ratifica personale della querela da parte della persona offesa è idonea a sanare vizi formali originari e, una volta depositata, la difesa deve utilizzare gli strumenti processuali di replica tempestivamente, non necessariamente chiedendo il rinnovo integrale della discussione
- Le nullità di ordine generale devono essere eccepite tempestivamente in udienza; la mancata eccezione determina la perdita della possibilità di farne valere gli effetti nei gradi successivi
- Nel reato di diffamazione l'identificazione della persona offesa si effettua con valutazione complessiva del contesto, del contenuto, dei riferimenti personali e temporali: l'assenza di un nome esplicito non esclude l'identificabilità se il contesto rende il destinatario riconoscibile
- L'uso del singolare in una pubblicazione non impedisce di ritenere che la lesività sia rivolta o estendibile a più soggetti quando il contenuto e il contesto del messaggio collegano chiaramente le persone interessate
- Se il giudice acquisisce nuovi mezzi di prova, allora sussiste l'obbligo di aggiornare o rinnovare la discussione; in assenza di nuovi assunti probatori, il corretto rimedio per la difesa è la replica e la contestazione in sede di discussione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17282/2025 del 08/05/2025
- Sentenza penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17283/2025 del 08/05/2025
- Sentenza penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17284/2025 del 08/05/2025
- Sentenza penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17285/2025 del 08/05/2025
- Sentenza penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17286/2025 del 08/05/2025
- Sentenza penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17287/2025 del 08/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →