Ordinanza n. 238/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 00436/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. II, che ha deciso il ricorso contro l’annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 172/18
Esito
La controversia
La società ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania relativa al provvedimento comunale del 24 ottobre 2022, con il quale il Comune aveva annullato in autotutela il permesso di costruire n. 172/18, rilasciato a seguito dell’istanza edilizia presentata dalla società e successivamente integrata con nuovi grafici e una relazione tecnica. Nel giudizio di primo grado e in appello risultano depositati soltanto la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela, le controdeduzioni della società e il provvedimento finale. Mancano invece gli atti del procedimento originario di rilascio del permesso di costruire, inclusi l’istanza, le integrazioni documentali, gli allegati tecnici e il titolo edilizio. La documentazione è ritenuta necessaria per esaminare la contestata falsa rappresentazione dei fatti, posta a fondamento della controversia.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito il merito dell’appello. Ha disposto, ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 64, comma 3, c.p.a., l’acquisizione degli atti del procedimento di rilascio del permesso di costruire, in quanto richiamati nel provvedimento impugnato e rilevanti per la verifica della questione relativa alla falsa rappresentazione dei fatti. Il Comune deve depositare la documentazione entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Il giudizio è stato rinviato a una successiva udienza pubblica, da fissarsi dopo l’espletamento dell’incombente istruttorio.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre il deposito degli atti e dei documenti necessari ai fini della decisione; la norma è richiamata per acquisire gli atti del procedimento originario di rilascio del permesso di costruire.
art. 64, comma 3, c.p.a.
È richiamato quale base del potere istruttorio del giudice di disporre l’acquisizione della documentazione rilevante per la decisione, in particolare per verificare la contestata falsa rappresentazione dei fatti.
Massime di principio
- Quando gli atti del procedimento amministrativo richiamati nel provvedimento impugnato non sono stati prodotti dalle parti e risultano rilevanti per una questione decisiva, il giudice amministrativo può disporne l’acquisizione d’ufficio mediante un incombente istruttorio.
- La documentazione relativa al procedimento di formazione di un titolo edilizio deve essere acquisita quando sia necessaria per verificare se l’annullamento in autotutela sia stato fondato su una falsa rappresentazione dei fatti.
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